
Nuovo capitolo nella complessa partita dell’urbanistica milanese. Il Tar Lombardia ha annullato la richiesta del Comune di Milano di un conguaglio da oltre 700mila euro di oneri di urbanizzazione, dando ragione ai costruttori di un progetto immobiliare in via Anna Kuliscioff, in zona Inganni-Lorenteggio. Al centro della vicenda, l’intervento promosso da Castello Sgr, relativo alla demolizione di un edificio esistente e alla costruzione di una nuova torre residenziale di otto piani.
La decisione del Tar: richiesta di Palazzo Marino tardiva e illegittima
Secondo i giudici della seconda sezione (Nunziata, Cozzi, De Vita), la richiesta avanzata da Palazzo Marino è illegittima perché arrivata oltre i termini previsti dalla legge. Il Comune aveva inizialmente riconosciuto la validità della Scia alternativa al permesso di costruire, presentata nel novembre 2023 e consolidatasi nel gennaio 2024. Solo successivamente, nell’aprile 2025, aveva riqualificato l’intervento da “ristrutturazione” a “nuova costruzione”, chiedendo un conguaglio da 701mila euro per la monetizzazione degli standard urbanistici.
Uno degli snodi principali riguarda la bonifica dell’area. Per il Comune, la Scia non era efficace perché formata prima del completamento degli interventi di bonifica. Il Tar ha però chiarito che, secondo il regolamento edilizio milanese, i termini per il rilascio dei titoli sono sospesi solo fino all’approvazione del progetto di bonifica, e non fino al completamento dei lavori. Nel caso specifico, inoltre, si trattava di una procedura semplificata che non richiedeva nemmeno tale approvazione. La conseguenza è che la Scia del 2023 è stata ritenuta pienamente valida e consolidata.
La sentenza ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento con cui, nel novembre 2025, il Comune aveva bloccato l’avvio dei lavori dichiarando inefficace la Scia. Una decisione che, a cascata, fa venir meno anche il presupposto della richiesta economica avanzata nell’aprile precedente. Per i giudici, infatti, la rideterminazione degli oneri è avvenuta oltre i termini consentiti per l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, fissati dalla normativa entro un periodo limitato.
Il precedente: un quadro giurisprudenziale non uniforme
La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale non uniforme. Solo poche settimane fa, infatti, lo stesso Tar aveva dato ragione al Comune in altri casi analoghi, legati a cantieri tra Lambrate e Porta Romana, dove i conguagli erano stati richiesti contestualmente al rilascio dei titoli edilizi. In questo caso, invece, la richiesta tardiva e la riqualificazione successiva dell’intervento hanno portato i giudici a ribaltare la posizione di Palazzo Marino.
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