C’è una brutta notizia sugli affitti brevi

Una nota positiva: il governo mette la marcia indietro sull'aumento della cedolare secca. Ma inasprisce un'altra norma (l'ennesima): adesso anche basta

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affitti brevi

Con la presentazione degli emendamenti alla manovra, è pressoché ufficiale la marcia indietro del Governo sull’aumento della cedolare secca per la prima casa data in locazione breve: niente passaggio dal 21 al 26 per cento. E questa è una buona notizia. Ma è quasi ufficiale anche l’inasprimento della norma Conte-Franceschini sull’obbligo di aprire la partita Iva in caso di “destinazione alla locazione breve” di più di un tot di appartamenti: finora quattro, da gennaio due. E questa è una brutta notizia.

A questo punto, è il caso di aggiornare la lista delle sole norme nazionali (poi ci sono quelle regionali e comunali, che sono un’infinità) varate negli ultimi anni in materia di (melius: per tentare di ostacolare gli) affitti brevi. Non prima di avere ricordato la frase che il politico medio (e il giornalista medio) associa al fenomeno: vanno regolamentati (sic).

In attesa che Javier Milei si occupi un po’ anche dell’Italia, ecco la lista:

2017: obbligo di ritenuta fiscale alla fonte;

2017: obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti stipulati;

2017: obbligo di applicazione dell’imposta di soggiorno, con relative comunicazioni;

2018: obbligo, sanzionato penalmente, di comunicazione alla pubblica sicurezza dei dati degli alloggiati;

2019: istituzione della banca dati degli “immobili destinati alle locazioni brevi”;

2019: previsione di un codice identificativo per ogni immobile destinato alla locazione breve (CIN);

2020: obbligo di trasformazione del proprietario in imprenditore in caso di “destinazione alla locazione breve” di più di 4 appartamenti;

2022: possibilità, per il Comune di Venezia, di limitare il diritto alla locazione breve;

2023: aumento, dal 21% al 26%, della cedolare secca a partire dal secondo immobile;

2023: nuovi obblighi in materia di CIN, che si aggiungono a quelli relativi ai singoli codici imposti a livello regionale e comunale;

2023: obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio “funzionanti” nonché di estintori portatili “a norma di legge”;

2025: obbligo di trasformazione del proprietario in imprenditore in caso di “destinazione alla locazione breve” di più di 2 appartamenti.

CONTINUA

Giorgio Spaziani Testa, 12 dicembre 2025

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