
Sul caso della morte di Ramy Elgaml, per il quale la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio anche per il militare dell’Arma dei Carabinieri che condusse il fatale inseguimento, è doveroso ribadire una premessa che spesso viene ignorata: i processi si celebrano nelle aule di giustizia, non sui giornali. Senza conoscere le carte, le perizie, le dichiarazioni complete e il contraddittorio tra le parti, ogni giudizio su torti e ragioni è privo di senso.
Ciò detto, una riflessione di carattere generale, avulsa dal caso concreto, è comunque possibile. Un inseguimento ad alta velocità nelle strade cittadine – specie quando il fuggitivo procede a velocità elevatissime mettendo in pericolo chiunque incontri – non è una situazione ordinaria di circolazione stradale. È, al contrario, una situazione di pericolo pubblico nella quale l’intervento delle forze dell’ordine è obbligatorio, perché finalizzato a interrompere una possibile escalation.
In questo contesto, assimilare il comportamento dell’operatore di polizia a quello di un normale automobilista è un errore giuridico, prima ancora che logico. L’articolo 177 del Codice della strada consente ai veicoli in servizio di emergenza, con dispositivi acustici e luminosi attivi, di derogare alle regole della circolazione, proprio perché la loro funzione è quella di intervenire a tutela della sicurezza collettiva (anche a discapito della propria). Certamente permane un dovere, seppur non rigidamente definito, di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza; tuttavia, tale dovere non può essere interpretato secondo parametri ordinari, pena lo svuotamento di significato della funzione stessa delle forze dell’ordine.
L’articolo 53 del Codice Penale disciplina l’uso legittimo delle armi e, più in generale, dei mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale. La giurisprudenza concorda nel ritenere che tali strumenti non si esauriscano nelle armi in senso stretto, ma comprendano ogni mezzo idoneo a vincere una resistenza attiva, purché utilizzato nell’ambito di un dovere d’ufficio.
In questa prospettiva, anche un’autovettura di servizio può diventare, in concreto, uno strumento di coazione fisica quando venga impiegata per fermare un soggetto in fuga. Non si tratta di un uso deliberatamente offensivo o letale, ma di un mezzo funzionale a interrompere una condotta pericolosa per la collettività e, comunque, integrante un reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In tali circostanze, l’inseguimento è un’azione che comporta un margine di rischio (anche per gli operanti, si ribadisce), poiché si inserisce in una situazione già compromessa dalla scelta del fuggitivo di sottrarsi al controllo.
Pretendere che, in tale contesto, l’operatore rispetti integralmente le regole della circolazione o mantenga standard di sicurezza paragonabili a quelli di un comune utente della strada equivale a negare la possibilità stessa dell’inseguimento, nonostante il suo obbligo morale: le forze dell’ordine non possono certo rinunciare a fermare il fuggitivo.
Il vero nodo giuridico, allora, non è stabilire se l’attività sia stata “pericolosa” – perché lo è per definizione – ma se vi sia stato un eccesso rispetto ai limiti funzionali dell’intervento. Ciò richiede una valutazione tecnica e probatoria approfondita, coerente con la specifica funzione degli operatori di polizia.
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Ridurre tutto a una responsabilità da normale utente della strada significa ignorare un dato essenziale: la sequenza causale si attiva con la fuga del soggetto fermato, e i carabinieri non possono voltarsi dall’altra parte. Quella scelta iniziale – consapevole e deliberata – genera il contesto di rischio che poi si sviluppa. Per questo, in generale e senza esprimere giudizi su un caso concreto che dovrà essere vagliato dai giudici, una cosa può essere affermata con chiarezza: non si può giudicare un inseguimento con le categorie della normalità, né si può trasformare chi interviene obbligatoriamente per fermare un pericolo in un semplice automobilista imprudente.
Il diritto deve saper distinguere. Soprattutto, si deve evitare la tentazione di riscrivere a posteriori le regole dell’azione di polizia sulla base dell’esito, anziché della funzione pubblica esercitata, peraltro a fronte di una retribuzione del tutto sproporzionata rispetto al rischio (personale e giudiziario) che ne deriva.
Giorgio Carta, 6 aprile 2026
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