
Premessa doverosa: questa non è una riflessione sul merito delle indagini, quanto piuttosto sulla tenuta del sistema processuale sottoposto al crash test Garlasco. Almeno su un punto, a quanto pare, vecchia e nuova inchiesta finiscono per concordare: l’omicidio di Chiara Poggi è stato commesso da un solo individuo. È possibile, a questo punto, celebrare un processo contro Andrea Sempio senza prima rimuovere il precedente giudicato di condanna contro Alberto Stasi?
No, non è possibile. Anche se non c’è scritto da nessuna parte, non è possibile. Non è solo questione di buon senso, che di per sé, soprattutto a Garlasco, non sarebbe dirimente. Il punto è che agire diversamente — procedere contro Sempio mentre è in esecuzione la condanna di Alberto Stasi — creerebbe un corto circuito giuridico ingestibile.
La Procura di Pavia lo sa e si muove di conseguenza, sollecitando il Procuratore Generale di Milano a promuovere una revisione della condanna ad Alberto Stasi. Quello del Procuratore Napoleone non è un gesto di cortesia, né un atto che dimostra la forza del quadro raccolto dalle nuove indagini. Più semplicemente, è un passaggio necessario.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Nel nostro codice, il divieto esplicito di un secondo giudizio esiste solo rispetto al medesimo imputato: nessuno può essere sottoposto a un nuovo processo se, per quel fatto, egli stesso è già stato giudicato con una sentenza irrevocabile di proscioglimento o condanna.
Fa eccezione l’istituto della revisione, che però è un rimedio straordinario disponibile solo a favore del condannato: di fronte a nuove prove decisive, si può riesaminare una condanna ingiusta. Mai viceversa: un’assoluzione definitiva, anche se palesemente ingiusta, non può essere revisionata. A qualcuno sembrerà insensato, ma è il limite che ci poniamo per evitare che un cittadino possa essere imputato all’infinito, finché non si trovi un giudice disposto a condannarlo.
Quello che il nostro codice non disciplina espressamente, invece, è proprio ciò che si profila nel “caso Garlasco”: una Procura che porti a processo qualcuno (Sempio) mentre, per quello stesso fatto, è in esecuzione la condanna definitiva di qualcun altro (Stasi). Giuliano Vassalli, all’epoca, non ha avuto abbastanza immaginazione da contemplare uno scenario simile.
In ogni caso, non esiste un divieto esplicito, fissato dal codice, di procedere in questo modo. Ma cosa accadrebbe se Sempio venisse condannato senza la preventiva revisione della condanna a Stasi? Quello che in diritto si chiama “contrasto tra giudicati”: due verità processuali incompatibili, pronunciate in nome del popolo italiano. Due condannati in successione. L’assassino e l’assassino emerito, ha detto qualcuno con macabra ironia. Entrambi in carica, peraltro. Due colpevoli per un omicidio eseguito da un’unica persona.
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Un effetto paradossale. Ma soprattutto una situazione che, a sua volta, a rigor di codice, potrebbe portare entrambi i condannati a chiedere la revisione del proprio processo, visto che uno dei presupposti tipici della revisione è che “i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile” (art. 630 c.p.p.).
La mente va a un caso diversissimo dal nostro, persino opposto, eppure suggestivo. Negli anni ’60, i coniugi Bebawi vennero portati alla sbarra per l’omicidio di un imprenditore. Uno dei due era certamente colpevole, ma, nel dubbio su chi fosse tra i due, in primo grado la Corte d’Assise fu costretta ad assolverli entrambi.
Insomma, prima di arrivare a un esito schizofrenico, se la Procura Generale non darà “semaforo verde” alla revisione per Alberto Stasi, è probabile che qualcuno solleciti l’intervento della Corte Costituzionale. Lo strumento più corretto sarebbe quello di una sentenza “additiva”: una pronuncia, cioè, che rimetta ordine in questo caos, chiarendo che esiste una norma non scritta ma fondamentale del processo penale, che impedisce al sistema di sfidare il principio di non contraddizione. La Corte può farlo; anzi, è già intervenuta più volte sul tema del cosiddetto bis in idem.
Qualcuno, a quel punto, qualunque sia la decisione, griderà allo scandalo. E la giuria popolare di santi, poeti, criminologi e processualpenalisti avrà da dibatterne fino al prossimo cold case.
Tommaso Politi, 30 aprile 2026
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