
Il diritto penale italiano non assimila automaticamente la tossicodipendenza a un’infermità psichiatrica idonea a escludere la responsabilità penale. Tale impostazione, ritenuta compatibile con la Costituzione, si basa sull’idea che la persona tossicodipendente che commette un reato resti, in linea generale, imputabile per le proprie azioni, anche perché considerata responsabile della propria condizione. Parallelamente, l’ordinamento riconosce la sua particolare vulnerabilità e prevede strumenti di sostegno e percorsi di recupero, sia durante il processo sia nella fase di esecuzione della pena, dentro e fuori dal carcere.
Questo è il principio ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 21, con cui sono state dichiarate non fondate diverse questioni sollevate da un giudice dell’udienza preliminare di Bergamo in materia di imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente. Come riporta Il Sole 24 Ore, al centro della questione vi era l’interpretazione costante della Corte di cassazione sull’articolo 95 del codice penale. Secondo tale orientamento, l’imputabilità può essere esclusa o attenuata soltanto quando ricorra un’intossicazione “cronica”, intesa come vera e propria patologia psichica che persiste indipendentemente da ulteriori assunzioni di sostanze stupefacenti.
Il giudice rimettente riteneva che questa lettura potesse confliggere con diversi principi costituzionali, poiché esclude dalla nozione di intossicazione cronica una serie di disturbi tipicamente connessi alla dipendenza, come il “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. A suo avviso, tali condizioni potrebbero in concreto incidere in modo significativo sulla capacità di intendere e di volere.
La Corte ha tuttavia osservato che, anche quando i disturbi derivanti dall’uso prolungato di sostanze comportino una rilevante riduzione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, permane un rimprovero per non aver intrapreso, in un periodo antecedente ragionevolmente prossimo alla commissione del reato, un serio percorso di disintossicazione. In questa prospettiva, non risulta contrario al principio di colpevolezza prevedere l’applicazione della pena senza il riconoscimento di un’attenuante legata alla condizione di tossicodipendenza.
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Quanto alla nozione di intossicazione “cronica”, la Corte ha chiarito che essa ricorre solo in presenza di “(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo”, e in particolare di “psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di ‘comorbidità’ o ‘doppia diagnosi’ – alla dipendenza da sostanze stupefacenti”. In tali casi, spetta al giudice accertare in concreto l’incidenza di queste anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le regole generali previste dal codice penale per le infermità mentali.
La Corte ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la condizione di fragilità della persona tossicodipendente imputabile. La disciplina delle pene e delle misure cautelari è infatti “fortemente improntata a un approccio terapeutico e riabilitativo” e prende atto della “situazione di persona bisognosa di cura e assistenza”. In attuazione dei principi di solidarietà sociale (articolo 2 della Costituzione) e di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione), il sistema favorisce l’attivazione di percorsi di recupero orientati al conseguimento di una piena “libertà ‘dalla’ dipendenza”.
Franco Lodige, 26 febbraio 2026
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