La bozza di disegno di legge di bilancio circolata in queste ore contiene un paio di sorprese parecchio negative.
La prima è l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Non si era avuto sentore di questo ennesimo intervento normativo sul tema, men che meno di un ulteriore aumento della relativa tassazione, in questo caso mirato sui proprietari che hanno una sola casa data in locazione (per le altre case, l’aumento era stato stabilito già con la manovra per il 2024). In ogni caso, si tratta di una scelta sbagliata.
Se la finalità del Governo è quella di favorire le locazioni di lunga durata rispetto a quelle brevi, la strada giusta non è punire le seconde, bensì incentivare le prime. Si potrebbe, ad esempio, almeno dimezzare l’Imu per gli immobili locati a canone concordato (l’onere, nell’ambito di una manovra da 18 miliardi, sarebbe di una settantina di milioni) e applicare in tutti i comuni la cedolare del 10 per cento prevista sempre per gli affitti a canone concordato. Perché non lo si fa?
Di questi temi parleremo domani alle 18,30 a Roma, nella Sala Einaudi della sede della Confedilizia (via Borgognona 47), in occasione della presentazione del libro “La libertà abita qui. Case, affitti brevi e diritto di proprietà”, di Gaetano Masciullo, edito da Liberilibri. Interverrano: Carlo Lottieri, professore di Filosofia del diritto dell’Università telematica Pegaso, Francesco Maiolo, professore associato di Filosofia politica dell’Università degli Studi di Roma Tre, Michele Silenzi, filosofo, saggista e direttore editoriale di Liberilibri. È prevista la partecipazione di deputati e senatori di maggioranza e di opposizione.
L’altra sorpresa negativa è una norma nascosta tra le 110 pagine della bozza. La riportiamo testualmente, per poi provare a spiegarne la finalità: “L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica”.
Leggi anche:
Come nasce, questa disposizione? Oltre dieci anni fa la Confedilizia iniziò a segnalare il fenomeno – fino a poco tempo prima impensabile – della rinuncia alla proprietà immobiliare, che si aggiungeva a quello della riduzione in ruderi degli edifici.
In un’audizione parlamentare del 2015 scrivevamo: “Sono sempre più frequenti, da parte dei proprietari, i tentativi di avvalersi di un diritto garantito dal codice civile ma che sinora era privo di qualsiasi interesse: quello di rinunciare alla proprietà dei propri beni per sottrarsi agli accresciuti oneri – soprattutto di tipo tributario – che sugli stessi gravano, in assenza di qualsiasi redditività e nell’impossibilità, per assenza di domanda, sia di vendere il bene sia di concederlo in locazione”.
Il paradosso – e pure questo denunciammo allora – era che in Italia risultava difficile persino liberarsi di una proprietà, per una serie di ragioni giuridiche. Sennonché nell’agosto scorso – con la sentenza n. 23093, depositata l’11 agosto – sono arrivate ad occuparsi della questione addirittura le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, districando la matassa e finalmente (si fa per dire) consentendo ai proprietari di disfarsi degli immobili diventati un peso.
Ora una manina del Leviatano ha inserito nella bozza del disegno di legge di bilancio un comma apparentemente oscuro il cui scopo, in sostanza, è vanificare la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e di fatto impedire – considerate le diaboliche richieste di conformità varie, impossibili da ottenere – che i privati possano rinunciare alla proprietà di immobili che non riescono più a mantenere. E su cui devono anche pagare ogni anno una patrimoniale denominata Imu (che la manina del Leviatano si guarda bene dal sopprimere).
Giorgio Spaziani Testa, 20 ottobre 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
Da oggi puoi seguire Nicolaporro.it su Google visitando questa pagina e cliccando ‘Segui su Google“
© vencavolrab, Wavebreakmedia e RaStudio tramite Canva.com


