Cronaca

13enne violentata, torna subito libero. Complimenti ai giudici

Due notti in carcere e poi la scarcerazione con obbligo di firma: il giudice non accoglie la richiesta della Procura

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Ci sono decisioni giudiziarie che, al di là delle valutazioni strettamente tecniche e processuali, interrogano profondamente il senso di giustizia di una comunità. La vicenda di Torino, con una ragazza di appena 13 anni che avrebbe subito una violenza sessuale all’interno di un minimarket, appartiene purtroppo a questa categoria. Il pubblico ministero Paolo Cappelli aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il GIP, pur riconoscendo la sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza”, ha invece disposto la scarcerazione dell’uomo, concedendo il solo obbligo di firma.

Tra gli elementi considerati dal giudice ci sarebbero l’assenza di precedenti penali, l’atteggiamento collaborativo dell’indagato e quella che viene definita “resipiscenza”, cioè una manifestazione di pentimento e ravvedimento. Ed è proprio qui che nasce l’interrogativo che non possiamo eludere. Sia chiaro: in uno Stato di diritto nessuno può essere considerato colpevole prima di una sentenza definitiva. E la custodia cautelare non è una pena anticipata. Ma proprio perché si tratta di una misura che deve rispondere a precise esigenze cautelari, è legittimo chiedersi se, davanti a un’accusa di violenza sessuale ai danni di una tredicenne e in presenza di gravi indizi riconosciuti dallo stesso giudice, la risposta dell’ordinamento sia realmente adeguata alla gravità dei fatti contestati.

Perché esiste una differenza enorme tra ciò che può essere giuridicamente motivato e ciò che una comunità riesce a percepire come giusto. E quando una bambina di 13 anni denuncia una violenza sessuale, mentre l’uomo accusato torna libero dopo appena due notti in carcere con il solo obbligo di firma, quella distanza rischia di diventare un abisso.

Non possiamo correre il rischio che la libertà dell’indagato venga percepita come una sorta di attenuazione preventiva della gravità del reato. Né possiamo accettare che il pentimento successivo a un fatto di tale gravità diventi, nell’immaginario collettivo, una sorta di lasciapassare. Il messaggio che deve arrivare alla società deve essere esattamente opposto: chi aggredisce una persona inerme, e soprattutto una minore, deve sapere che l’ordinamento reagisce con la massima fermezza compatibile con le garanzie dello Stato di diritto. Bene, dunque, l’ispezione disposta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. È giusto verificare che ogni passaggio sia stato compiuto correttamente e che le motivazioni del provvedimento siano pienamente coerenti con il quadro normativo. Ma l’ispezione non può essere il punto di arrivo.

Questa vicenda dovrebbe spingerci a interrogarci più profondamente sul funzionamento del sistema della giustizia: sulle misure cautelari, sulla tutela concreta delle vittime, sulla valutazione del rischio di reiterazione e, soprattutto, sulla capacità dell’ordinamento di trasmettere un principio elementare: la sicurezza e la dignità di una vittima, tanto più se minorenne, non possono essere percepite come subordinate alla semplice convenienza del reo a mostrarsi collaborativo o pentito.

La certezza della pena viene dopo il processo. Ma la certezza della protezione della vittima deve venire prima. E c’è un’altra questione che non possiamo rimuovere: secondo le ricostruzioni emerse, le immagini delle telecamere avrebbero documentato, circa quaranta minuti prima dell’episodio contestato, un approccio dell’uomo nei confronti di un’altra cliente, una donna adulta che non sarebbe stata ancora identificata.

Anche questo elemento merita il massimo approfondimento investigativo. Non si tratta di invocare vendetta. Non si tratta di sostituire i giudici o di mettere in discussione le garanzie costituzionali. Si tratta di pretendere che la giustizia sappia essere, contemporaneamente, garantista con chi è accusato e inflessibile nella protezione di chi è più vulnerabile.

Un Paese che voglia continuare a definirsi civile non può però rassegnarsi all’idea che, davanti a un’accusa di una violenza così abominevole ai danni di una tredicenne, la collaborazione dell’indagato e una dichiarazione di pentimento possano diventare, agli occhi della collettività, il principale elemento attraverso il quale tornare rapidamente alla libertà. Il pentimento, infatti, può essere autentico, ma può anche essere simulato. Il danno provocato a una vittima di violenza, invece, non è simulabile: è reale e può accompagnarla per tutta la vita.

Ed è qui che torna attuale una distinzione degli antichi giuristi romani tra leges perfectae e leges imperfectae: le prime erano norme alle quali l’ordinamento associava una conseguenza giuridica alla loro violazione; le seconde, invece, potevano enunciare un precetto senza prevedere una sanzione effettiva. È una distinzione antica, ma contiene una lezione ancora attuale: una norma non può limitarsi a dire ciò che è vietato; deve anche rendere credibile la conseguenza della sua violazione.

Naturalmente, il processo non è concluso e sarà la magistratura, nelle sedi proprie, ad accertare eventuali responsabilità. Ma proprio per questo bisogna distinguere il piano dell’accertamento giudiziario da quello della risposta dello Stato. Lo Stato non deve vendicarsi. Deve prevenire, proteggere, dissuadere. Perché se la vittima vede lo Stato arretrare e chi è accusato di aver commesso un crimine così grave tornare rapidamente alla libertà, può incrinarsi la fiducia nell’intero sistema. E una giustizia che non riesce a trasmettere un’adeguata funzione di deterrenza rischia di produrre un effetto devastante: non solo lasciare una vittima sola con il proprio trauma, ma alimentare nella collettività la percezione che certi comportamenti possano essere commessi senza conseguenze immediate.

Il messaggio dello Stato deve essere inequivocabile: le garanzie dell’indagato sono sacrosante, ma altrettanto sacrosanta deve essere la protezione della vittima. Perché il pentimento, in fondo, presuppone il riconoscimento di un’azione compiuta: si può dichiarare, manifestare, persino ostentare. Ma una dichiarazione di pentimento non può cancellare ciò che è stato fatto, né restituire alla vittima ciò che le è stato tolto. Il pentimento può essere una parola. La ferita di una bambina è una realtà. E una realtà così dolorosa non si cancella con una dichiarazione.

Andrea Amata, 2 settembre 2026

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