Oggi è stata depositata una sentenza dalla Corte Costituzionale, la numero 115, che ridefinisce i diritti delle coppie omogenitoriali. La decisione stabilisce che anche la madre intenzionale, riconosciuta nei registri dello stato civile in una coppia di donne, ha diritto al congedo di paternità obbligatorio. Questo comporta 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, precedentemente riservati solo ai padri. Una questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva giudicato discriminatoria la norma escludente la madre intenzionale da tale diritto.
Il giudizio della Corte
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001. Ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra coppie eterosessuali e coppie formate da due donne riconosciute entrambe come genitori. È stato sottolineato come una madre intenzionale, cioè colei che partecipa attivamente alla crescita e alla cura del minore pur non essendone la madre biologica, assuma un ruolo paragonabile a quello del padre in una coppia eterosessuale. Secondo i giudici, il progetto genitoriale condiviso deve ricevere pari riconoscimento legale.
Il diritto del minore come principio cardine
La Consulta ha posto al centro della sentenza l’interesse del minore. Bambini nati da coppie omogenitoriali femminili devono mantenere rapporti con entrambi i genitori, senza discriminazioni. Questo è garantito sia dal codice civile italiano (articoli 315-bis e 337-ter) che da normative e strumenti internazionali. La Corte ha ribadito che l’identità sessuale dei genitori non pregiudica la capacità di assumere responsabilità genitoriali. Anche il congedo di paternità è visto come uno strumento essenziale per garantire un tempo di cura equilibrato nei primi giorni del bambino.
Ecco il testo integrale del comunicato stampa della Corte:
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 115, depositata oggi. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.
Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti.
Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Leggi qui la sentenza completa.
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