Nel complesso scenario fiscale italiano, la differenza tra il 50% di detrazione Irpef e il 36% non è un semplice dettaglio, ma una somma rilevante che incide sui bilanci delle famiglie. Con le regole in vigore dell’ecobonus, la detrazione maggiorata al 50% è riservata agli interventi sull’abitazione principale tenuti dal titolare di un diritto reale, mentre le abitazioni secondarie ricadono nell’aliquota ordinaria del 36%.
Se un padre possiede un immobile come “seconda casa” e il figlio (attualmente convivente con il genitore) sostiene le spese di ristrutturazione con l’intenzione di andarci ad abitare, sorge un problema interpretativo fondamentale. Se il figlio paga i lavori semplicemente in qualità di familiare convivente, la prassi fiscale attribuisce la detrazione calcolata sulla natura dell’immobile in capo al proprietario al momento dell’avvio dei lavori. Poiché per il padre l’immobile è una seconda casa, la spesa sostenuta dal figlio rischia di essere limitata alla detrazione del 36%.
Per fare in modo che l’intervento acceda legittimamente all’aliquota del 50%, occorre un’impostazione giuridica e finanziaria ben precisa che trasformi la posizione del figlio prima o durante l’esecuzione delle opere.
La struttura dell’operazione
Per consentire al figlio di beneficiare della detrazione maggiorata del 50%, la strategia non poggia su semplici promesse informali, ma su atti giuridici trasparenti da porre in essere secondo sequenze precise. In primo luogo, prima dell’inizio dei lavori o del pagamento delle fatture, il genitore proprietario deve concedere l’immobile al figlio tramite un contratto di comodato d’uso gratuito, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Attraverso questo passaggio, il figlio acquisisce il titolo di detentore qualificato dell’immobile.
In secondo luogo, il figlio deve trasferire la propria residenza anagrafica presso il nuovo immobile e adibirlo a propria abitazione principale entro i termini prescritti dalla normativa fiscale. Se i lavori precedono l’effettivo trasferimento, la norma e la prassi amministrativa consentono di preservare il beneficio maggiorato purché la destinazione ad abitazione principale si realizzi tempestivamente entro la conclusione dei lavori o entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta interessato.
I flussi finanziari tra padre e figlio
Un nodo altrettanto cruciale riguarda la provenienza del denaro destinato al pagamento dei lavori di ristrutturazione. La legge richiede che la detrazione spetti a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, con pagamenti effettuati tramite bonifico parlante e fatture intestate direttamente al beneficiario del bonus.
Qualora il figlio non disponga della liquidità necessaria per saldare le imprese edili, il padre può finanziare l’operazione, ma la movimentazione deve avvenire in modo tracciabile tramite una donazione indiretta o un prestito infruttuoso di scopo. Il genitore bonifica la somma sul conto corrente del figlio indicando la causale del sostegno finanziario. Successivamente, sarà il figlio a saldare le fatture emesse a suo nome, disponendo i bonifici parlanti dal proprio conto personale.
L’intestazione diretta di fatture e bonifici al figlio garantisce il rispetto formale dei requisiti di tracciabilità richiesti dalle norme tributarie per la fruizione delle detrazioni Irpef.
La giurisprudenza di Cassazione
A rafforzare la tutela del contribuente contro eventuali pretese eccessivamente formalistiche del Fisco interviene la giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione (tra cui l’Ordinanza n. 5584/2022) ha ribadito a più riprese che il diritto del familiare convivente alla detrazione fiscale non richiede un titolo giuridico formale sull’immobile, come un contratto di comodato o un diritto reale, ma poggia sul presupposto di fatto della convivenza e sull’effettivo sostenimento delle spese.
La Suprema Corte conferma che la ratio della norma è incentivare gli interventi di recupero edilizio e la circolazione delle risorse private nel mercato, vietando all’amministrazione di restringere arbitrariamente la platea dei beneficiari quando la sostenibilità economica dei lavori sia stata dimostrata tramite bonifici parlanti e fatture intestate.
Enrico Foscarini, 29 settembre 2026
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