Una circolare che sembrava aver finalmente messo ordine a una questione annosa e un successivo messaggio che rischia invece di riaprire il fronte del contenzioso. È quanto sta accadendo sul tema dell’esenzione Irpef riconosciuta alle Vittime del Dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
Con la Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l’INPS aveva chiarito che il beneficio fiscale dovesse applicarsi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari, anche quando tali pensioni non fossero direttamente collegate all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Un’importante apertura che comprendeva anche l’esenzione dalle addizionali regionali e comunali e che prevedeva, a partire dal 2026, l’applicazione diretta del beneficio sui ratei pensionistici da parte dell’Istituto. Per molti si trattava della definitiva consacrazione di un principio già affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, frutto di una lunga battaglia legale sostenuta negli anni dall’Associazione Vittime del Dovere insieme agli avvocati Andrea Bava e Leonardo Bava.
Tuttavia, il Messaggio INPS n. 1943 del 10 giugno 2026, che contiene le istruzioni operative per la presentazione delle domande di esenzione, introduce un elemento interpretativo destinato a far discutere.
Secondo il documento, nel caso in cui una pensione si trasformi in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale continua ad applicarsi a tutti i trattamenti pensionistici del superstite soltanto finché permangono le condizioni previste dalla normativa per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita alla Vittima del Dovere. È proprio questo passaggio ad alimentare le maggiori preoccupazioni. Se infatti per le Vittime del Dovere riconosciute invalide e per i coniugi superstiti non sembrano emergere particolari criticità, diverso potrebbe essere il destino dei figli superstiti.
L’interpretazione adottata dall’INPS potrebbe infatti comportare che un figlio titolare di una propria pensione diretta perda il diritto all’esenzione fiscale una volta cessata la pensione di reversibilità derivante dal genitore Vittima del Dovere. Una situazione che, nella maggior parte dei casi, coincide con il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età, limite previsto dalla normativa per il mantenimento della pensione ai superstiti. Si tratta di una lettura che molti osservatori ritengono difficilmente conciliabile con gli orientamenti espressi negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione e che potrebbe avere effetti concreti su numerosi beneficiari che hanno già presentato domanda di esenzione.
Il timore dell’Associazione Vittime del Dovere è che l’Istituto possa iniziare a rigettare le richieste avanzate dai figli superstiti, comprese quelle ancora in fase di istruttoria. In tali circostanze, l’unica strada potrebbe essere quella del ricorso giudiziario per ottenere il riconoscimento del diritto all’esenzione.
«L’estensione dell’esenzione fiscale a tutti i trattamenti pensionistici delle Vittime del Dovere rappresenta il risultato di anni di battaglie giudiziarie e di importanti pronunce favorevoli della Corte di Cassazione», sottolinea l’Associazione, che annuncia l’intenzione di avviare un confronto istituzionale con le amministrazioni competenti per chiarire i dubbi interpretativi emersi e individuare soluzioni condivise.
L’obiettivo è evitare che una misura nata per garantire tutela e riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita o la propria salute al servizio dello Stato finisca per trasformarsi in un nuovo terreno di incertezza per le famiglie già duramente colpite.
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(immagine realizzata con l'intelligenza artificiale)


