Sono in molti a stracciarsi le vesti, sulla riforma costituzionale, per la metodologia del sorteggio dei componenti dei due csm e dell’Alta Corte. Secondo alcuni è indecente, secondo altri irricevibile, altri ancora parlano di una cosa mai vista, per non dire “pazzesca”. Talmente mai vista, come cosa, che è già prevista dalla nostra Costituzione, quel qualcosa che ogni tanto sarebbe bene leggere, prima di autoproclamarsi strenui e indefessi difensori della Carta.
L’articolo 135, infatti, quello che norma la Corte Costituzionale, si conclude con un interessante capoverso: “Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.”
Riassumendo: non solo il sorteggio è già un qualcosa che la nostra Costituzione prevede, ma addirittura lo prevede da un elenco compilato dal Parlamento. Insomma, nella riforma Nordio, non è previsto nulla che la nostra Costituzione già non preveda.
Guglielmo Mastroianni, 30 gennaio 2026
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Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


