Cronaca

La novità

Il migrante può pagare 5mila euro per evitare il centro di accoglienza

La nuova norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale: l’importo va versato in un’unica soluzione

migranti richiedenti asilo

Nel pieno del dibattito sui migranti e il caos a Lampedusa, spunta una nuova normativa potrebbe cambiare notevolmente i termini dell’ospitalità italiana nei confronti dei richiedenti asilo. Come riporta Ansa, il Ministero dell’Interno ha emesso un decreto che richiede ai richiedenti asilo una garanzia finanziaria di quasi 5mila euro per evitare di essere trattenuti in un centro di accoglienza fino alla conclusione del loro ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo. L’importo, fissato esattamente a 4.938 euro, dovrebbe assicurare “la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi” per un periodo massimo di detenzione di quattro settimane. Tale disposizione si applica a coloro che sono trattenuti durante la procedura alla frontiera e provengono da un Paese ritenuto sicuro.

Il decreto del governo sui migranti

Secondo la legge vigente, il trattenimento durante la procedura alla frontiera, “al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”, si applica ai richiedenti asilo in una serie di casi. Questo decreto, firmato dal ministro Matteo Piantedosi, insieme ai titolari di Giustizia (Carlo Nordio) ed Economia (Giancarlo Giorgetti), richiama la direttiva emanata dal Ministro dell’Interno il 1° marzo 2000. La direttiva disponeva che “lo straniero, ai fini dell’ingresso sul territorio nazionale, indicasse l’esistenza di un alloggio adeguato nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, e che comprovasse la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, pro capite”.

La garanzia finanziaria per i richiedenti asilo

La garanzia finanziaria è applicata direttamente al richiedente asilo, in frontiera o nelle zone di transito, che è stato fermato per aver cercato di eludere i controlli. Questo è esteso anche a coloro che provengono da un Paese sicuro “fino alla decisione dell’istanza di sospensione”. Questa garanzia deve essere versata “in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi”. Inoltre, deve essere prestata “entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, “il prefetto del luogo dove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”.

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