“Consenso libero e attuale”, il cortocircuito Meloni-Schlein

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Scroscianti plausi, concilianti strette di mano, annunci in pompa magna al grido trionfale “l’Italia s’è desta”. La grande pacificazione tra maggioranza e opposizioni si realizza, per molti versi anche in maniera inaspettata, sotto la sfavillante insegna del consenso, unico e solo punto di contatto tra le due coalizioni. E già questo, di per sé, dovrebbe rappresentare un primo interessante punto su cui le forze di governo dovrebbero concentrare le loro attenzioni. Per quali strane e perverse ragioni centrodestra e campolarghisti sono riusciti a trovare una tale convergenza su un tema cotanto ampio e spinoso come quello che dovrebbe essere regolato dal ddl sul libero consenso? Sarà forse che l’inedito incontro tra i diversi schieramenti si è potuto concretizzare per via del progressivo arretramento di una delle due parti in causa? Quale delle due appare di facile intuizione.

E, se così effettivamente fosse, allora verrebbe lecitamente da domandarsi: perché insistere così ostinatamente verso tale direzione? Perché accettare così arrendevolmente l’idea di rimettere il sesso interamente nelle mani dei giudici, declinando la gestione dei rapporti privati degli individui alla loro ampia discrezionalità? E si badi bene: se si tende a sottolineare ciò, non lo si fa nell’intento di muovere una critica al (sacrosanto) principio su cui si impernia la riforma, ma, principalmente, perché, il testo in questione, così com’è stato concepito ed articolato, presenta tutta una serie di passaggi alquanto vaghi e fumosi che si presterebbero (e non poco) alla libera interpretazione del soggetto giudicante di turno.

Partiamo dal principio cardine: dall’ormai arcinota espressione “consenso libero ed attuale”. Come si dimostra che il consenso sia effettivamente “libero” e sempre e comunque “attuale”? In che modo si revoca? Come, eventualmente, provare il sopravvenuto venir meno del requisito dell’attualità per effetto di una possibile successiva revoca? Del resto, si tratterebbe pur sempre della parola dell’uno contro quella dell’altra, data l’assenza, almeno nei casi canonici, di terze persone coinvolte o interessate nel rapporto. Chi stabilisce, dunque, che, a margine di un rapporto di natura intima, il consenso precedentemente concesso sia poi realmente venuto meno? E sulla base di quali evidenze? In buona sostanza, da ciò che si evince dal testo, tutto finirebbe per essere rimesso nelle decisioni di un giudice, chiamato di volta in volta ad interpretare secondo la sua personale discrezione i singoli casi in esame.

D’altra parte, a fronte di un altissimo grado di discrezionalità delegato alla persona del giudice di merito, esiste un altrettanto elevato indice rigidità della pena, che risulta la medesima in ogni caso. Così come approvata a Montecitorio nel suo unico articolo, la legge in questione prevede infatti la reclusione da sei a dodici anni per chi fa o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso “libero e attuale”. Ciò, equivale inevitabilmente ad equiparare, almeno sulla carta, ciò che, in realtà, è diverso nei fatti. Per intenderci, finirebbero sullo stesso piano: lo stupratore che ha brutalmente abusato della sua vittima senza alcun consenso, e il malcapitato che, nell’ambito di un rapporto di convivenza, dovesse risultare accusato dal proprio partner di aver contravvenuto alla revoca del consenso, magari per ragioni legate ad altre problematiche di coppia.

In estrema sintesi, da un lato si assiste a un processo di equiparazione del tutto, dall’altro lo si rimette alla piena discrezionalità del giudice di turno. È questo il cortocircuito normativo di una riforma concettualmente condivisibile e indubbiamente corretta nel principio (d’altronde, come poter essere contrari all’idea di punire, e anche severamente, il reato di stupro), che, tuttavia, rischia di sfuggire completamente al controllo del legislatore e di fare carne di macello dello stato di diritto, senza peraltro attenuare gli atroci effetti connessi alla dolorosa piaga della violenza a sfondo sessuale.

Salvatore Di Bartolo, 30 novembre 2025

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