Le sentenze si rispettano e ancor di più quelle della Corte Costituzionale. Tuttavia la pronuncia della Consulta che ammette l’esimente della particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un agente di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni ingenera il timore che perda vigore il principio che qualsiasi violenza contro le forze dell’ordine rappresenta una violenza contro lo Stato.
Senza ipocrisie, il contenuto di questa sentenza non può far piacere a centinaia di migliaia di operatori in divisa, laddove risultasse messa in discussione la ratio di una norma volta a difendere lo Stato stesso con le sue leggi, attraverso i suoi rappresentanti. Se questo fosse il triste epilogo, infatti, vorrebbe dire che nella tutela della funzione, della dignità delle divise e del loro ruolo di rappresentanti dello Stato, si compie un passo avanti e due indietro. Ecco perché invochiamo un immediato correttivo da parte del Parlamento che, pur tenendo conto del principio espresso dalla Corte, consenta comunque di impedire che venga mortificata la dignità professionale e umana del personale.
La norma su cui è stata interrogata la Corte è stata la risposta a una quotidianità fatta di offese, violenze, e aggressioni di ogni genere rivolte al personale ormai senza più alcun ritegno. Ormai da troppo tempo fra i colleghi è insopprimibile il bisogno di una più concreta tutela per via delle assurde reazioni nei loro confronti che nell’immaginario comune vengono percepite come normali e troppo spesso giustificabili. Ma una minaccia, un’aggressione, una resistenza a un pubblico ufficiale non sono mai lievi, o lo sono o non lo sono. Arretrare nella difesa di chi porta una divisa vuole dire arretrare nella difesa dello Stato, del quale bisogna difendere e riaffermare serietà e autorevolezza attraverso la tutela dei suoi servitori più fedeli.
Valter Mazzetti, 28 novembre 2025
*Segretario Generale Fsp Polizia di Stato
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La Sentenza 172 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 131-bis, terzo comma del codice penale, nella parte in cui dispone che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Per la Corte l’esimente del fatto di lieve entità può essere riconosciuta, in linea generale, per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni, e non può essere esclusa a priori.
Ecco il testo integrale del comunicato della Consulta:
Con la sentenza numero 172, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nel decidere su una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, la Corte ha, dapprima, rilevato che, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, come modificato dalla “riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150 del 2022), l’esimente del fatto di lieve entità può essere riconosciuta, in linea generale, per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni, salvo specifiche eccezioni; ha altresì osservato che tra queste eccezioni figurano i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, ove commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, per i quali il fatto non può mai essere considerato di lieve entità, pur se, per i reati stessi, è prevista una pena minima non superiore a due anni.
La Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa – dopo la menzionata riforma – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’articolo 338 del codice penale con la pena della reclusione da uno a sette anni. Questa distonia normativa va a scapito del reo – precisa la Corte –, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.
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