Giustizia

Rapinatore recidivo? No problem: la Consulta li “salva”

Ora il giudice può ridurre la pena pure a chi rapina per mestiere: prevalgono le attenuanti sulla recidiva reiterata

Giudici possono ridurre la pena a chi rapina Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Eccoli, ci risiamo. Ancora con i giudici della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 117 depositata oggi, la Consulta ha buttato giù un altro argine del sistema penale. Parliamo dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, quello che – con un minimo di buon senso – impediva al giudice di ridurre la pena a chi commette rapine ed è recidivo.

Ma per i supremi custodi della Costituzione, evidentemente, essere recidivi più volte e rapinare non è poi così grave, specie se la rapina è “di lieve entità”. E giù a smontare l’unico vincolo sensato: il divieto di far prevalere le attenuanti sulla recidiva reiterata. Tradotto: evidentemente anche il recidivo può passare per vittima. In parole povere, se uno rapina per la terza o quarta volta, ma con “lieve danno”, il giudice potrà abbassargli la pena come se niente fosse. Perché? Perché ora il principio è che la rieducazione viene prima di tutto, anche del buon senso.

La vicenda non è nemmeno di così lieve entità: coinvolge, scrivono, “un soggetto che, dopo aver prelevato dagli espositori di un negozio un giubbotto del valore di 249,90 euro, si era dato alla fuga in bicicletta; inseguito e afferrato da un carabiniere fuori servizio, che si era immediatamente qualificato esibendo il tesserino, per divincolarsi lo strattonava, causandogli un trauma distorsivo a un dito della mano”.

Dicono: “Serve un diritto penale più moderno ed equo”. Bene. Ma da quando modernità fa rima con permissivismo a oltranza? La Consulta si è mossa – guarda caso – sulla scia della sua stessa giurisprudenza (sentenza n. 86 del 2024), dove aveva già messo in pista l’idea della rapina “di lieve entità”. Concetto curioso: rapina, per definizione, vuol dire violenza o minaccia, ma ormai anche quella può diventare una mezza marachella, basta che l’oggetto rubato valga poco e che non ci scappi il morto.

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In tre – Tribunali di Sassari e di Cagliari e dalla Corte di cassazione – avevano sollevato la questione. E la Corte ha risposto da manuale: “Il divieto assoluto di far prevalere le attenuanti è irragionevole”. Già. Perché – udite udite – le rapine non sono tutte uguali. E ci può essere quella più “gentile”, più “umana”. Magari con uno spintone, ma detto con garbo. Il risultato? Un colpo alla certezza della pena.

Così, torniamo al diritto penale à la carte, dove ogni giudice si inventa l’equilibrio del giorno. Dove il recidivo diventa un caso umano da proteggere. E dove la certezza della pena è sempre più un miraggio. Attenzione: qui non si tratta di disumanità, né di fare i forcaioli. Si tratta di realismo. Di sapere che in un Paese dove la microcriminalità impazza, dare un segnale chiaro servirebbe eccome. Invece, la Consulta ci dice: “Facciamo decidere tutto al giudice”. Cioè a quella stessa magistratura che spesso applica le leggi con l’elastico.

Altro che “valvola di sicurezza”. Qui stiamo parlando di un via libera al relativismo penale. Di una giustizia che tratta il rapinatore seriale con la delicatezza riservata ai poveri cristi. Il punto è sempre lo stesso: in Italia la pena certa è un’eccezione, non la regola. E questa sentenza lo conferma. Oggi vincono i tecnicismi, il garantismo selettivo, il buonismo con la toga. A perdere, come sempre, sono i cittadini perbene, che si aspettano dallo Stato una cosa semplice: che chi sbaglia, paghi. E che se lo fa più volte, paghi anche di più. Ma si sa, in questo Paese chi lavora deve rispettare le regole, chi ruba ha diritto alla comprensione.

Franco Lodige, 21 luglio 2025

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