Perché lo sciopero di Landini è illegittimo

Lecito lo sciopero generale per esclusive motivazioni politiche, anche senza collegamento con gli interessi dei lavoratori, ma nessuna obiettiva ragione per derogare dall'obbligo di preavviso

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Ieri 3 ottobre, come è noto, si è svolto lo sciopero generale indetto dalla Cgil e da Ubs per protestare contro il blocco da parte delle forze militari israeliane delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuta nella serata del primo ottobre.

Tale iniziativa era stata annunciata, nel senso che era stato minacciato il blocco totale del Paese se, appunto, la Flotilla fosse stata fermata. Con puntualità svizzera appena accaduto l’evento largamente previsto, sono scattate le manifestazioni “spontanee” di dissenso e anche la proclamazione dello sciopero generale di oggi.

La pronuncia del Garante

Come ormai noto, la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi il 2 ottobre, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per il giorno successivo, cioè il 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge n. 146/1990. Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

L’Autorità di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento. Peraltro, questa posizione era ampiamente stata preannunciata dalla stessa Commissione con una nota del 29 settembre scorso nella quale scriveva:

Con riferimento a preannunciati scioperi generali senza preavviso da parte di diverse organizzazioni sindacali, la Commissione di garanzia ricorda che lo sciopero (diritto tutelato dalla nostra Costituzione), nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, deve rispettare precise regole previste dalla legge 146 del 1990, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, tra cui l’obbligo di preavviso, tranne che “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, circostanze che, come il Garante ha già avuto modo di precisare nelle recenti proclamazioni di scioperi generali a sostegno di Gaza, non sono ravvisabili nel caso di specie. Proclamare scioperi senza queste caratteristiche equivarrebbe a porsi in una situazione di illegittimità e con azioni contrarie al dettato (e allo spirito) della legge 146. Ci attendiamo pertanto che ogni possibile azione di sciopero tenga conto dei limiti suddetti e come Commissione vigileremo attentamente, nell’ambito delle nostre prerogative, affinché non vengano violati diritti essenziali della persona.

Interpretazione non necessaria

Come sempre accade in questi casi, i promotori dello sciopero hanno contestato questa valutazione della Commissione, ritenendo invece che lo sciopero sia legittimo perché proclamato in difesa dell’ordine costituzionale. Si porrebbe quindi la questione di valutare la legittimità della protesta sindacale. Usiamo il condizionale perché in claris non fit interpretatio.

Come noto, si tratta di un brocardo latino che significa che quando il testo di una norma è chiaro e inequivocabile, non è necessaria alcuna interpretazione. Il testo della norma in questione, cioè l’art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990 (“Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”), è obiettivamente uno di quei casi in cui il dato testuale lascia davvero poco spazio all’interprete.

È vero che la difesa dell’ordine costituzionale può essere considerato un parametro elastico, ma se si considera che l’unico obbligo legale che si deve adempiere è sostanzialmente di tipo informativo, ben si comprende come le uniche deroghe ammissibili a questi minimi obblighi devono ritenersi eccezionali.

La legge 146/90

Al riguardo, si riporta un piccolo promemoria sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, settore nel quale il legislatore è intervenuto con la citata legge 146 del 1990 e successive modificazioni. La ratio della disciplina legislativa è quella, ovviamente, di garantire il contemperamento del diritto costituzionale allo sciopero con il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, come il diritto alla vita, alla salute ed alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all’assistenza e previdenza sociale, il diritto all’istruzione e la libertà di comunicazione.

A tal proposito, la legge elenca i seguenti servizi pubblici essenziali: sanità; igiene pubblica;  protezione civile; raccolta e smaltimento dei rifiuti; dogane, limitatamente al controllo su animali vivi e su merci deperibili; approvvigionamento di energie, risorse energetiche e beni di prima necessità; giustizia; protezione ambientale; vigilanza sui beni culturali; trasporti pubblici autoferrotranviari, ferroviari ed aerei; trasporti marittimi, limitatamente al collegamento con le isole; assistenza e previdenza sociale; credito, limitatamente all’erogazione di quanto necessario al soddisfacimento delle necessità della vita; istruzione pubblica, dalla scuola materna all’Università; poste e telecomunicazioni; informazione radiotelevisiva pubblica.

Nell’ambito di tali servizi la legge impone di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati, prevedendo il rispetto di certe garanzie previste a tutela dell’utenza. In particolare, la legge prevede le seguenti garanzie: a) un preavviso minimo di 10 giorni per i soggetti che proclamano lo sciopero; b) l’indicazione della durata dello sciopero che è soggetta a limitazioni; c) l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili (o minimi di servizio); d) l’obbligo di indicazione delle motivazioni delle modalità attuative; e) obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione tra le parti; f) un intervallo minimo che deve sempre intercorrere tra più azioni di sciopero; g) non si possono effettuare scioperi che interessino contemporaneamente tutti i servizi di trasporto pubblico (aereo – ferroviario – marittimo).

Sciopero politico

Anche la questione della legittimità di uno sciopero indetto per meri motivi politici deve essere ormai considerata pacifica nel nostro ordinamento costituzionale ed espressione di una mera facoltà di libertà. Ciò è avvenuto grazie anche all’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale era partita (sent. n. 123 /1962) da una posizione di chiusura verso lo sciopero politico, sostenendo la legittimità dello sciopero politico solo quando fosse volto a sollecitare l’emanazione di misure “suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato”.

Il principio era stato sostanzialmente ribadito con la sentenza n. 1/1974, dove si riteneva escluso dalla tutela costituzionale lo sciopero puramente politico, cioè quello che, senza collegamento con gli interessi dei lavoratori e volto a condizionare l’indirizzo politico del Governo.

Successivamente, a partire dalla sentenza n. 290/1974, la Consulta ha cambiato orientamento, ritenendo legittimo sia lo sciopero “politico – economico”, cioè quello diretto all’ottenimento di misure direttamente incidenti sugli interessi dei lavoratori, sia quello puramente politico, cioè quello inteso a condizionare le politiche generali governative, configurando lo sciopero politico “puro” come mera libertà.

Più recentemente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16515/2004, ne ha ritenuto la liceità anche sul piano civilistico, con la conseguente impossibilità per il datore di lavoro di considerare inadempiente – con tutte le conseguenze, anche disciplinari – il lavoratore che abbia partecipato a uno sciopero puramente politico.

Obbligo di preavviso

In definitiva, il sindacato ha piena facoltà di proclamare uno sciopero generale per esclusive motivazioni politiche, come è certamente quello di oggi, salvo le diverse valutazioni che si possono esprimere sia sul merito politico della “questione palestinese” sia sull’utilità di siffatte forme di protesta, ma non aveva nessuna obiettiva ragione per derogare al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento al preavviso.

Ovviamente ci sarà chi riterrà che per una buona causa, si può ben violare la legge, soprattutto dove questa preveda solo obblighi procedurali e informativi. E l’eventuale buon successo dello sciopero verrà indicato come giustezza della sua proclamazione.

Chi scrive invece fa sempre molta fatica a dare credito a chi si professa paladino sommo della giustizia e della pace universale facendo strame del diritto, come avviene quando non si rispettano i diritti fondamentali della persona connessi ai servizi pubblici essenziali.

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