Giustizia

La grande bugia delle toghe sui pm “controllati dal governo”

Smontiamo punto per punto le contestazioni dell'ANM (e non solo) alla riforma della giustizia. Sono i giudici a fare politica

Rapporto tra magistratura e governo Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Il 30 ottobre il Senato ha approvato, con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti, il quarto ed ultimo passaggio parlamentare della riforma Nordio. Trattandosi della riforma del Titolo IV, parte II, della Costituzione, relativa alla magistratura, è stato seguito l’iter procedurale previsto dall’art. 138 della nostra Carta costituzionale, che impone due successive deliberazioni sia della Camera che del Senato con un intervallo temporale non inferiore a tre mesi. Siccome la riforma non è stata approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera durante la seconda votazione, la stessa dovrà essere sottoposta a referendum popolare laddove, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne faccia domanda o un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Quindi, il referendum confermativo non è un passaggio obbligatorio ma solo eventuale. Tuttavia, la maggioranza parlamentare ritiene opportuno chiederlo per far sì che sia proprio il popolo ad avere l’ultima parola su una riforma importantissima per il nostro Paese.

È inutile ripetere che, laddove fosse approvata, si tratterebbe di una revisione epocale, di stampo non solo liberale ma anche democratico, e assolutamente necessaria.

A tal proposito, è opportuno chiarire un aspetto fondamentale del disegno di legge costituzionale Nordio, che sembra essere trascurato, relativo alla soggezione e all’asservimento della Procura e, quindi, del pubblico ministero al potere esecutivo. Infatti, molti sostengono che a seguito della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, questi ultimi entrerebbero nell’orbita del governo e ne resterebbero assoggettati per quanto riguarda l’esercizio dell’azione penale.

Si è già avuto modo di spiegare che, in realtà, già altre esperienze costituzionali di altri Paesi europei prevedono l’appartenenza del pubblico ministero all’esecutivo, come contemplato, ad esempio, nelle costituzioni spagnoli e portoghesi, e, da questo punto di vista, la dottrina è divisa tra coloro che sono favorevoli e quelli che non lo sono. Ma ciò non è assolutamente previsto nella riforma Nordio, che non modifica, nello specifico, l’art. 112 della Costituzione (“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”), per cui non si comprende come l’esercizio dell’azione penale da parte della Procura possa essere condizionato dall’indirizzo politico del governo.

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Infatti, vi è da osservare che, a seguito della riforma, il pubblico ministero resterebbe comunque ancorato all’ordine giudiziario, seppur appartenente ad una carriera separata rispetto al giudice, il cui ruolo verrebbe garantito da un proprio CSM scisso da quello della magistratura giudicante. Alla luce di ciò, è palese come la separazione delle carriere assume un’impronta fortemente liberale.

La subordinazione del pubblico ministero al governo è un tema del tutto pretestuoso e privo di giustificazione e sembra avere lo scopo di discreditare, agli occhi dell’opinione pubblica, la bontà di tale riforma. Invece, va evidenziato e sottolineato il comportamento tenuto dalla magistratura e, in particolare, dall’Associazione Nazionale Magistrati, nei confronti di una riforma votata legittimamente, per ora solo in sede parlamentare, proprio ai sensi dell’art. 138 della Costituzione. È palese, infatti, che l’ordine giudiziario, ostacolando la riforma di sé stesso, tenta ad ogni costo di sconfinare in un altro potere dello Stato, quello legislativo, e come, conseguentemente, tenti di fare una vera e propria propaganda politica, con l’obiettivo di passare da “oggetto” – qual è – della riforma a vero e proprio “soggetto” politico.

E allora non è per nulla infondata la previsione del sorteggio dei componenti del CSM in luogo dell’elezione, volta a contrastare il fenomeno del correntismo. Infatti, proprio quest’ultimo viola palesemente un altro importante principio costituzionale, dimenticato, purtroppo, da tutti e sancito dall’art. 98 della nostra Carta fondamentale che prescrive la limitazione, per i magistrati, del diritto di iscrizione ai partiti politici, da attuarsi con legge ordinaria. Ma tale disposizione costituzionale è scomoda da ricordare, in quanto delegittima il ruolo della magistratura che, negli ultimi decenni ha assunto sempre più una veste politica, con il tentativo sempre più pressante di moralizzare la società.

Giovanni Terrano, 1° novembre 2025

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