La Corte d’Appello di Roma mette un punto destinato a pesare sui conti della pubblica amministrazione e sulle future buste paga di centinaia di migliaia di lavoratori. Con la sentenza 1737/2026 depositata martedì, i giudici hanno stabilito che i dipendenti pubblici hanno diritto al riconoscimento delle indennità di turno, notturne e festive anche durante i giorni di ferie.
Una decisione che arriva dopo anni di contenziosi sparsi in tutta Italia e dopo numerosi tentativi, rimasti senza esito, di chiarire la questione attraverso la contrattazione nazionale. In molte amministrazioni, infatti, durante le ferie vengono escluse dalla retribuzione diverse voci accessorie legate alle particolari condizioni di lavoro, con effetti evidenti soprattutto nel comparto sanitario.
Il caso nato nella sanità e gli arretrati riconosciuti
La pronuncia nasce proprio da una vicenda interna al settore sanitario. La Corte ha imposto a un’azienda ospedaliera di versare a una dipendente 1.906 euro di arretrati maturati negli ultimi cinque anni per indennità fino a oggi non riconosciute in busta paga durante i periodi di ferie.
Il principio affermato dai giudici, però, va ben oltre il singolo caso e rischia di avere un impatto trasversale su tutti i comparti del pubblico impiego, sia centrali sia locali. Secondo la Corte, il criterio decisivo è la natura dell’indennità, che deve essere garantita anche nei giorni di ferie quando è “correlata allo status personale e professionale del lavoratore”, risultando quindi collegata all’esecuzione delle mansioni previste dal ruolo ricoperto.
In sostanza, le componenti retributive funzionalmente legate alla prestazione lavorativa non possono essere eliminate soltanto perché il dipendente si trova in ferie. Un principio che rafforza ulteriormente la tutela economica del lavoratore pubblico durante i periodi di riposo.
Il peso della giurisprudenza europea
Le sentenze dei giudici di merito si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte d’Appello di Roma si muove infatti lungo la stessa linea già tracciata dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza 87/2026 e richiama indirettamente diversi precedenti della Cassazione.
Sul fondo pesa soprattutto l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nelle sentenze Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams, Torsten Hein e Koch ha ribadito un principio preciso: la retribuzione percepita durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare che il lavoratore sia disincentivato a usufruire dei giorni di riposo previsti.
Un indirizzo che ora entra con maggiore forza anche nel pubblico impiego italiano e che potrebbe aprire la strada a nuovi ricorsi da parte dei dipendenti esclusi fino a oggi da queste integrazioni salariali.
Il nodo dei costi per la pubblica amministrazione
La decisione riaccende inevitabilmente anche il tema dei costi per le amministrazioni pubbliche. “Le due sentenze sono un punto di svolta destinato a cambiare le buste paga di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici perché ora le amministrazioni non potranno più trincerarsi dietro i vincoli di bilancio o le peculiarità del rapporto di pubblico impiego”, ha dichiarato Rita Longobardi, segretaria generale della Uil Fpl, il cui ufficio legale ha assistito i ricorrenti vincitori delle due cause.
Non è un caso che soltanto poche settimane fa il comitato di settore delle Funzioni locali avesse tentato di affrontare la questione nella bozza di atto di indirizzo per il contratto nazionale 2025-2027, proponendo di definire in modo chiaro le voci retributive da riconoscere durante le ferie.
Quel passaggio, però, è stato eliminato dal testo finale dopo le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato, preoccupata per le possibili conseguenze sul costo del personale. Le nuove sentenze, però, rischiano ora di rendere il problema impossibile da rinviare ancora.
Enrico Foscarini, 23 maggio 2026
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