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Attenzione alle tax expenditures

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Si torna a parlare di riforma fiscale. Lo ha fatto il Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri intervenendo a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione. “La riforma è decisiva e si farà”– ha detto il Ministro – “ma si deve autofinanziare attraverso una debonusizzazione del nostro sistema fiscale e un rafforzamento del contrasto all’evasione”.

Nel commentare questo neologismo – “non proprio eufonico”, ha scritto Gianni Trovati sul Sole 24 Ore – qualche osservatore ha fatto specifico riferimento al cosiddetto bonus Renzi (lo sgravio di 80 euro mensili introdotto nel 2014 dal Governo guidato dall’attuale leader di Italia Viva) e alle più risalenti e tradizionali detrazioni generali per i lavoratori dipendenti. Altri, più ampiamente, hanno chiamato in causa le cosiddette “spese fiscali” (note anche con l’espressione inglese tax expenditures). In sostanza, l’idea sarebbe quella di reperire le risorse per una riforma fiscale tesa alla riduzione dell’Irpef intervenendo su queste misure, attraverso eliminazioni e/o riduzioni.

Ma che cosa sono le spese fiscali? Secondo la legge del 2015 che ne dispone l’elencazione attraverso un rapporto annuale da allegare allo stato di previsione dell’entrata (l’ultimo ne contiene 533), si tratta di “qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti”. Agevolazioni, in sostanza, secondo il comune sentire di politici e giornalisti (anche se non è questa la definizione corretta). Inevitabile, di conseguenza, il diffuso favore – quasi sempre un po’ superficiale – nei confronti di qualsiasi ipotesi di diminuzione dell’entità delle fantomatiche tax expenditures.

Il rapporto del 2019 spiega che “sul piano internazionale si definiscono tax expenditures le misure che riducono o pospongono il gettito per uno specifico gruppo di contribuenti o un’attività economica rispetto a una regola di riferimento che rappresenta il benchmark”. Successivamente, aggiunge che la Commissione per le spese fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha scelto all’unanimità l’approccio del benchmark legale. “Con tale metodo – si spiega – il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (current tax law): si cerca di stabilire, caso per caso, se un’agevolazione, rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, che ne definisce il suo assetto “normale”, oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale”.

Per la Commissione del Mef, dunque, è spesa fiscale tutto ciò che la Commissione stessa considera una “deviazione” rispetto all’assetto “normale” di un tributo. Fatte queste premesse, non può non destare qualche perplessità la presenza nell’elenco ufficiale di alcune previsioni che risulta davvero difficile inquadrare nelle definizioni appena richiamate. Due esempi riguardanti gli immobili paiono eclatanti.

Il primo è dato dalla voce 144, così denominata: “Deduzione della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso”. Tradotto dal linguaggio giuridico-tributario, questa voce sta ad indicare che la Commissione considera una deviazione rispetto alla struttura dell’Irpef il fatto che di vent’anni fa (era infatti il 2000 quando si cambiò la legislazione precedente) sia esclusa dall’imposizione personale sul reddito la tassazione di un reddito che non esiste, vale a dire quello della casa nella quale si abita. Una tassazione che teorie accademiche risalenti giustificavano, parlando di “reddito figurativo”, in relazione al risparmio del canone di locazione che si pagherebbe se si vivesse in affitto, e la cui iniquità valeva allora come varrebbe oggi.

Altra voce che “grida vendetta” è la numero 146, denominata “Determinazione del reddito delle unità immobiliari locate: riduzione forfetaria del canone di locazione”. La deduzione forfettaria di cui si parla non è altro che una percentuale fissa di quelle che si definiscono spese di produzione del reddito, in questo caso quello da locazione. Una percentuale – peraltro irrisoria, dopo che il Governo Monti la portò dal già ridotto 15% all’attuale 5% – che rappresenta un’alternativa (infelice) alla deduzione dal reddito “analitica” delle singole spese e che opera in caso di applicazione dell’Irpef e non della cedolare (locazioni commerciali, tranne l’eccezione di quelle di negozi iniziate nel 2019, e locazioni abitative in caso di mancata opzione per la cedolare). Secondo la Commissione del Mef, in sostanza, costituisce “deviazione” il fatto che la legge disponga la non tassazione delle spese. Concetto che, se venisse applicato a tutti i redditi, porterebbe la lista delle tax expenditures a gonfiarsi di molto…

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