
Molto rumore per nulla. Così si potrebbe riassumere la surreale vicenda della raccolta firme dei 15 “volenterosi” che si è conclusa venerdì scorso, 6 febbraio, con l’ordinanza di ammissione della proposta referendaria da parte dell’ufficio centrale per il referendum (UCR) della Corte di Cassazione e la riformulazione del quesito (che peraltro era stato definito dal medesimo UCR nella precedente ordinanza, senza che lo stesso avesse ritenuto necessario indicare gli articoli modificati, come invece fa ora).
Sabato mattina scorso, 7 febbraio, il Consiglio dei ministri ha, difatti, integrato il quesito referendario con la specificazione degli articoli della Costituzione modificati dalla riforma, confermando comunque le date della consultazione per il prossimo 22 e 23 marzo.
Gli obiettivi del nuovo quesito
Quindi, come dicevamo, molto rumore per nulla, poiché è noto a tutti che il vero obiettivo della raccolta di firme popolari successive all’indizione del referendum fosse lo slittamento delle date, per consentire, nella versione ufficiale, di avere più tempo per spiegare le proprie ragioni e risalire la china dei sondaggi che hanno sempre dato il Sì avanti (per quel che valgono i sondaggi in questo tipo di consultazione dove l’elemento davvero dirimente è la capacità di motivare il proprio elettorato e portarlo alle urne).
I più maliziosi hanno invece sostenuto che le vere ragioni del differimento delle date fosse quello di assicurare che anche il prossimo Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) fosse eletto con l’attuale sistema (o fosse prorogato), tenuto conto che l’attuazione della riforma Nordio in caso di vittoria referendaria richiederà necessariamente un congruo periodo di tempo. E pertanto più si ritarda la consultazione referendaria, più aumenta la probabilità di non riuscire a fare in tempo ad avere una disciplina attuativa della riforma compiuta e organica.
Dunque, il tentativo dei “volenterosi” sembra definitivamente naufragato. In linea teorica, è possibile impugnare il decreto di integrazione del quesito presso il TAR Lazio o sollevare conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale, ma si ritiene che non accadrà nulla di tutto questo.
Già qualche dichiarazione di qualcuno dei “volenterosi” sembra far propendere per questa ipotesi, poiché si dubita che insistere sulla via giudiziaria rischia di essere controproducente: l’elettore medio potrebbe pensare che si teme il voto e si tenta tutto per differirlo.
Giudici per il No
Inoltre, va osservato che stavolta, se si proseguisse sulla via giudiziaria, non si giocherebbe in casa. Infatti, col dovuto rispetto per la Corte di Cassazione, di cui l’UCR è una sua articolazione, l’impressione che si è avuta è che il clima fosse particolarmente favorevole alle istanze dei promotori. Molti commentatori hanno evidenziato immediatamente come diversi componenti del collegio abbiano formalmente aderito al Comitato per il No o comunque aderito a iniziative pubbliche della campagna referendaria per il No.
Inoltre, è facile ricordare come appena una settimana prima, in occasione del momento più solenne dell’anno giudiziario, sia il primo presidente sia il procuratore generale abbiano formulato delle dichiarazioni che tutti hanno inteso in senso sfavorevole alla riforma. E così il giorno successivo in tutte le Corti d’appello italiane.
Ineccepibile la decisione del governo
Senza volere avanzare nessuna illazione, sembra evidente che questo clima sia difficilmente rinvenibile presso altri plessi giurisdizionali. Comunque vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.
A noi comunque la scelta del governo sembra corretta, o meglio, usando le medesime parole della valutazione del Quirinale, sembra “giuridicamente ineccepibile”.
E ci permettiamo di aggiungere che la scelta ci appare ineccepibile non solo giuridicamente, ma anche politicamente, perché la mera integrazione del quesito con la conferma delle date già fissate ha il pregio di non sconfessare formalmente l’ordinanza della Cassazione, come era giusto che fosse per ragioni istituzionali, attribuendole sostanzialmente la giusta rilevanza: nessuna!
In definitiva, il computo per il calcolo del periodo entro il quale fare svolgere la consultazione referendaria rimane quello della prima ordinanza dell’UCR, ritenendo sostanzialmente inutile ogni altra proposta referendaria, secondo quanto aveva correttamente ritenuto il TAR Lazio con parole che ci sembra opportuno ricordare per la loro lineare e cristallina razionalità:
L’interesse avuto di mira dal legislatore costituzionale non attiene alle modalità con cui si giunga alla richiesta di consultazione elettorale, ma al sostanziarsi della volontà di una minoranza (qualificata) di soggetti di attivare il procedimento referendario. Una volta conseguito lo scopo dell’articolo 138 Cost., che è quello di permettere la promulgazione e l’entrata in vigore della legge solo all’esito della consultazione elettorale, viene meno ogni interesse, quantomeno a livello costituzionale, a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie, le quali non potrebbero che avere il medesimo contenuto giuridico (l’approvazione o non approvazione della legge costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento), i cui effetti devono ritenersi assorbiti da quelli già conseguiti dall’ammissione del referendum. (TAR Lazio, sent. n. 1694/2026)
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