All’indomani del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dell’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, al netto delle questioni concernenti l’esito della consultazione referendaria e la transizione dalla monarchia alla repubblica, si pose il problema decisivo della costruzione del nuovo ordinamento costituzionale italiano.
In tale contesto emerse una soluzione organizzativa e metodologica destinata ad incidere profondamente sull’intero processo costituente: l’istituzione della Commissione per la Costituzione, nota come Commissione dei Settantacinque.
Infatti, la scelta di affidare la predisposizione del testo costituzionale ad un organo ristretto rappresentò l’adozione di un metodo che, pur maturando in un contesto politico profondamente mutato rispetto all’età liberale, richiamava alcune delle più significative elaborazioni della cultura costituzionale prefascista. La Costituente, in un certo senso, fece ricorso al metodo dei liberali senza i liberali: un metodo fondato sulla centralità del lavoro preparatorio, sulla mediazione tecnico-giuridica e sulla ricerca di sintesi condivise, secondo un’impostazione che trovava nel pensiero di Vittorio Emanuele Orlando una delle sue più autorevoli formulazioni.
I lavori cominciarono a Montecitorio il 25 giugno 1946 e, in tale occasione, l’Assemblea Costituente fu presieduta proprio da Vittorio Emanuele Orlando che, con i suoi 86 anni, risultava il decano del consesso.
Le attività da svolgere erano molteplici e il problema più urgente da risolvere riguardava sicuramente l’organizzazione dello Stato e, quindi, la forma di governo da adottare nella neonata Repubblica italiana. Tuttavia, si trattava di conciliare la cultura democratica con quella liberale.
A tal proposito si evidenzia come i liberali che si presentarono il 2 giugno 1946 ottennero appena il 6,8 per cento dei voti, eleggendo quarantuno costituenti. Tra questi vanno ricordati, oltre al già citato Orlando, anche Aldo Bozzi, Benedetto Croce, Luigi Einaudi e Gaetano Martino, che riflettevano, ciascuno di loro, all’interno della Costituente, posizioni liberali diverse e che non trovavano una vera sintesi, in quanto non vi era un vero e proprio leader, una personalità, cioè, in grado di fungere da punto di riferimento per l’elaborazione di una linea unitaria del gruppo liberale all’interno dell’Assemblea Costituente.
Tale difficoltà trovava origine nella stessa tradizione liberale, storicamente refrattaria alle logiche organizzative dei grandi partiti di massa. Infatti, a differenza della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e del Partito Comunista, i liberali tendevano a privilegiare l’autonomia delle singole personalità e la libera formazione del convincimento politico rispetto alla disciplina di partito. In questa prospettiva, essi guardavano con sospetto a quelle forme di organizzazione collettiva che, affermatesi nel primo Novecento, avevano progressivamente trasformato il Parlamento da assemblea di notabili in sede di confronto tra grandi apparati politici organizzati.
In particolare, proprio Vittorio Emanuele Orlando, padre del diritto pubblico italiano e “Presidente della Vittoria” – in quanto, da Presidente del Consiglio, rappresentò l’Italia alla Conferenza di pace di Parigi del 1919, a seguito della vittoria italiana durante la Prima guerra mondiale – guardava con marcato scetticismo all’assetto politico-istituzionale che andava delineandosi nel secondo dopoguerra e che avrebbe trovato compiuta espressione nella Costituzione repubblicana.
Infatti, Orlando, con una lucidità che appare sorprendentemente attuale, era favorevole, sicuramente, alla forma di governo parlamentare, ma auspicava un rafforzamento dell’esecutivo che evitasse la degenerazione del parlamentarismo.
Temeva, infatti, che, a causa della partitocrazia – con il rischio che le decisioni politiche venissero assunte al di fuori delle sedi parlamentari – il governo parlamentare potesse trasformarsi in governo assembleare, con una netta supremazia dell’organo legislativo sull’esecutivo, come già accaduto con la Terza Repubblica francese a partire dal 1877.
Alla luce di ciò, per il padre del diritto pubblico italiano era necessario ricomporre in equilibrio i rapporti tra i poteri dello Stato, individuando proprio nel governo di gabinetto lo strumento istituzionale più idoneo a garantirne il corretto funzionamento. Inoltre, era scettico nei confronti della scelta di un Presidente della Repubblica con soli poteri formali e al di fuori del circuito della decisione politica, tanto è vero che la sua concezione di forma di governo parlamentare era essenzialmente dualista e non monista, per cui la nomina del governo doveva essere condivisa tra Parlamento e Capo dello Stato, come avveniva, tra l’altro, in epoca liberale prima dell’ascesa dei grandi partiti di massa, rendendo di fatto quest’ultimo responsabile delle sue scelte.
A tal proposito, va ricordato come questo problema sia emerso proprio poche settimane fa in relazione al caso Minetti, che ha portato alla luce l’esistenza di una forte tensione tra l’istituto della grazia e la forma di governo parlamentare attuale. La vicenda ha riproposto una questione che Orlando avrebbe probabilmente considerato centrale: il ruolo del Capo dello Stato all’interno della forma di governo parlamentare.
In una prospettiva dualista, infatti, istituti come la grazia non possono essere letti esclusivamente come atti formali, ma richiamano inevitabilmente il tema del rapporto tra responsabilità politica, prerogative presidenziali ed equilibrio tra i poteri dello Stato. Proprio per questo, il dibattito contemporaneo sembra confermare l’attualità di alcune delle riflessioni formulate dal giurista siciliano già in Assemblea Costituente.
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In poche parole, la visione di Orlando si concentrava innanzitutto su un modello dualista, con conseguente ridimensionamento dell’onnipotenza parlamentare e, poi, sull’armonizzazione dei poteri fondamentali dello Stato – esecutivo, Capo dello Stato e Parlamento – in grado di garantire un esecutivo forte e stabile, il cui indirizzo politico avrebbe dovuto attuarsi soprattutto con il rafforzamento del potere regolamentare nelle materie non espressamente riservate alla legge.
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Insomma, nel pensiero orlandiano sono presenti elementi vetero-liberali che sosterrà anche dopo la promulgazione della Costituzione e fino alla sua morte, avvenuta nel 1952, come dimostrato da un suo articolo del 1951 molto critico nei confronti della forma di governo parlamentare adottata in Assemblea Costituente.
Per queste sue concezioni, Vittorio Emanuele Orlando, spesso, fu considerato un interprete del liberalismo classico difficilmente conciliabile con le nuove forme della democrazia di massa, diversamente da Benedetto Croce che, partendo, però, da basi filosofiche e non giuridiche, tentò di coniugare il liberalismo con la democrazia. A differenza di Einaudi, né Orlando né Croce, però, fecero parte della Commissione dei Settantacinque.
I liberali, pertanto, in Assemblea Costituente, erano forti intellettualmente ma deboli politicamente per le ragioni sopra esposte, e il paradigma orlandiano ne costituisce una significativa dimostrazione.
Resta, tuttavia, un dato difficilmente contestabile: molte categorie elaborate proprio dal costituzionalismo liberale sono sopravvissute nella nostra Carta costituzionale; basti pensare ai diritti di libertà dell’individuo, tra cui la libertà personale, di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero – le cosiddette libertà negative – o al principio di separazione dei poteri, quest’ultimo fondamentale per la limitazione del potere.
La Costituzione repubblicana, quindi, nacque anche da categorie culturali elaborate da una tradizione politica che, nel momento stesso della sua approvazione, appariva ormai definitivamente tramontata e, in questo senso, il paradosso della Costituente italiana consiste proprio nell’aver costruito una democrazia pluralista attraverso un metodo che conservava alcuni dei tratti più significativi della tradizione liberale.
Giovanni Terrano, 2 giugno 2026
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