
La crisi della giustizia è sotto gli occhi di tutti e rappresenta un problema innegabile perché accompagnato da un crescente scetticismo nei confronti dell’autoreferenzialità della magistratura. Alla luce di ciò, il disegno di legge costituzionale governativo approvato in prima lettura sia dalla Camera il 16 gennaio che dal Senato il 22 luglio scorso, intende proprio ricondurre l’ordinamento della giustizia all’interno di un disegno più equilibrato di garanzie, responsabilità e terzietà del magistrato. Prima di tutto vi è da dire che la riforma costituzionale poggia su tre assi fondamentali che sono la separazione delle carriere tra Pubblico ministero e giudice, la divisione del CSM in due organi distinti, uno per il requirente e l’altro per il giudicante e, infine, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
Tralasciando la separazione delle carriere, sicuramente necessaria, la cui costituzionalizzazione è utile per la previsione dei due CSM, anche se, come sostiene Sabino Cassese non rappresenta il passo più urgente da fare, – poiché, senza ricorrere ad un riforma costituzionale, il legislatore ordinario potrebbe ben tranquillamente separare i percorsi professionali dei magistrati, come ha chiaramente affermato anche il Giudice delle leggi in due distinte pronunce, rispettivamente del 2000 e del 2022, in cui ha dichiarato ammissibili i referendum sull’ordinamento giudiziario finalizzati proprio all’abrogazione delle norme sull’unicità della carriera, e ciò in assenza di quest’ultimo principio all’interno della nostra Costituzione – l’elemento più qualificante dell’intera riforma è rappresentata dalla istituzione dei due distinti Consigli Superiori della Magistratura e dell’Alta Corte disciplinare, e, in particolare per quanto riguarda il sorteggio per la selezione della componente togata e laica degli stessi.
Infatti, l’art. 105 della Costituzione, così come delineato dai nostri Padri Costituenti individua esclusivamente le competenze che spettano al Consiglio Superiore della Magistratura che sono, nello specifico, “… le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e… provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. A ben vedere, nella scelta del Costituente, il CSM avrebbe dovuto svolgere attività squisitamente amministrativa, non prevedendo esplicitamente una vera e propria autodichia della magistratura. In poche parole, nell’ottica propria dei Costituenti, non vi era, all’interno della magistratura, la previsione della nascita e del conseguente sviluppo dell’associazionismo giudiziario e delle correnti.
Tuttavia, il problema – molto serio a mio avviso – dello sviluppo del correntismo è stato consentito dal precedente articolo 104 nella parte in cui prescrive che “Gli altri componenti – del CSM, ndr – sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”. In tale previsione, si è fortemente sviluppato, nel corso dei decenni, il fenomeno del correntismo, legato, poi, a quello dell’associazionismo della magistratura, forse influenzato dal valore del pluralismo così come fortemente evidenziato all’interno della nostra Costituzione.
Ma questo valore deve riguardare esclusivamente il Parlamento che è basato sul carattere della rappresentanza e, quindi, sui partiti politici, espressioni delle diverse visioni di pensiero dei cittadini. Ma, all’interno della magistratura non possono formarsi correnti proprio perché queste vanno a discapito dell’autonomia interna e dell’indipendenza esterna del corpo giudiziario. È questa, quindi, la parte più importante del disegno di legge costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale, laddove si prevede, in sostituzione dell’attuale art. 104, che “Gli altri componenti – ad eccezione del Presidente della Repubblica, che dovrà presiedere i due CSM, nonché del primo presidente e del primo procuratore della Corte di Cassazione, che ne fanno parte di diritto, ndr – sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.
Quindi, il sistema attuale, caratterizzato dall’elezione dei componenti del CMS, verrebbe sostituto da un sorteggio integrale per i togati e da un sorteggio temperato per i laici (temperato perché estratti a sorte da un elenco, stilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento, di professori ordinari e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio). Lo stesso vale per la composizione dell’Alta Corte, una vera e propria giurisdizione speciale di fondamentale importanza per sottrarre alla magistratura la gestione della propria responsabilità disciplinare. Il sorteggio al posto dell’elezione, pertanto, potrebbe rappresentare uno strumento importantissimo per spoliticizzare la magistratura e per interrompere le degenerazioni provocate dalle dinamiche dell’associazionismo e dalle correnti.
Un’ultima considerazione deve essere svolta nei confronti di chi teme che dalla separazione delle carriere possa derivare un’interferenza dell’Esecutivo nei confronti della magistratura inquirente. Tale ipotesi – prevista, tra l’altro in alcuni ordinamenti europei, tra cui in Portogallo a seguito della Costituzione del 1976 – non è assolutamente contemplata nell’attuale riforma. Infatti, è bene evidenziare che l’art. 112, che prescrive l’esercizio obbligatorio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, non è oggetto di riforma, anzi vi è da dire che proprio la separazione delle carriere potrebbe rappresentare nient’altro che un’efficace forma di attuazione dell’art. 111 della Costituzione, così come riformato dalla legge costituzionale del 1999, che prevede, in particolare, i principi sia del giusto processo che del contraddittorio nella formazione delle prove durante il processo.
L’unico dubbio potrebbe sorgere relativamente alla previsione che il Presidente della Repubblica dovrebbe presiedere contestualmente sia il CSM inquirente che giudicante. Cosa succederebbe in caso di conflitto tra i due Consigli? Come correttamente osservato da Massimo Luciani, tale situazione potrebbe dare luogo ad una contraddizione non solo teorica ma anche pratica se i due Consigli si dovessero trovare in una situazione di contrapposizione all’interno di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
Fermo restando quanto detto, la riforma dell’ordinamento giurisdizionale rappresenta un importante banco di prova che servirà a scoraggiare soprattutto il fenomeno del correntismo che ha prodotto, nel tempo, relativismo morale ed inefficienza della macchina della giustizia, con inevitabili ripercussioni sull’intero Paese.
Giovanni Terrano, 28 luglio 2025
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