Economia

Il nuovo incentivo “IO Lavoro”.

Economia

Dopo un’attesa di quasi otto mesi, l’Inps, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, ha fornito le tanto auspicate istruzioni applicative, volte alla fruizione dell’Incentivo IO Lavoro. Eccone i punti principali ed il PDF con tutti i dettagli necessari per comprendere come usufruire dell’incentivo.

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_03112020.pdf

 
QUALI SONO I DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’INCENTIVO IO LAVORO?

Tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili), che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori subordinati.

CHE COSA SIGNIFICA “SENZA ESSERE TENUTI AD UNA ASSUNZIONE”?

L’assunzione non deve rappresentare attuazione di un obbligo legale o contrattuale. Sotto tale profilo l’incentivo IO Lavoro differisce all’esonero contributivo triennale ex art. 1 c. 100 L. n. 205/2017 che non prevede tale condizione.

QUALI SONO I LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO IO LAVORO?

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarino, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politiche attive del lavoro (DID). È destinato anche all’assunzione di persone il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Qualora si tratti di lavoratori con un’età, alla data di assunzione, compresa tra i 16 e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che risultino disoccupati.
I lavoratori che, al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

CHE COSA SI INTENDE PER PERSONE DISOCCUPATE?

Si tratta di persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID). Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 21 c. 1 D.Lgs. n. 150/2015, la richiesta di NASpI è equiparata alla richiesta di DID online e che, ai sensi dell’art. 2, c. 8, D.L. n. 4/2019, lo stato di disoccupazione è compatibile con la percezione del Reddito di Cittadinanza. Viene specificato che l’incentivo è legittimo anche per le assunzioni di lavoratori considerabili in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo resta entro le soglie annuali pari rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro).

CHE COSA SI INTENDE PER SOGGETTO PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?

Ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, si definisce quale “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbia prestato attività lavorativa con un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, o, ancora, abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato (come un co.co.co.) dalla quale abbia ricevuto un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ex art. 13 del TUIR (in particolare, annualmente è pari per i lavoratori autonomi a 4.800 euro, per i lavoratori parasubordinati a 8.145 euro).

QUAL È L’AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIONE DELL’INCENTIVO IO LAVORO?

La prestazione lavorativa si deve svolgere in una delle regioni/province autonome appartenenti ai seguenti ambiti territoriali:

  1. a)  regioni “meno sviluppate”, vale a dire Basilicata, Calabria, Campania,Puglia e Sicilia;
  2. b)  regioni “in transizione”, cioè Abruzzo, Molise e Sardegna;
  3. c)  regioni “più sviluppate”, quali Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

L’appartenenza alla regione della sede di lavoro è stabilita indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Ciò che rileva infatti è la sede di lavoro indicata nella comunicazione obbligatoria UNILAV (con possibili variazioni operate attraverso comunicazione di Trasformazione).

Nel caso di variazione della sede di lavoro da una delle 3 categorie di regioni ad un’altra, l’incentivo potrà continuare ad essere legittimo a valle di una verifica della disponibilità di risorse sul contatore della categoria regionale (a, b o c) di destinazione. Nel caso di esaurimento di risorse residue nella regione di destinazione, l’agevolazione non spetterà dal mese successivo a quello del trasferimento.

QUALI TIPI DI ASSUNZIONE DANNO DIRITTO ALL’INCENTIVO IO LAVORO?

I seguenti rapporti instaurati tra il 1/01/2020 ed il 31/12/2020:

  1. a)  le assunzioni a tempo indeterminato;
  2. b)  le trasformazioni a tempo indeterminato da originari contratti atermine;
  3. c)  i rapporti di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. n.81/2015);
  4. d)  i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincoloassociativo con una cooperativa di lavoro.

Fatte salve le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, i soggetti beneficiari dell’incentivo assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

QUAL È LA MISURA DELL’INCENTIVO?

La misura è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati

FINO A QUANDO È POSSIBILE USUFRUIRE DEL BENEFICIO IO LAVORO?

A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022. Anche nell’ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità l’incentivo deve essere fruito, entro il termine perentorio del 28/2/2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

 

 

 

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