“La legge di revisione costituzionale in commento conserva il nucleo fondamentale delle proposte passate, introducendo finalmente nel nostro ordinamento la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Ciò è garantito dai nuovi artt. 104 e 105 Cost., che prevedono la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura. In tal modo, si porrebbe fine a quella intollerabile commistione tra giudici e pubblici ministeri che è all’origine delle distorsioni del sistema giustizia.
Al riguardo, molto è stato detto e molto è stato scritto, anche da chi parla. In questa sede mi limito ad evidenziare la ragion d’essere della riforma: se il giudice deve essere terzo nel processo, come prescrive l’art. 111 Cost., allora il giudice deve essere terzo nell’ordinamento. L’indebita confusione, che si fa nei media, nell’opinione pubblica, ma ahimè anche nella politica, dell’informazione di garanzia con la condanna e delle indagini preliminari con il dibattimento, è il portato di una perniciosa confusione tra giudici e pubblici ministeri, all’interno e all’esterno del Consiglio Superiore della Magistratura. Bene, dunque, che si intenda tornare tra i paesi europei di democrazia liberale anche in materia di giustizia.”
Questo un significativo passaggio di una audizione, che si è tenuta nel febbraio del 2025 in merito alla riforma della Giustizia nell’ambito della I° Commissione Affari Costituzionali del Senato, di Giuseppe Benedetto, avvocato e presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Lo stesso Benedetto alcuni giorni orsono, in collegamento video su La7, ha ribadito la necessità di separare anche fisicamente i magistrati giudicanti da quelli requirenti in quanto, a suo parere, prendendo ad esempio il ruolo molto importante dei gip (giudici per le indagini preliminari), questi ultimi appaiono troppo spesso appiattiti sulle posizioni delle varie procure.
D’altro canto, come correttamente rileva Benedetto, ancora oggi non è raro ascoltare reportage, servizi giornalistici e interventi pubblici di personaggi noti in cui vengono definiti “giudici” gli stessi magistrati inquirenti. Si tratta di una confusione perniciosa che personalmente sottolineo da almeno trent’anni. Una confusione che crea nella mente di molti cittadini una sorta di pregiudizio di colpevolezza che si potrebbe così esprimere: se un “giudice” – in realtà un pubblico ministero – ti ha inquisito e condotto agli arresti – anche se è il gip che li convalida su richiesta del pm – vuol dire che qualcosa di illecito hai fatto.
Altrettanto istruttivo l’articolo di Francesco Panasci su ilmoderatore.it: “Magistrato è un termine generico: indica sia chi giudica (giudice), sia chi accusa (pubblico ministero o PM). Giudice è il magistrato che decide: chi è colpevole, chi ha ragione, chi deve essere assolto. Deve essere terzo e imparziale. Pubblico Ministero (PM) è il magistrato che accusa: raccoglie prove, chiede rinvii a giudizio, presenta richieste di condanna. Oggi, in Italia, tutti questi ruoli fanno parte della stessa carriera, dello stesso concorso, degli stessi organi interni (come il CSM). Possono anche scambiarsi i ruoli nel corso della carriera. Un conflitto che si tocca con mano. Un magistrato per 10 anni fa il PM, accusa le persone, guida le indagini. Poi cambia ruolo e diventa giudice. Il suo ex collega PM si presenta in aula, e lui deve giudicarlo. Come fa a essere neutro?
O peggio: un PM indaga su un avversario politico e chiede il rinvio a giudizio. Tre anni dopo, diventa giudice. E giudica un altro politico della parte opposta. Il cittadino si chiede: ma allora chi garantisce che non ci siano simpatie o vendette?”. Tutte domande lecite che molti inguaribili garantisti si pongono da tempi immemorabili ed a cui l’attuale governo intende rispondere con una riforma che proprio non piace ai manettari di professione in servizio attivo permanente. Vada avanti, ministro Nordio!
Claudio Romiti, 30 luglio 2025
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Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


