Caso Milano e caso Open Arms, perché sono molto diversi

Come spesso accade, sul piano politico si tende a dare una lettura unitaria delle due vicende, che invece sono molto distanti sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'operato ex ante

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beppe sala consiglio comunale

Sono giornate roventi e non solo per le elevate temperature stagionali. Due vicende giudiziarie infiammano questa estate, resa ancora più incandescente dalle accese polemiche sulla riforma costituzionale in itinere relativa alla separazione delle carriere e alla modifica del sistema elettivo del Csm.

La prima vicenda riguarda l’inchiesta sulla spettacolare espansione edilizia di Milano degli ultimi anni. La seconda invece riguarda il processo presso il Tribunale dei ministri di Palermo nei confronti del ministro Matteo Salvini per il caso Open Arms e la decisione della Procura di ricorrere per saltum alla Cassazione.

Come spesso accade, sul piano politico si finisce col dare una lettura unitaria (e forse talvolta strumentale) delle vicende giudiziarie, anche alla luce del menzionato contesto di riforma. Chi scrive invece ritiene che siano questioni distinte soprattutto per un profilo essenziale che proveremo ad illustrare.

Cosa non torna nel “modello Milano”

Il clamore mediatico dell’ampia inchiesta della procura di Milano con la prospettazione di “sistema” volto a “raggirare le regole e facilitare l’avvio di un piano di affari occulto di pianificazione e attuazione di agglomerati edilizi” sembra coprire un elemento oggettivamente critico di quella vicenda.

Si tratta dell’inusuale orientamento interpretativo secondo il quale la realizzazione di elevate costruzioni (grattacieli) possano essere autorizzate con le procedure semplificate previste per le ristrutturazioni edilizie più contenute, cioè al di fuori dell’adozione dei previsti strumenti di pianificazione territoriale (in tal caso, soprattutto piano attuativo comunale).

Tale tesi sinceramente non persuade del tutto. E a dimostrazione della bontà di un atteggiamento dubitativo sembra soccorrere il (fallito) tentativo dei mesi scorsi di approvare il c.d. Salva Milano, il quale, per l’appunto, consisteva, attraverso quel particolare strumento legislativo che è una legge di interpretazione autentica, nel prevedere in via transitoria la legittimità delle procedure già adottate dal Comune di Milano. Perché, infatti, volere imporre legislativamente una data interpretazione se non si ha il serio dubbio di non avere seguito quella corretta o comunque prevalente?

In definitiva, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte tenute dai diversi individui coinvolti nell’inchiesta e anche della bontà del quadro accusatorio generale (siamo prudenzialmente scettici nei confronti degli schemi accusatori che configurano così estesi e ampi sistemi criminali), si può sostenere che il comportamento amministrativo del Comune di Milano sia stato perlomeno audace e rischioso nella misura in cui l’eventuale accertamento dell’illegittimità dei titoli edilizi rilasciati renderà abusivi gli immobili edificati con grave nocumento di coloro che in buona fede vi hanno comprato delle unità.

E al riguardo, l’osservazione che il complesso degli interventi ha significativamente migliorato l’urbanistica della città non incide sulla qualificazione giuridica della azione amministrativa del Comune meneghino.

La condotta di Salvini

La vicenda palermitana da questo particolare punto di vista sembra assai diversa, nel senso che l’operato dell’allora ministro degli interni sembrerebbe ex ante una condotta, per quanto discutibile sul piano umanitario, legittima e lecita.

Come è, infatti, noto, i fatti accertati nel processo (concluso con una assoluzione perché il fatto non sussiste) non sono messi in discussione. Il ricorso della Procura verte sostanzialmente intorno alla sussistenza o meno dell’obbligo giuridico dello Stato italiano di assicurare un porto sicuro e il successivo sbarco.

La tesi (condivisa) esposta nella sentenza di assoluzione è che tale obbligo non sussistesse. La procura contesta questa interpretazione, facendo riferimento ad un recente precedente delle Sezioni unite civili della medesima Corte di Cassazione (Ordinanza, 7 marzo 2025, n. 5992) che nel caso della Diciotti ha ritenuto sussistere un obbligo giuridico dello Stato e pertanto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di alcuni immigrati per il mancato immediato sbarco.

A ben vedere, è lo stesso argomento della Procura a dimostrare la non colpevolezza del ministro Salvini, il quale quando ha commesso il fatto non poteva non ritenere che la sua condotta fosse lecita, tant’è vero che ben tre diversi tribunali hanno così ritenuto e cioè il Tribunale dei ministri di Palermo, ma anche il Tribunale civile di Roma e la Corte d’Appello di Roma.

Quest’ultima, nel citato caso Diciotti nella sentenza n. 1804 del 13 marzo 2024, “pur ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria per essersi trattato non di un atto politico, ma di un atto amministrativo, pienamente sindacabile, ha tuttavia respinto nel merito la domanda degli appellanti in difetto della colpa della pubblica amministrazione (…) e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza”.

In altri termini, la decisione delle Sezioni unite civili sembrano configurare quello che potremmo definire un sostanziale mutamento giurisprudenziale in senso peggiorativo, ricavando dal complesso quadro normativo un obbligo giuridico prima mai individuato da altri giudici.

Esclusione di colpevolezza

Ciò dovrebbe comportare, come è riconosciuto nella rigorosa e garantistica giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, una “causa di esclusione della colpevolezza”, poiché l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, la giurisprudenza avrebbe attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo.

Detto altrimenti, “più un sistema tende ad assicurare maggiore uniformità alla giurisprudenza, più il mutamento giurisprudenziale finisce per “avvicinarsi” ad una modifica legislativa, senza tuttavia avere gli effetti di questa”. La Corte ha avuto peraltro cura di chiarire che “non si tratta di equiparare il diritto vivente alla legge, quanto, piuttosto, di riconoscere al primo un ruolo, una funzione che interferisce con la ragionevole prevedibilità delle decisioni future” (Cass., Sez. VI, sent. 26 marzo 2024, n. 28594)

Non meno rilevanti sono le conseguenze di questo rigoroso orientamento in tema di colpevolezza. La Cassazione ha, infatti, affermato che “il diritto “di cambiare idea” e il mutamento dell’interpretazione passano attraverso la necessità di considerare il diritto individuale dell’imputato alla prevedibilità della decisione“. In tal senso, “la colpevolezza è capace di tutelare l’individuo contro le incertezze e i difetti della produzione giuridica, legislativa e giurisprudenziale perché essa si modella alle effettive capacità conoscitive del soggetto concreto, realizzando il principio di responsabilità”.

È ovvio che nel caso in questione non c’era nessun precedente cui fare riferimento perché non esisteva nessuna casistica, ma i principi generali menzionati possono adattarsi a questo caso perlomeno per escludere la colpevolezza di un soggetto che poteva ritenere con solido fondamento di operare nell’ambito delle proprie prerogative e in modo del tutto lecito, come diversi tribunali hanno riconosciuto, salvo altrimenti configurarsi un meccanismo di “retroattività occulta”.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica dell’operato ex ante le due vicende giudiziarie nei sensi indicati sembrano assai distanti.

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