Eredità digitale: tutto quello che c’è da sapere

I segreti (digitali) non muoiono con noi

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Eredità digitale: tutelare la privacy del defunto o gli eredi?

Si torna a parlare di eredità digitale dopo il caso, di questi giorni, della sentenza del Tribunale di Milano che ha autorizzato una donna a entrare in possesso dei beni digitali del defunto marito. Quando il marito è venuto a mancare la donna non è riuscita ad accedere al PC, nei vari profili social o cellulare. Con la motivazione di poter trovare eventuali pensieri e lettere di addio, foto con i figli nonché dichiarazioni di ultime volontà in loro favore ha ottenuto l’autorizzazione dal giudice per poter esigere da Apple, Microsoft e Meta (Facebook/Whatsapp) l’accesso a tutti gli account del marito defunto.

Quello appena citato è solo il primo di tanti casi che, nel tempo, sono sorti in materia di eredità digitale e che hanno dato vita a numerosi braccio di ferro giudiziari, tra i parenti del de cuius, interessati ad accedere all’account del caro defunto, e i vari gestori dei servizi digitali o web; interessati a rispettare la severa policy sulla privacy.

Due temi estremamente delicati quelli dell’eredità e della privacy che combinandosi insieme creano un dilemma etico e normativo: dare priorità alla privacy del defunto oppure alla riscossione dell’eredità (digitale) da parte degli eredi? Considerando che solo una delle due parti può esprimere ed esigere i propri diritt, i è giusto che siano i secondi a “vincere”?

Non solo una questione di privacy ma anche di valore economico spesso sottovalutato. Avevo pubblicato il listino prezzi della nostra vita digitale e le soluzioni per pianificare il nostro patrimonio digitale e la successione delle criptovalute, ma rivediamo in cosa consiste l’eredità. digitale

 

Cos’è l’eredità digitale

È l’insieme dei dati personali (foto, video, contatti, messaggi di posta elettronica, post condivisi sui social, ma anche account utilizzati per accedere a servizi telematici, portafogli digitali oppure criptovalute), contenuti in un dispositivo di memorizzazione fisico (computer, tablet, hard disk) o virtuale (cloud).

Questa sentenza ricorda ulteriormente come i dati contenuti nei nostri account e dispositivi possano entrare a far parte dell’eredità, al pari di lettere, fotografie cartacee, e materiale dal valore economico. Dimostra però anche come in Italia ci sia una falla normativa nel sistema di protezione post mortem dei dati contenuti nei nostri account in quanto dal momento in cui vengono fornite le chiavi dell’account a terzi si entra poi in possesso di tutta una serie di informazioni, non solo quelle di cui si ha strettamente bisogno.

 

Eredità digitale: la falla normativa

Nel nostro ordinamento non c’è un impianto normativo che disciplini le circostanze e, al momento, si lascia tutto all’iniziativa privata. Se il defunto non ha espresso nelle sue volontà la non autorizzazione all’accesso ed utilizzo dei suoi dispositivi, il ricorso alla giustizia ordinaria diventa una prassi ed il richiedente ha buone possibilità di entrare in possesso dei suoi dati personali.

Quando si parla di dati personali ci si riferisce a “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali chiarisce che agli eredi non spetta un diritto incondizionato all’accesso ai dati del defunto, ma serve una valutazione circa la sussistenza di un interesse meritevole di tutela. In generale è ritenuto legittimo l’acceso ai dati sanitari (cartella clinica) di una persona deceduta se serve per mettere in luce le modalità della sua morte, magari ai fini di un’azione di responsabilità medica.

E’ legittimo l’accesso ai dati Inps se è necessario per ricostruirne la pensione o all’accesso ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza di eventuali debiti fiscali e anche l’accesso ai dati bancari, trattandosi di diritti patrimoniali che spettano agli eredi in via di successione. 

Ora è possibile anche l’accesso ai dati di una piattaforma web, e quindi il diritto a conoscere la password di accesso, a meno che prima del decesso l’interessato abbia negato il consenso al gestore del servizio Internet. In tale ambito, la volontà di vietare l’esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata.

La complessità del mondo digitale e la mancanza di norme precise, espone al rischio di entrare in contatto con situazioni e segreti che ognuno di noi vorrebbero non vengano svelate neanche dopo la nostra dipartita.

È quindi necessario un chiarimento normativo che consenta di ricostruire la memoria del defunto con quello che lui, in vita, aveva deciso di lasciare in eredità, una clausola specifica, in cui la volontà del soggetto deve essere inequivocabile che permetta di vietare di entrare in possesso dell’archivio digitale e si potrà stabilire che esso muoia con il soggetto stesso.

Dal momento che in Italia non c’è un’unica normativa quindi, quando si tratta di questioni che includono l’eredità digitale è necessario muoversi almeno su tre piani e far incontrare nel medesimo punto, tre diverse discipline: quelle del codice civile, concernente l’ambito successorio, le norme che tutelano la privacy, sia domestiche che europee; le clausole contrattuali che governano i rapporti tra il titolare dell’account, prima della sua scomparsa, e il gestore del servizio digitale.

 

Quali sono i problemi dell’eredità digitale?

Alla radice dei problemi legati ad un giusto passaggio dei beni digitali, vi è la difficoltà nel bilanciare l’ interesse dei successori ad accedere a tali beni e l’ interesse del de cuius a mantenere alcuni contenuti riservati, in mancanza di disposizioni specifiche del defunto.

Problemi che potrebbero essere evitati se il defunto predisponesse il permesso di accesso ai beni digitali agli eredi legittimi e comunichi le password quando ancora in vita. Tuttavia raramente le persone danno attenzione ad un tema tanto importante, non solo perchè in vita sottovalutano il valore dei beni digitali nell’asse ereditario, ma anche per questioni di “sicurezza”, ovvero, che le password finiscano nelle mani sbagliate e di praticità (molto spesso le password vengono cambiate).  

Un secondo problema è la ricostruzione del “patrimonio digitale”, anche perché non in tutti i casi tali beni sono incorporati in altri beni suscettibili di possesso (es. lo sono quelli presenti su un dispositivo di memorizzazione, non lo sono quelli depositati su un account) e può mancare la possibilità di venire a conoscenza della loro esistenza. 

Non dimentichiamo inoltre che la nostra “impronta digitale” assume un valore spesso economico ma soprattutto affettivo, di conseguenza la normativa si sta adattando per assicurare che questo valore non venga perduto e trasmesso ai posteri, rispettandone il carattere personale sia del deceduto, sia degli eredi.

 

Le soluzioni offerte dalle Big-tech

A colmare la falla normativa della trasmissione ereditaria del proprio patrimonio digitale alcune big tech hanno predisposto delle modalità di gestione dei dati di utenti deceduti che possono aiutare.

Microsoft ad esempio permette di compilare un modulo all’interno del quale riportare le istruzioni precise su come devono essere gestiti i propri dati.
Facebook permette invece di nominare un sorta di “erede” del proprio profilo social, che potrà gestirlo senza poter pubblicare post o leggere i messaggi.
Google, permette di assegnare l’account ad un fiduciario che provveda alla sua gestione; infine Instagram permette di trasformare, previa presentazione del certificato di morte, il profilo del defunto in un profilo commemorativo.

Apple invece è quello che sicuramente da un contributo più forte grazie alla nuova versione 15.2 di iOS, che crea la modalità per “richiedere l’accesso all’account Apple di un familiare deceduto. Apple spiega che nel caso di dispositivi protetti da codice sarebbe impossibile rimuovere tale protezione senza automaticamente cancellare anche i dati contenuti.

Pertanto, l’utente che vuole concedere l’accesso ai propri dati in caso di morte a una persona di fiducia può individuare un cd. “contatto erede” direttamente dalle impostazioni del proprio iPhone: fino a 5 contatti che riceveranno una chiave univoca, generata al momento della creazione del contatto erede, che insieme al certificato di morte gli permetteranno di inoltrare una richiesta attraverso una pagina ad hoc del sito Apple.

Gli eredi indicati dall’utente potranno avere accesso ai documenti e all’account Apple in eredità per un periodo di 3 anni dall’approvazione della prima richiesta di account per contatto erede.

 

Deborah Ullasci, 8 luglio 2022

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