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Rimborsi delle spese di trasferta: ecco cosa cambia se usi la tua auto

I costi sostenuti con la propria automobile e le spese documentate non concorrono al reddito. Tutte le novità spiegate dall’Agenzia delle Entrate

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Arriva un’importante semplificazione sul fronte fiscale per i rimborsi delle spese di trasferta e missione con auto privata, anche quando effettuate all’interno del territorio comunale. Con un chiarimento destinato ad avere effetti già dal 2025, ma valido anche per gli esborsi riferiti al periodo d’imposta precedente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente.

L’indicazione è contenuta nella circolare n. 15/E, con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni operative sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) in materia di trattamento fiscale delle indennità di trasferta e missione per lavoratori dipendenti, autonomi e imprese. Il documento offre un quadro unitario delle regole applicabili, chiarendo sia le condizioni per l’esclusione dal reddito sia i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Rimborsi esclusi dal reddito imponibile

In un’ottica di maggiore semplificazione, la nuova disciplina ha eliminato, per le trasferte effettuate all’interno del territorio comunale, il riferimento obbligatorio ai documenti rilasciati dal vettore. Questo significa che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito di lavoro dipendente quando le spese sono “comprovate e documentate” anche con modalità diverse.

Di conseguenza, viene definitivamente chiarito che il rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle ACI, è escluso dal reddito imponibile anche in caso di trasferta comunale. La stessa esclusione riguarda i rimborsi erogati nel 2025 ma riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Restano fuori dal reddito imponibile anche i rimborsi delle spese di pedaggio, purché documentate, e quelli relativi alle spese di parcheggio sostenute durante la trasferta.

Tracciabilità delle spese: quando è obbligatoria

La circolare dedica ampio spazio anche alle nuove regole sulla tracciabilità delle spese, introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto fiscale n. 84/2025, che incidono sui rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato tramite autoservizi pubblici non di linea, come taxi e NCC.

Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili, sia per le trasferte all’interno del comune sia per quelle fuori dal territorio comunale. L’obbligo di tracciabilità si estende anche ai casi in cui il servizio di trasporto sia reso tramite piattaforme di mobilità, mentre continuano a rimanere escluse da tale condizione le spese di viaggio effettuate con mezzi diversi da taxi e NCC, come autobus, treni, aerei o navi.

Resta inoltre confermato che i rimborsi sotto forma di indennità chilometrica non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità, consolidando così un orientamento favorevole sia ai lavoratori sia alle imprese nella gestione delle trasferte.

Enrico Foscarini, 25 dicembre 2025

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