Addio pausa obbligatoria (e non solo). A Montecitorio cambia tutto

Arriva la revisione del regolamento della Camera che entrerà in vigore nella prossima legislatura. Obiettivo: rendere più ordinato lo svolgimento dei lavori parlamentari

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PARLAMENTO ITALIANO

Il 17 febbraio l’Assemblea della Camera dei deputati, con una convergenza significativa tra le principali forze politiche, ha varato una revisione organica del proprio Regolamento che non ha precedenti almeno dal 1997. Approvate quasi senza eco nel dibattito pubblico, le nuove disposizioni – che, tuttavia, entreranno in vigore dalla prossima legislatura – non si limitano a ritocchi marginali, ma si inseriscono in un percorso già avviato durante i mesi scorsi e mirano a rendere più ordinato, prevedibile ed equilibrato lo svolgimento dei lavori parlamentari, anche attraverso un riavvicinamento alla prassi parlamentare del Senato.

Utilizzando categorie care a Costantino Mortati, possiamo dire che non siamo di fronte ad una modifica della Costituzione formale, ma ad un intervento sulla Costituzione materiale. In effetti, la Costituzione resta invariata, ma ciò che muta è il contesto procedurale mediante la modifica del Regolamento della Camera dei deputati, che tenta di riequilibrare la prassi senza toccare il testo costituzionale. Effettivamente, si tratta di un’operazione che incide sulla dinamica effettiva della forma di governo e non sulla sua architettura costituzionale. Non si tratta di un mero dettaglio tecnico in quanto si interviene direttamente nel rapporto tra Parlamento e governo.

Entrando nel merito della riforma, va detto, innanzitutto, che è prevista l’abolizione della pausa obbligatoria di 24 ore tra la posizione della questione di fiducia ed il suo voto. Si tratta di una regola nata come garanzia e divenuta, nel tempo, un puro adempimento rituale, sicuramente incapace di limitare davvero l’uso della fiducia ma è sicuramente idoneo a rallentare i lavori. La riforma contiene, poi, un doppio intervento strutturale volto a contenere l’abuso della decretazione d’urgenza, incidendo non sul testo costituzionale quanto sull’architettura procedurale che ne condiziona l’uso.

A tal proposito, si prevede la possibilità di applicare il contingentamento dei tempi anche ai decreti-legge, qualora il governo non intenda porre la fiducia: una soluzione che garantisce tempi certi di conversione, ma restituisce il provvedimento alla fisiologica dinamica parlamentare, evitando che la fiducia divenga l’unico strumento di accelerazione. Inoltre, si introduce – ed è qui l’elemento di maggiore novità ordinamentale – la possibilità di fissare un termine finale per l’approvazione dei progetti di legge dichiarati urgenti. È una innovazione che, pur muovendosi sul piano regolamentare, incide sull’equilibrio della forma di governo: offrendo una corsia decisionale certa per l’iniziativa legislativa ordinaria, essa riduce la convenienza sistemica del ricorso al decreto-legge. Non una limitazione formale, dunque, ma una rimodulazione degli incentivi procedurali che mira a riportare l’urgenza entro binari costituzionalmente più coerenti.

Si tratta, peraltro, di una soluzione che presenta un evidente antecedente sistemico nella riforma costituzionale Renzi-Boschi, la quale – oltre a introdurre il meccanismo dell’approvazione a data certa per i disegni di legge del governo – prevedeva anche una più puntuale delimitazione dei presupposti e dei contenuti della decretazione d’urgenza. Diversamente da quel tentativo di revisione costituzionale, tuttavia, l’intervento odierno si muove sul piano regolamentare e, come tale, non può incidere direttamente sui limiti sostanziali di cui all’art. 77 Cost. La scelta operata è, quindi, diversa e più indiretta: non restringere formalmente il potere di adottare decreti-legge, ma ridurne la convenienza sistemica, predisponendo strumenti procedurali idonei ad assicurare tempi certi di decisione anche lungo il canale legislativo ordinario.

Si tratta, infatti, come detto prima, di una modifica della Costituzione materiale, per dirla alla Mortati: la riforma non cambia le regole costituzionali sui decreti-legge, ma prova a renderne meno necessario l’uso. Invece di limitare formalmente il potere del governo di adottare decreti d’urgenza – cosa che solo una revisione costituzionale potrebbe fare – interviene sulle procedure parlamentari, offrendo strumenti che consentono di approvare rapidamente anche i disegni di legge ordinari.

In questo modo, senza modificare la Costituzione, viene riequilibrato, quantomeno, il rapporto tra urgenza e procedimento legislativo, rendendo, quindi, il ricorso al decreto-legge meno conveniente e meno automatico.

Giovanni Terrano, 21 febbraio 2026

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