Referendum, perché il Toga Party punta ad una sconfitta contenuta

Non basta vincere il referendum, servirà vincere la partita delle leggi attuative. Maggiore il margine di vittoria, più forte la determinazione del governo. Per questo sarebbe sciocco starsene a casa

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giudici palazzo chigi

Parliamo di referendum. Nessuno sa chi vincerà, ma tutti siamo piuttosto colpiti dalla foga con la quale l’Anm si è buttata in una partita che già dava per persa. Apparentemente, essa spera di prevalere.

Mentre a noi solletica una differente interpretazione: che i magistrati del No non puntino ad una vittoria, bensì ad una sconfitta contenuta, ai punti. Una sconfitta ai punti che la Anm potrebbe poi giocarsi nella vera partita, quella che viene dopo il referendum: le leggi attuative.

Le leggi attuative

Quando il Sì avrà prevalso, risulteranno mutati due articoli della Costituzione (104, 105) e commi di altri cinque articoli (87, 102, 106, 107, 110). Dopodiché, Mattarella dovrà firmare un decreto presidenziale di promulgazione e la nuova legge ufficiale entrerà in vigore comparendo in Gazzetta Ufficiale.

Nei mesi a seguire, nulla sarà cambiato: continueremo a vivere con un unico Csm, non sorteggiato, senza separazione delle carriere, e senza Alta Corte Disciplinare. Ciò sino alla approvazione delle leggi attuative, le quali dovranno regolare una quantità di materie (modalità di concorso, regole tecniche di sorteggio, maggioranza parlamentare necessaria alla elezione dei laici, aspetti logistici…).

Certo, la legge costituzionale sottoposta a referendum prescrive che le leggi attuative siano approvate ed entrino in vigore entro 12 mesi. Ma è un termine ordinatorio: il cui superamento non produce alcuna conseguenza giuridica.

Nel frattempo, sarà come se avesse vinto il No: nulla cambia. Oggettivamente un bell’incentivo perché i magistrati del No facciano il possibile per tenere alta la palla, ostacolando il più a lungo possibile l’approvazione delle leggi attuative. Con particolare attenzione a due materie: le nuove norme in materia di Csm e le nuove norme in materia di Alta Corte Disciplinare. Vediamo come.

Il prossimo Csm

Ritardare l’introduzione di nuove norme in materia di Csm ci pare possa essere, per i magistrati per il No, l’obiettivo tatticamente più pressante: quello attuale si insediò il 24 gennaio 2023 ed è in carica per 4 anni.

L’ultima volta, Mattarella aveva indetto l’elezione dei componenti togati con un decreto del PdR, preceduto da un comunicato ufficiale del Quirinale: entrambe non firmati da alcun ministro in quanto l’indizione è un atto presidenziale diretto ed autonomo, del PdR nella propria qualità di presidente del Csm. In altri termini, Mattarella può agire in piena autonomia, a capocchia costituzionalmente insindacabile.

Ciò non tanto in base alla Costituzione (la quale si limita e si limiterà a dire che i due Csm “sono presieduti dal PdR”), bensì in base alla Legge 195/1958 “sulla costituzione e sul funzionamento del Csm” (la quale recita che “il presidente del Csm indice le elezioni dei componenti magistrati”).

Tale legge prescrive che le nuove elezioni “hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio” … quindi entro il 24 aprile 2027. E che “la pubblicazione nella G.U. della convocazione … avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni” … quindi entro il 15 marzo 2027, al più tardi.

Sicché non v’è dubbio che, se l’opposizione politica e giudiziale riuscirà a rinviare l’approvazione delle leggi attuative sino a quest’ultima data, Mattarella potrà convocare le elezioni di un unico Csm … in applicazione delle vecchie norme, nonostante la vittoria del Sì al referendum costituzionale. Peraltro, offrendo materia viva alla campagna del proprio Pd per l’elezione del nuovo Parlamento, prevista nell’autunno del 2027 e, in quei giorni, certamente già in ebollizione.

La giustizia disciplinare, oggi

Ritardare l’introduzione di nuove norme in materia di Alta Corte Disciplinare, ci pare possa essere, per i magistrati per il No, un obiettivo strategico maggiore. Oggi:

  1. il giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati è affidato alla Sezione disciplinare del Csm: un organo interno al Csm e composto da 4 togati e 2 laici;
  2. inoltre, le decisioni del titolare del giudizio sono impugnabili solo per legittimità;
  3. il giudizio di impugnazione è assegnato alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione;
  4. infine, il giudizio può essere avviato (d’ufficio o su segnalazione) su iniziativa del Ministro della Giustizia (107 COST) o del Procuratore generale della Cassazione (nel silenzio della Costituzione, 14 D.Lgs. 109/2006).

Mentre a noialtri sudditi è lasciato solo il potere di segnalazione (esposto): possiamo segnalare fatti ai due titolari dell’azione disciplinare.

Naturalmente ci manca il potere di iniziativa (non possiamo iniziare un giudizio disciplinare) … ma ciò è normale essendo il procedimento disciplinare non assimilabile al processo civile, quanto piuttosto al processo penale. Sicché, tanto più gravemente ci mancano tre poteri fondamentali, propri del normale processo penale:

  1. potere di costituzione: non possiamo costituirci parte nel procedimento disciplinare. Cioè, sostenere le nostre tesi di accusa di fronte al titolare del giudizio (come è il caso dell’Avvocato di Parte Civile, nella azione penale);
  2. potere di opposizione: non possiamo opporci all’archiviazione decisa autonomamente dai due titolari dell’azione disciplinare (archiviazione sommaria). Cioè, difendere l’opportunità di un giudizio, di fronte ad un giudice terzo (come dovrebbe essere il caso del Gip, nella azione penale);
  3. potere di impugnazione: essendo riservato ai due titolari dell’azione disciplinare, oltre che al magistrato sanzionato.

In sintesi, noialtri sudditi siamo estranei al rapporto procedimentale disciplinare: l’offeso non è il suddito ingiustamente incarcerato, ma il prestigio ed il corretto funzionamento della funzione giudiziaria.

La giustizia disciplinare, domani

Domani, la materia sarà regolata da un nuovo 105 Cost. Il quale:

  1. toglie il giudizio disciplinare al Csm, per assegnarlo ad una Alta Corte Disciplinare;
  2. estende l’impugnabilità alle questioni di merito;
  3. sposta il giudizio di impugnazione alla stessa Alta Corte Disciplinare (“che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”);
  4. infine, nulla cambia, riguardo ai poteri costituzionalmente espressi di avviare il procedimento (che continuano a menzionare il solo Ministro della Giustizia, nuovo 107 Cost).

Tale ultimo silenzio è particolarmente importante, in quanto già oggi il potere del ministro è un potere non esclusivo; mentre il potere del pg di Cassazione non ha fondamento costituzionale diretto, bensì fondamento legislativo, in una di quelle leggi che dovranno essere cambiate con legge attuativa del referendum: il che lascia aperta la possibilità di estendere tale potere a soggetti diversi (lex dixit ubi voluit).

Ad adiuvandum, l’ultima parte del nuovo 105 Cost è particolarmente promettente: “la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

Il che significa che nulla è pregiudicato, in materia di futuri poteri di noialtri sudditi (potere di opposizione, di costituzione, di impugnazione): tutta roba che le leggi attuative potranno del tutto negarci, come pure del tutto o in parte concederci.

In sintesi, è perfettamente possibile che noialtri sudditi cessiamo di essere estranei al rapporto processuale disciplinare: ossia che l’offeso cessi di essere il corretto funzionamento della funzione giudiziaria … per divenire il soggetto ingiustamente incarcerato. Noi tutti finalmente passando, nei nostri rapporti con la magistratura, da sudditi a cittadini.

Tre scenari per le leggi attuative

Il silenzio del nuovo 105 Cost lascia un ampio grado di libertà alle leggi di attuazione che verranno. Le quali, dunque, potranno:

  1. ricalcare il procedimento esistente … lasciandoci nella nostra presente condizione di sudditi;
  2. concederci almeno il potere di costituzione;
  3. concederci anche il potere di opposizione ed il potere di impugnazione.

L’obiettivo strategico maggiore dei magistrati per il No, oggi, plausibilmente è che le leggi attuative si fermino al primo scenario: lasciandoci sudditi.

Onde evitare come la peste il secondo scenario: in quanto, se le leggi attuative consentiranno al suddito di costituirsi parte nel procedimento disciplinare, ovviamente l’ingiustamente incarcerato trasformerebbe il procedimento disciplinare in un vero processo disciplinare. Il che sarebbe tanto più vero nel terzo scenario, se all’ingiustamente incarcerato verrà concesso pure il potere di opposizione ed il potere di impugnazione.

L’attuazione dell’art. 28

Ma non è tutto, in quanto tale assimilazione del processo disciplinare al processo penale, si porterebbe dietro rilevanti conseguenze in termini di responsabilità patrimoniale.

In materia, nemmeno sarebbe necessaria una riforma costituzionale, bensì sarebbe più che sufficiente la attuazione di 28 Cost: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Attuazione, in quanto tale disposto costituzionale è a tutt’oggi inattuato: i magistrati non sono mai “direttamente responsabili”, bensì indirettamente responsabili nel senso che, per i danni cagionati dai loro errori giudiziari (pure in caso di dolo o colpa grave), risponde lo Stato … paga Pantalone. Ciò che ci è sempre parso palesemente incostituzionale (in claris non fit interpretatio, checché ne abbia detto e dica la Corte Costituzionale).

Orbene, se le leggi attuative davvero trasformeranno il procedimento disciplinare in un vero processo disciplinare, tanto più strano risulterà alla opinione pubblica che il magistrato disciplinarmente condannato non sia chiamato alla responsabilità patrimoniale. Abbastanza inevitabilmente portando, nel tempo, alla revisione della legge sulla responsabilità indiretta (a favore di una responsabilità diretta davanti al giudice ordinario).

Nonché, in un tempo più lontano, ad una responsabilità diretta davanti alla stessa Alta Corte Disciplinare (instaurando una forma di giurisdizione esclusiva del giudice disciplinare, esattamente come in tante materie accaduto al giudice amministrativo).

Il prossimo percorso legislativo

Se questi sono gli incentivi dei magistrati per il No, incentivo opposto avrà la maggioranza parlamentare vincitrice del referendum.

La quale certamente tenterà una via legislativa condivisa: Meloni già promette, a Palazzo Chigi, “un tavolo con i rappresentanti dei magistrati e dell’avvocatura, in modo da raccogliere proposte e suggerimenti per scrivere le norme di attuazione”. Ma che non può permettersi di subire l’azione dilatoria che, da parte dell’Anm, si prospetta: pena l’elezione di un nuovo unico Csm ed una umiliazione biblica di fronte ai propri elettori.

Esponendo noi tutti al teorico rischio che il governo accetti un compromesso estremamente al ribasso, in forma di leggi di attuazione che neghino a noialtri persino il potere di costituzione. Così lasciandoci nella nostra presente condizione di sudditi.

L’unica alternativa essendo che il governo si rifiuti al compromesso, votando a maggioranza in Parlamento leggi attuative veramente moderne: che ci concedano tutti e tre i poteri (costituzione, opposizione, impugnazione), finalmente trasformandoci da sudditi in cittadini. Meglio se con un testo unico, seguito da più decreti delegati.

Ciò che lascerebbe sì irrisolta la partita della responsabilità patrimoniale diretta dei magistrati … ma solo molto temporaneamente: in materia essendo necessario non più riformare la Costituzione, bensì semplicemente applicarla.

Conclusioni

Insomma, la riforma della Costituzione oggetto di referendum non è santa, ma sacrosanta: per ciò che non dice, almeno altrettanto che per ciò che dice.

L’obiettivo dei magistrati del No è una propria sconfitta ai punti, che consenta loro di giocarsi la partita vera. Quella delle leggi attuative. In quella sede, essi faranno di tutto per impedire che il referendum si traduca in un processo disciplinare veramente moderno, che finalmente trasformi noialtri sudditi in cittadini; così innescando un percorso politico irreversibile, verso la responsabilità patrimoniale diretta del magistrato.

Non possiamo che augurarci che il governo Meloni dimostri, in futuro, la stessa determinazione mostrata sin qui: non basta vincere il referendum, serve attuarlo per davvero. L’elettore del Sì sappia, che tale determinazione sarà tanto più forte, quanto maggiore sarà il margine di vittoria: stavolta davvero, starsene a casa sarebbe cosa estremamente sciocca.

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