Politico Quotidiano

Perché ha senso la riforma della Corte dei Conti (che le toghe contestano)

Ridisegna l’equilibrio tra controllo, consulenza e responsabilità erariale. Via la "paura della firma" dei sindaci

riforma corte Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Il 22 gennaio non segna soltanto l’entrata in vigore di una riforma, ma il ritorno a una promessa originaria dello Stato costituzionale e liberale. Infatti, la legge 7 gennaio 2026, n. 1, rubricata “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” intende, nel complesso, rinnovare la centralità della Corte dei conti, attraverso il recupero di una funzione che affonda le proprie radici nella stagione fondativa dell’unità nazionale: quella di presidio rigoroso e indipendente sulla legalità finanziaria, immaginata da Camillo Benso Conte di Cavour come architrave imprescindibile della responsabilità pubblica. Quindi, non una giurisdizione punitiva, ma un controllo alto, al servizio dell’equilibrio dei bilanci e della fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato.

Disciplinato dall’art. 100 della Costituzione italiana come organo ausiliario di rilievo costituzionale, la Corte dei conti rappresenta, oggi, la più importante istituzione indipendente di controllo dell’amministrazione dello Stato ed è, inoltre, la suprema magistratura repubblicana in materia di contabilità pubblica. Nello specifico, essa esercita, tra i diversi compiti, non solo il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo ma anche il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. A tal proposito vi è da dire che la legge n. 20 del 1994 era intervenuta, all’epoca, per rafforzare non solo il ruolo ma anche l’ambito della Corte dei conti ed il conseguente controllo sulla gestione pubblica, ampliandone considerevolmente la competenza giurisdizionale, tale da renderlo un vero e proprio giudice punitivo, come dimostrato spesso dalla “paura della firma”, che ha fermato più volte i funzionari pubblici dal prendere decisioni, anche importanti, determinando, frequentemente, la paralisi dell’azione amministrativa.

Proprio per questo, la riforma della Corte dei conti, entrata in vigore qualche giorno fa, impone una profonda riflessione, in quanto si colloca in un punto sicuramente nevralgico dell’ordinamento costituzionale, là dove si intersecano, in particolare, il principio di legalità finanziaria, l’indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità dei pubblici funzionari. Infatti, quest’intervento legislativo non incide semplicemente su un segmento marginale del sistema dei controlli, ma ridisegna letteralmente l’equilibrio tra garanzia e governo, sollevando interrogativi che riguardano non solo l’efficienza dell’azione amministrativa, ma la stessa conformazione costituzionale del controllo sulla gestione delle risorse pubbliche. Effettivamente, la riforma, che accentua, in particolar modo, la funzione consultiva e preventiva della magistratura contabile, con il tentativo di ridurre il versante giurisdizionale, modifica profondamente la legge del 1994 nei suoi tre pilastri fondamentali, prevedendo, innanzitutto, la modifica del controllo concomitante, che potrà avvenire solo su richiesta del controllato – dal governo o dalle camere – non essendo più previsto come sindacato d’ufficio e obbligatorio.

Inoltre, in questa riforma, è contemplata l’introduzione del silenzio-assenso nel controllo preventivo sugli atti del governo, che impone ai magistrati contabili un termine perentorio di trenta giorni per l’esercizio delle verifiche, decorso inutilmente il quale l’inerzia equivarrà ad assenso tacito. Infine, è disciplinata la drastica ridefinizione della responsabilità amministrativo-contabile, circoscritta ai soli casi di colpa grave e accompagnata dalla previsione di un rimborso, limitato al 30% delle risorse pubbliche indebitamente spese, così da neutralizzare definitivamente la paralizzante “paura della firma”.

Oltre a ciò, tra i punti qualificanti, vi è anche la riscrittura della prescrizione: il termine di cinque anni prende avvio dal fatto lesivo in sé, e non dal successivo momento in cui il danno viene accertato o conosciuto dall’amministrazione o dalla Corte dei conti, ponendo un argine ad incertezze applicative che avevano finito per allungare indefinitamente i tempi dell’azione. Ne emerge un assetto di giustizia contabile consapevolmente meno aggressivo, funzionale al recupero dell’efficienza dell’azione amministrativa e alla responsabilizzazione, anziché alla intimidazione, dei decisori pubblici.

Non a caso, nel 1852, quando Cavour era ministro delle Finanze del Regno di Sardegna, il controllo contabile non era ancora un’istituzione compiuta – lo sarà solamente dieci anni dopo, con la legge n. 800 del 1862 – ma era già pensato come presupposto dell’azione politica: perché, nella sua visione, la responsabilità finanziaria veniva prima di ogni altra responsabilità pubblica. E, con questa riforma, si vuole recuperare proprio la sua originaria vocazione: quella pensata, oltre un secolo e mezzo fa, proprio da Camillo Benso Conte di Cavour, come argine alla dissipazione della responsabilità finanziaria e come fondamento stesso della responsabilità pubblica.

Giovanni Terrano, 28 gennaio 2026

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