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Obbligo vaccini, No vax batte Speranza: il giudice le ridà il lavoro - Seconda parte

La lavoratrice che ha presentato il ricorso è stata dunque reintegrata nel suo posto di lavoro, col solo obbligo di sottoporsi a tampone. Per la richiesta degli arretrati (stipendi maturati e non pagati dalla sospensione alla reintegra), il giudice ha rinviato alla successiva fase di merito.

Il Tribunale aggiunge altresì che “la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”.  Non “sembra”: è proprio così. Il primo comma l’art. 52 afferma infatti espressamente che: “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.

Le limitazioni dei diritti e delle libertà sono consentite solo nel caso esista una finalità di interesse generale o di esigenza di protezione dei diritti altrui. Se il vaccino anti-Covid impedisse la trasmissione del virus, l’obbligo vaccinale per il personale medico e sociosanitario rispetterebbe il principio di proporzionalità, ma dato che non è così la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per i lavoratori non vaccinati non rispetta neppure il principio di proporzionalità.

In conclusione l’obbligo vaccinale del personale sanitario non solo non ha una giustificazione  oggettiva e ragionevole ma è sproporzionato.

Al di là dell’importanza sul caso singolo è ovvio che qui si pone il problema della legittimità costituzionale della legislazione emergenziale sui vaccini. Perché il discorso può essere esteso anche all’obbligo vaccinale per gli over 50. Il giudice non ha rinviato alla Corte per poter immediatamente integrare la lavoratrice, ma sarebbe del tutto opportuno che lo facesse nella fase di merito.

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