Ecco due strategie per annullare il green pass

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di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto ha esteso l’obbligo del green pass – già previsto dal precedente decreto n. 105 del 23 luglio per ristoranti, bar, cinema e altri luoghi al chiuso – anche al personale scolastico di ogni ordine e grado (compresi i docenti), ai professori e agli studenti universitari e sui treni interregionali. L’obbligo entrerà in vigore dal 1° settembre fino, al momento, al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe finire lo stato di emergenza. Non potranno più prolungarlo (se non fino al 31 gennaio 2022), ma ci vuole poco con la maggioranza di cui dispone Draghi a proclamarne uno nuovo.

Il nodo dei controlli del green pass

Chi effettuerà i controlli? Inizialmente il Ministro dell’Interno Lamorgese aveva chiarito (a voce) che solo le forze dell’ordine e il personale amministrativo autorizzato avrebbero potuto procedere al controllo dei documenti, ma successivamente, ha emanato la Circolare ministeriale del 10 agosto con la quale ha chiarito che il controllo del green pass è consentito anche a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalla legge, quindi per la scuola – in teoria – anche un semplice inserviente autorizzato dal preside. Nelle Università sarà compito dei Rettori organizzare la cosa.

Un decreto è per sempre

Tutto è avvenuto per decreto-legge, un atto avente forza di legge con cui il governo esercita la funzione legislativa (sostituendosi al Parlamento) in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 della Costituzione). Peccato che i casi non sono più straordinari ma ordinari, visto che l’emergenza dura da oltre un anno e mezzo e dunque l’eccezionalità s’è fatta normalità. Ma lo strumento del decreto-legge era stato pensato dall’Assemblea costituente per far fronte a casi eccezionali limitati nel tempo, non ad eventi che – seppur drammatici – durano anni e anni. Se il governo avesse voluto esercitare i pieni poteri, che la Costituzione chiama “poteri necessari”, avrebbe dovuto farsi deliberare dalle Camere lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione, ma non siamo in guerra. O forse sì, la vulgata della cosiddetta “guerra contro il virus”.

Cosa dice la Costituzione

Restiamo sul terreno del diritto. Il decreto-legge n. 111/2021 verrà convertito in legge dal Parlamento entro il 5 ottobre, quindi saremo di fronte ad una legge di conversione. La legge però deve essere conforme alla Costituzione. L’art. 3 della Costituzione, al primo comma, non lascia scampo: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In tal caso il mancato possesso del green pass o la mancata vaccinazione rientrano sicuramente in quelle che l’art. 3 definisce “condizioni personali”, quindi vietare ad un docente di insegnare all’interno delle scuole o dell’Università (sospendendogli lo stipendio) o vietare ad un ragazzo di andare fisicamente all’Università (dopo aver pure pagato le tasse) rappresentano una evidente discriminazione. Ma v’è di più.

Il monito di Aldo Moro

Anche l’art. 32 è importante. A breve si discuterà concretamente di obbligo vaccinale, dunque di un trattamento sanitario obbligatorio che può essere consentito solo per legge, ma per la Costituzione “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa disposizione fu voluta da Aldo Moro in sede di lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, infatti il leader della Dc fece presente che “si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa, impedendo, per conseguenza, che disposizioni del genere possano essere prese dalle autorità senza l’intervento della legge”. Se l’obbligo arriverà, il governo lo introdurrà con decreto-legge, fregandosene di come tale strumento – nelle intenzioni dei Costituenti – avrebbe dovuto costituire extrema ratio rispetto alla procedura normale di approvazione delle leggi da parte delle Camere. Non è un caso che l’espressione in nessun caso non sia stata più utilizzata in nessun’altra disposizione costituzionale. Moro all’epoca si riferiva al problema della “sterilizzazione e di altri problemi accessori”, ma un vaccino sperimentale non è che ci vada proprio lontano visti gli effetti avversi sempre più frequenti. E non venite a parlarci di emergenza perché, dopo oltre un anno e mezzo, non esiste emergenza al mondo (che non sia una guerra con tanto di deliberazione parlamentare) che giustifichi l’uso continuo e ininterrotto dei decreti-legge.

Che fare? Politicamente ci sarebbe tanto da fare, ma l’impressione è che le forze politiche – senza grosse distinzioni – non abbiamo intenzione di “disturbare il manovratore”. Chi tocca Draghi muore. Da qui le proteste spontanee di piazza: per il 28 agosto è prevista a Roma una grossa manifestazione e anche in altre città proseguono le proteste, e non sappiamo cosa potrà succedere in autunno. Molto dipenderà dagli studenti universitari all’apertura del semestre.

La strada maestra: il ricorso al giudice

Ma vogliamo restare ancora sul terreno del diritto. Il cittadino, studente o professore, al quale fosse impedito concretamente di entrare a scuola o all’Università potrà rivolgersi al giudice ordinario (i docenti, ad esempio, al giudice del lavoro) e chiedere – oltre all’annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo – di adire la Corte costituzionale ponendo il quesito se il decreto-legge n. 111/2021 e la sua legge di conversione sono conformi agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

L’alternativa contro il green pass

Esiste anche un’altra strada. L’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 stabilisce espressamente che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”. Siamo proprio sicuri che per la vaccinazione contro la Covid-19 il consenso sia libero e informato? Siamo proprio sicuri che il corpo umano non sia fonte di lucro per le multinazionali del farmaco che hanno visto decuplicare (se non di più) i propri guadagni? Siamo proprio sicuri che, imponendo per decreto-legge un certificato che consenta l’esercizio di elementari diritti di cittadinanza, sia tutelata a pieno l’integrità fisica e psichica dell’individuo, visto che l’obbligo del green pass rappresenta una forte pressione psicologica alla vaccinazione?

Così l’Ue tutela la libertà

Peraltro anche il Trattato sull’Unione europea tutela, all’art. 2, la dignità umana contro ogni forma di discriminazione, nel rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani: “(…) Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. Non possono esistere dunque cittadini di serie A e di serie B nell’Unione.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta anche Carta di Nizza, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (dopo la modifica avvenuta nel 2007 col Trattato di Lisbona), viene equiparata ai Trattati istitutivi dell’Unione ed acquisisce pertanto il rango di diritto primario. Il Trattato di Lisbona è stato ratificato dal Parlamento italiano nel 2008 ed è entrato nel nostro ordinamento giuridico attraverso una legge ordinaria (Legge 2 agosto 2008 n. 130).

Da un lato abbiamo dunque un decreto-legge, il n. 111/2021, e la sua eventuale legge di conversione, dall’altro una legge di ratifica di un Trattato della Ue (Legge n. 130/2008) che ingloba la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Due leggi, due fonti del diritto dello stesso rango. Si può applicare il principio generale della successione delle leggi nel tempo, per cui la legge successiva supera quella antecedente? Una delle due leggi è di ratifica di un Trattato internazionale e, come tale, non può essere superata da una successiva legge ordinaria eterogenea, come è una legge di conversione di un decreto-legge emanato peraltro in una fase emergenziale.

Il ricorso alla Corte Ue

E allora? La soluzione è ancora una volta nelle mani del giudice ordinario. Da un lato, come si è visto, può formulare un quesito alla Corte costituzionale, ma esiste anche un altro rimedio giurisdizionale. I giudici nazionali, se chiamati a giudicare una causa intentata da un cittadino o da qualsiasi soggetto a cui è stato leso un diritto soggettivo, possono rivolgersi alla Corte di giustizia europea per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di poter – ad esempio – verificare la conformità del diritto nazionale col diritto europeo, originario (Trattati) o derivato (regolamenti e direttive). Si tratta del cosiddetto “rinvio pregiudiziale”, al cui quesito la Corte risponde con sentenza o ordinanza motivate, vincolanti per il giudice nazionale che ha avanzato la procedura di “rinvio”. La Corte è composta da 27 giudici, uno per ciascuno Stato membro. Considerato che parecchi Paesi non hanno adottato il certificato verde interno come invece hanno fatto Italia e Francia, la partita sarebbe apertissima.

C’è chi diffonde in queste ore la notizia di una recente decisione della Corte di giustizia che avrebbe respinto un ricorso presentato dai membri a tempo pieno e volontari dei vigili del fuoco francesi e personale sanitario. La Corte di giustizia si è soltanto limitata a respingere la richiesta di sospensione urgente e immediata delle misure impugnate, riservandosi di decidere il merito solo al verificarsi di un reale pericolo per la vita o l’integrità fisica di una persona. Noi stiamo parlando di una cosa diversa: di fronte ad una richiesta di annullamento di un provvedimento che il cittadino ritiene vìoli i diritti umani o la sua dignità e/o integrità fisica o psichica, deve essere il giudice nazionale a chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea di fornire la chiave interpretativa corretta secondo il diritto europeo, il cosiddetto – lo ripetiamo – “rinvio pregiudiziale”.

Non solo è stata violata la Costituzione italiana ma anche i Trattati istitutivi della Ue e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché – come abbiamo già sottolineato in nostri precedenti articoli – il Regolamento Ue n. 953/2021. Per non parlare della violazione della Convenzione di Oviedo e di alcune Risoluzioni del Consiglio d’Europa. Sembra incredibile: una volta tanto libertà e democrazia potrebbero provenire addirittura dai giudici e dall’Unione europea. Chi lo avrebbe mai detto? In fondo è l’ironia della storia di cui parla Giorgio Hegel.

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