
In un Paese spesso incline a mostrare “vicinanza” alle Forze dell’ordine solo a parole (e, a volte, nemmeno quelle), due norme appena introdotte dal Governo Meloni danno finalmente sostanza a quell’impegno. Gli articoli 22 e 23 del decreto Sicurezza, con un cambio di passo concreto e atteso da tempo, prevedono una manleva effettiva per le spese legali sostenute da poliziotti, militari e vigili del fuoco coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti di servizio (penali e per responsabilità civile e amministrativa) e che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia.
Finora, la disciplina era affidata a due norme risalenti e ormai inadeguate, che restano tuttavia in vigore: l’art. 18 del D.L. 67/1997 e l’art. 32 della legge 152/1975. La prima prevede il rimborso delle spese solo a processo concluso e nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, che — in ossequio a un’interpretazione rigorosa delle esigenze di “finanza pubblica” — non di rado taglia sensibilmente i rimborsi. La seconda, concernente i soli casi di uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, è inapplicabile alla gran parte dei procedimenti cui sono sottoposti i cittadini in uniforme.
Le nuove norme introdotte dal Decreto sicurezza, invece, stabiliscono la certezza dell’anticipo: a richiesta dell’interessato, è erogabile una somma fino a 10.000 euro per ogni fase processuale, senza attendere la fine del procedimento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza. Trattasi di norma fondamentale soprattutto per gli indagati/imputati che siano stati cautelativamente sospesi dal servizio e che, pertanto, percepiscono solo metà della retribuzione. Inoltre, l’Avvocatura di Stato non è più chiamata ad esprimere un parere sulla congruità della parcella e le nuove norme si applicano anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto.
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Il punto più significativo della riforma è, però, che le somme anticipate dallo Stato vanno restituite solo in caso di condanna per dolo. Questo principio, già previsto per il solo uso delle armi (ex art. 32 legge n. 152/1975), ora si estende a tutti i fatti inerenti al servizio: l’eventuale accertamento della colpa non comporta l’obbligo di rimborso.
Non solo: le spese legali sono coperte dallo Stato anche qualora le indagini preliminari si siano comunque concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare o con proscioglimento prima del dibattimento oppure quando, in ogni stato e grado del processo, il Giudice constati che il fatto non è previsto dalla legge come reato, che il reato è estinto (anche per prescrizione), che manca una condizione di procedibilità, che l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (per esempio, in caso di remissione di querela), salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza. Prima, in tutti questi casi (salvo il caso dell’uso delle armi), l’onere economico della difesa restava in capo al singolo agente o militare, che — seppur non condannato — si trovava a pagare di tasca propria per aver fatto il proprio dovere.
Con gli articoli 22 e 23 del Decreto Sicurezza, quindi, lo Stato applica concretamente il principio di civiltà per cui chi serve la Repubblica non può essere abbandonato nel momento in cui ha più bisogno di tutela. Un intervento concreto che andava fatto e che oggi va salutato con gratitudine.
Giorgio Carta, 10 giugno 2025
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