Giustizia

Come cambia la giustizia dopo la riforma Meloni-Nordio

C’è chi accusa governo e maggioranza di voler sottomettere la magistratura requirente al potere esecutivo, ma così non è

Nordio e Meloni e la riforma della giustizia Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Nella seduta di giovedì 30 ottobre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato, in seconda ed ultima deliberazione dopo che il 18 settembre lo aveva già fatto la Camera dei deputati, il testo di riforma costituzionale della giustizia. Un disegno di legge di iniziativa governativa avente come primi firmatari il Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e il Ministro della Giustizia Nordio. In seconda deliberazione, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, il testo è stato approvato a maggioranza dei componenti di ciascuna camera (maggioranza assoluta). Non essendosi raggiunta in seconda votazione la maggioranza dei 2/3 dei componenti, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale potranno fare richiesta di referendum popolare confermativo 1/5 dei componenti anche di una sola delle camere oppure cinque Consigli regionali o 500.000 elettori.
Cosa prevede il testo.

In primis la cosiddetta separazione delle carriere, infatti all’art. 104 Cost. sono introdotte le due carriere separate: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. In sostanza le due carriere, tra magistrati che indagano (requirenti) e quelli che giudicano (giudicanti), saranno separate senza la possibilità di passaggi dall’una all’altra funzione. Ovviamente occorrerà poi scoprire quale sarà l’esatta disciplina quando verranno emanate dal Parlamento le leggi di attuazione. Una delle novità più rilevanti, disciplinata dal nuovo art. 87 Cost., è la creazione di due Csm, “il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”. Con la creazione di due Csm la separazione delle carriere i magistrati giudicanti saranno per davvero terzi ed imparziali – come stabilisce l’art. 111 della Costituzione riformato nel 1999 – in quanto la loro carriera non dipenderà più dalle correnti predominanti all’interno di un unico Csm, correnti che talvolta rappresentavano per lo più gli interessi dei magistrati requirenti (vedesi ciò che è successo in passato con lo scandalo Palamara e quant’altro). Lo spieghiamo in modo più semplice: un giudice della magistratura giudicante, nel giudicare un imputato, non dovrà più temere per la sua carriera qualora dovesse adottare una decisione contraria alle richieste del pubblico ministero appartenente alla corrente predominante all’interno di un unico Csm. Infatti, il nuovo art. 105 Cost. così recita: “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

Ancor più rilevante sarà la composizione dei due Csm, per la quale l’art. 104 introduce l’innovativo criterio del sorteggio. Fatta eccezione per i membri di diritto (il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione), e per il fatto che il Presidente della Repubblica li presiederà entrambi, “gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”. È evidente, dalla formulazione della nuova disposizione, come sia i membri togati che quelli laici di entrambi i Csm saranno dapprima eletti per formare un elenco da cui, successivamente, estrarre a sorte coloro che andranno a formare la composizione effettiva dei due Csm. Una procedura che quantomeno eviterà cordate elettorali a seconda degli interessi “politici” da perseguire o, nei casi peggiori, dell’avversario politico da abbattere.

Ulteriore novità rilevante è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Infatti, la formulazione dell’art. 105 Cost. così recita: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Un aspetto rilevante alla luce della quasi totale impunità dei magistrati che, pur sbagliando per dolo o colpa grave, non subiscono in sostanza quasi mai alcuna conseguenza, soprattutto sotto il profilo disciplinare. Se si pensa che i magistrati che hanno accusato e condannato Enzo Tortora hanno poi tutti fatto carriera, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare lancia un segnale di giustizia ed equità. In merito alla composizione di quest’Alta Corte disciplinare, il nuovo art. 105 Cost. prevede che essa sia composta “da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. In sostanza, sia i membri togati che quelli laici saranno estratti a sorte da un elenco già precompilato, evitando così scambi di favori tra politica e correnti o tra correnti stesse all’interno dell’ordine giudiziario.

C’è chi accusa governo e maggioranza di voler sottomettere la magistratura requirente al potere esecutivo, ma così non è. Con un Csm autonomo, la magistratura requirente sarà addirittura più indipendente di quanto non lo sia stata finora. A fare la differenza, verso un ordinamento giudiziario veramente liberale, è sia il sistema di elezione introdotto dalla riforma, che con l’estrazione a sorte pone un consistente freno al correntismo, sia l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, organo terzo e indipendente composto da membri diversi rispetto alla composizione dei due Csm. E l’aver sganciato la magistratura giudicante da un Csm unico pone i giudicanti in una posizione di effettiva terzietà e imparzialità, esattamente come vuole il modello accusatorio delineato in Costituzione dalla revisione del 1999 e dal codice di procedura penale del 1988.

Ora la parola passa al popolo italiano che sarà chiamato ad esprimersi sulla riforma in un referendum confermativo, per la cui validità non è previsto un numero minimo di votanti, e che probabilmente si terrà nella primavera 2026.

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

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