I giudici hanno emesso un’altra sentenza sui migranti nei Cpr

La Consulta: "La disciplina vigente non rispetta le libertà personali". Ma il trattenimento non è incostituzionale

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cassazione migranti albania Terano

Una sentenza al giorno, o un Massimario al giorno, toglie il medico di torno. Anzi: rinfocola le polemiche politiche, come se ce ne fosse il bisogno. Dopo le uscite dell’Ufficio della Corte di Cassazione contro il Dl Sicurezza, e le innumerevoli sentenze che hanno messo i bastoni tra le ruote al progetto Albania, oggi è il turno della Corte Costituzionale che ha emesso un provvedimento i cui effetti non sono ancora ben chiari.

 

Partiamo dai fatti. La Consulta ha depositato una sentenza con cui ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale contro un decreto legislativo del 1998. Tradotto: un giudice di Pace di Roma, chiamato a convalidare alcuni provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) aveva chiesto alla Corte Costituzionale di verificare se la norma fosse in linea con la Costituzione. Il giudice, si legge nella nota della Consulta, “aveva denunciato che il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13 della Costituzione”. Inoltre “aveva lamentato l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario”.

 

Chiaro? In sintesi: i migranti verrebbero mandati nei Cpr senza che vi sia una norma di rango primario che ne definisca i procedimenti; e inoltre agli immigrati verrebbe negata la tutela giurisdizionale garantita agli altri detenuti “comuni”.

 

La Corte ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, incidente sulla libertà personale. E ha ritenuto che esista un vulnus nella legge visto che ci troviamo di fronte ad “una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali”. Tuttavia, pur riscontrando il vulnus, la Corte ritiene che non sia suo compito “porre rimedio al difetto”, visto che spetta al legislatore, cioè al Parlamento, “il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta”.

 

A sua volta, la Corte ha rigettato la presunta incostituzionalità riguardo le mancate garanzie giurisdizionali rispetto ai detenuti “comuni”. Secondo la Consulta, vi sono altri strumenti di tutela già presenti nel nostro ordinamento a cui i migranti dei Cpr possono far ricorso: ad esempio lo strumento risarcitorio generale previsto dall’articolo 2043 del codice civile (risarcimento per danni) e, soprattutto, l’articolo 700 del codice di procedura civile, che permette un ricorso alla tutela preventiva cautelare in caso di lesione dei diritti fondamentali. Ovviamente secondo la Consulta una volta che il Parlamento adotterà una fonte primaria per definire le modalità del trattenimento, allora dovrà anche produrre “una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente”. Ma la norme, alla fine della fiera, non viola la Carta.

 

Come leggere, quindi, questa sentenza? Bella domanda. Primo spunto positivo: la Corte Costituzionale non ritiene che il trattenimento degli immigrati irregolari nei Cpr sia “incostituzionale”. Certo, chiede magari di migliorare le procedure e di introdurre una normativa compiuta, ma non vieta di fatto di detenere i migranti in attesa di espulsione. Secondo: per limitare la libertà personale, dice la Consulta, occorrono norme di rango primario. E qui sta il divertente: dov’erano i giudici quando Giuseppe Conte ci chiudeva in casa durante il Covid con semplici e banalissimi Dpcm?

 

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