
Caro Porro, questo è il testo della parte del Decreto sicurezza che ha suscitato un mare di polemiche: “Art. 3-bis. Al rappresentante legale (Avvocato – NdR) munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2″. La logica che traspare dal testo è che il rappresentante legale dell’immigrato che ha fatto domanda di rimpatrio assistito prende i soldi solo se l’immigrato espatria per davvero. Infatti è scritto: ad esito della partenza dello straniero. Perché questa precisazione?
Adesso le racconto una storiella. Un avvocato incontra un immigrato irregolare e gli chiede di firmare la domanda di inserimento in un programma di rimpatrio volontario assistito. Quello dice: ‘Ma io non voglio rimpatriare’ e l’avvocato risponde: ‘Puoi fare quello che vuoi ma intanto firma’. L’avvocato inoltra la pratica; se vince il giudizio, non vedo motivi ostativi trattandosi di un rimpatrio volontario, ottiene l’inserimento dell’immigrato nel programma di rimpatrio e ciò gli basta per avere dallo Stato i soldi del gratuito patrocinio. Ma l’immigrato, come aveva già anticipato all’avvocato, non espatria; immigrato irregolare era e tale resta senza alcun aggravio della sua posizione. Possiamo dire che l’avvocato, che era a conoscenza della vera volontà dell’immigrato, ha fregato lo Stato? Improvvisamente lo Stato gli dice: ‘Se vuoi i soldi guarda che l’immigrato deve espatriare per davvero (ad esito della partenza dello straniero, scritto nell’articolo della discordia) e quindi non fare il furbo raccogliendo domande farlocche’.
Apriti cielo: gli avvocati insorgono, con codazzo di politici, perché, per deontologia professionale, non possono obbligare gli immigrati ad espatriare. Approvo incondizionatamente; sta di fatto che nessun avvocato si troverebbe “costretto” ad obbligare un immigrato rimpatriato ad espatriare per davvero se le domande di inserimento nel programma di rimpatrio volontario fossero fin dall’origine tutte ‘vere’. A pensar male, diceva Andreotti, spesso si azzecca e, sinceramente, non trovo altra motivazione che mettere uno stop agli avvocati furbi in quella frase dell’articolo contestato.
Ps: il D.L. originale non conteneva tale articolo che fu aggiunto nella legge di conversione con un emendamento a firma di quattro senatori della maggioranza, uno per ciascuna componente. Nelle dichiarazioni di voto finali al Senato, nessun esponente dell’opposizione lo cita, come se non esistesse. Perché il casino è stato fatto solo alla Camera, quando ormai era troppo tardi?Cordiali saluti.
Michelangelo Trombetta, 29 aprile 2026
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