La Corte costituzionale ha depositato, il 19 giugno scorso, un’importante sentenza – in verità poco diffusa – sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata depenalizzazione, da parte del legislatore delegato del 2016 – trattasi, all’epoca dei fatti del governo Renzi -, del reato di ingresso e soggiorno illegale degli immigrati nel territorio dello Stato. È una pronuncia della Consulta non solo di grande interesse ma anche di estrema attualità, intervenuta, casualmente, il giorno dopo la pubblicazione della sentenza Open Arms emessa dal Tribunale di Palermo e che sembra riguardare, sicuramente nella sua complessità, a latere, anche la proposta di riforma costituzionale che vuole rimodellare la struttura dell’ordine giudiziario italiano.
Come già accennato prima, con la sentenza n. 81 del 19 giugno 2025, il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, – a firma, si ripete, del governo Renzi – nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale degli immigrati, previsto dall’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, più conosciuto come Testo Unico sull’Immigrazione, richiesta, in realtà, dalla delega conferita dal Parlamento al governo con la legge 67 del 2014, ovvero dalla legge delega di riforma del sistema sanzionatorio. È evidente come questa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale si inserisca proprio nel delicato rapporto tra esercizio della delega legislativa, da parte del Parlamento, e scelta politica del legislatore delegato, ovvero del governo, e riafferma principi, ormai consolidati, in tema di limiti costituzionali all’esercizio della funzione normativa delegata.
Ma cosa c’entra la giustizia ordinaria che, ultimamente, si vuole riformare? La risposta è molto semplice, in quanto la questione è stata sollevata, nel maggio 2024, dal Tribunale di Firenze, il quale, in un procedimento penale a carico di un immigrato, imputato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – quello previsto, si ripete, proprio dall’art. 10 bis del Testo Unico Immigrazione – ha dubitato della legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 8 del 2016 nella parte in cui non prevede la trasformazione di questo reato in mero illecito amministrativo. Pertanto, con l’ordinanza di rinvio alla Corte, il Tribunale fiorentino ha ritenuto sussistere gli estremi per l’emissione di una sentenza manipolativa additiva da parte della Consulta. Per il giudice fiorentino, infatti, l’omessa attuazione di quanto previsto, in realtà, dalla legge delega del 2014, avrebbe rappresentato un vulnus all’art. 76 della Costituzione e, di conseguenza, al vincolo posto dal Parlamento nella suddetta legge delega.
Ma, con la recente sentenza del 19 giugno, la Consulta ha rigettato il dubbio di legittimità costituzionale, evidenziando come, in realtà, la mancata depenalizzazione rientri nell’ambito di un esercizio parziale della delega – e, quindi, di una delega in minus – non integrando una violazione dell’art. 76 della Costituzione in quanto non vi è stato uno stravolgimento della ratio e dei contenuti della legge delega della 2014, avente, comunque, valore di norma interposta la quale, richiamata proprio dalla Costituzione, ne integra il contenuto.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, citata, tra l’altro, in questa sentenza, può configurarsi un vizio di legittimità costituzionale solo quando l’inattuazione o la deviazione del disegno parlamentare si traduce in un’alterazione sostanziale e strutturale dei principi e criteri direttivi della legge delega.
Inoltre, la Corte tiene a sottolineare l’importanza delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa della competente commissione parlamentare, che qualifica la scelta di non depenalizzare il reato come una scelta politica, giustificata dal carattere sensibile della materia, l’immigrazione, e dalla necessità, confermata, poi, dal governo, di lasciare inalterato lo strumento penale per una più efficace gestione del fenomeno migratorio.
Quindi, il nodo centrale della decisione sta nella distinzione, ribadita espressamente dalla Corte, tra responsabilità politica del governo e violazione costituzionale. Anche quando il governo non dà attuazione alla delega ricevuta, tale omissione non comporta automaticamente una violazione dell’art. 76 della Costituzione, salvo che la stessa non si traduce in una radicale alterazione della legge di delega. Sembra proprio che l’obiettivo della legge delega del 2014 era quello del minimo utilizzo dello strumento penale in funzione deflattiva, ma il governo ha ritenuto di non degradare il reato di ingresso e soggiorno illegale degli immigrati nel territorio dello Stato a mero illecito amministrativo e la Corte costituzionale, garante dei principi e dei valori della Costituzione e del nostro ordinamento, ha confermato positivamente tale attività dell’Esecutivo, che rientra, quindi, in una corretta scelta politica dell’allora governo Renzi, e, conseguentemente, ha rigettato la richiesta del Tribunale di Firenze che, ora, non potrà assolvere l’immigrato.
È evidente come questa vicenda rappresenti un ulteriore palese tentativo della magistratura ordinaria di minimizzare i comportamenti degli immigrati contrari al nostro ordinamento cercando di colpire, con ricadute concrete, la materia dell’immigrazione, un settore in cui proprio il diritto penale deve continuare ad operare da strumento effettivo di controllo sociale.
Giovanni Terrano, 23 giugno 2025
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