Politica

Referendum, così la Costituzione sbugiarda la sinistra

E c'è di più: l’invito a disertare le urne è pienamente consentito (sempre dalla Carta)

Elly Schlein e la Costituzione Italiana in merito al referendum Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Votare è una libertà e l’astensione un diritto costituzionalmente garantito, soprattutto quando si parla di referendum. E ciò lo si evince molto facilmente dalla lettura sia della nostra Costituzione repubblicana che da alcune sentenze della Corte costituzionale. Prima di tutto vi è da dire che la Carta costituzionale prevede solamente il referendum abrogativo di cui all’art. 75: infatti, i Padri Costituenti, dopo ampio dibattito in Assemblea, accolsero, tra i molteplici referendum proposti anche da Costantino Mortati, un unico tipo di referendum legislativo, quello abrogativo.

È inutile nascondere che si tratta di un istituto molto importante di democrazia diretta – la cui locuzione completa, in lingua latina, è convocatio ad referendum, convocazione per riferire – attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato direttamente a pronunciarsi relativamente all’ “abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge” dello Stato. Per questo motivo, si evidenzia come lo si fa rientrare nel novero delle fonti primarie del diritto, accanto alle leggi e agli atti aventi forza di legge, proprio perché, in caso di esito favorevole, l’istituto del referendum abrogativo è in grado di mutare l’ordinamento statale vigente.

Tornando alla problematica della libertà di votare o meno al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno, la vera chiave di volta, per comprendere che l’astensione è un vero e proprio diritto, sta proprio nella interpretazione del combinato disposto di alcune norme della Costituzione:si fa riferimento, in particolare, all’art. 48 – sul diritto di voto -, all’art. 75 – sul referendum abrogativo – e, infine, all’art. 21, sulla libertà di manifestazione del pensiero, lette, ovviamente, con alcune pronunce della Corte costituzionale.

Partendo proprio dall’analisi dell’art. 48, leggiamo che l’esercizio del voto è un “dovere civico” e non un obbligo giuridico in quanto, allo stesso, non è accompagnata alcuna sanzione. Infatti, con la sentenza n. 173 del 2005, la Corte costituzionale ha specificato che la locuzione “dovere civico” esprime il proprio significato solo sul piano socio-politico e non su quello giuridico. Pertanto, non vi è alcun obbligo. E ciò a maggior ragione quando si parla dei referendum.

Analizzando, poi, l’art. 75 sull’istituto del referendum abrogativo, cui è stato dato attuazione solo con la legge 352 del 1970, lo stesso prevede, quale presupposto della validità del voto referendario, la soglia del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Alla luce di ciò è facilmente riscontrabile come i Padri Costituenti, nel formulare l’art. 75, abbiano voluto prevedere il diritto all’astensione, ammettendo chiaramente la libertà di non votare. L’astensione, in pratica, equivale ad un doppio “no”.

Per quanto riguarda, invece, la libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21, vi è da dire che l’invito a disertare le urne è pienamente legittimo in quanto rientra ampiamente in quest’ultima libertà, essendo, la stessa, a fondamento di ogni sistema non solo liberale ma anche democratico perché garantisce a tutti la libertà di esprimere, diffondere e fare propaganda delle proprie opinioni.

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Tuttavia, vi è da osservarecome il referendum abrogativo sia divenuto, nel tempo, un vero e proprio strumento di indirizzo politico. Per quanto riguarda il referendum dell’8 e 9 giugno prossimo, infatti, è palese come l’invito all’urne sia determinato, più che altro, dall’intento dell’opposizione di realizzare un programma politico alternativo rispetto a quello dell’attuale maggioranza, con l’obiettivo, ben preciso, di indebolire l’attività dell’attuale governo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che l’astensione è un diritto costituzionalmente garantito e il votare o meno – soprattutto per quanto riguarda il referendum – l’esercizio di una piena libertà, con la conseguenza che l’invito alle urne per il prossimo referendum rappresenta un mero strumento politico dell’opposizione per la realizzazione dei propri scopi.

Giovanni Terrano, 4 giugno 2025

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