Per una visione autenticamente liberale, la proprietà privata e la sua sicurezza rappresentano l’architrave irrinunciabile di qualsiasi società aperta. Quando si parla di domicilio, tuttavia, la cultura statalista tende spesso a restringere la tutela al solo perimetro recintato delle mura domestiche, lasciando gli spazi intermedi in un limbo giurisprudenziale di serie B. La svolta impressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 193/2025 fa giustizia di questa impostazione riduttiva, ribadendo che la riservatezza e la sicurezza della persona non si fermano alla porta blindata del singolo appartamento. La Consulta ha infatti confermato la piena applicabilità dell’articolo 624-bis del codice penale, che punisce il furto in abitazione, anche per le condotte illecite perpetrate all’interno delle parti comunitarie dell’edificio, come gli androni, i vani scale, i cortili recintati e i garage.
La funzione protettiva delle parti comuni
Il caso originario nasceva dalle perplessità sollevate da un giudice di merito, il quale riteneva eccessivo equiparare l’intrusione negli spazi comuni a quella nella dimora vera e propria, sostenendo una presunta minore offensività del fatto. La risposta dei giudici delle leggi è stata invece chiarissima e rigorosa sul piano del diritto di proprietà e della protezione dell’individuo. Nella pronuncia si evidenzia infatti che “le parti comuni dell’edificio condominiale sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari pro quota”. Dunque, la violazione di questi spazi filtro non costituisce una banale infrazione da punire come furto semplice, ma lesiona direttamente la sfera di sicurezza riservata al cittadino.
Il valore sociale della proprietà privata
Dal punto di vista liberista, consentire la svalutazione penale dei reati commessi negli spazi condominiali significa incentivare la micro-criminalità a danno dei ceti proprietari. La Consulta ha compreso questa dinamica economico-sociale e ha spiegato che “chi si introduce in un luogo di dimora, o in una sua pertinenza immediata, accetta il rischio concreto di incontrare il soggetto passivo, con possibili conseguenze per la sua sicurezza e incolumità”. Tale insidia si palesa identica nell’androne di casa, dove il cittadino ha il diritto di sentirsi al sicuro da intrusioni illegittime. Considerare il condominio un’estensione organica della dimora rafforza la certezza del diritto, protegge gli investimenti immobiliari delle famiglie e manda un messaggio chiaro: il perimetro della proprietà privata è inviolabile fin dal primo scalino.
Enrico Foscarini, 21 agosto 2026
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