Politico Quotidiano

Cari giudici per il No, non c’è bisogno di allarmarsi

La riforma della giustizia mira ad evidenziare l’impianto liberale, una concezione del processo come luogo di garanzia e non di esercizio del potere

Nordio riforma
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L’intenso dibattito di questi ultimi mesi sulla riforma della giustizia viene sovente descritto in termini di rottura o di svolta radicale rispetto al passato. Tuttavia, una simile rappresentazione risulta assolutamente imprecisa. Infatti, non si tratta di una rivoluzione – termine che, storicamente, è più vicino all’ideologia della sinistra – ma di una evoluzione culturale o, meglio, di una evoluzione interna al costituzionalismo liberale che sollecita una riconsiderazione di categorie giuridiche già presenti non solo nella tradizione, appunto, liberale ma anche nella Costituzione repubblicana, sebbene progressivamente offuscate nella prassi. Prima di considerare la riforma del codice di procedura penale voluta da Giuliano Vassalli nel 1988 ed entrata in vigore l’anno successivo, va ricordato che proprio la nostra Costituzione all’art. 27, secondo comma, fonda il nostro ordinamento su un principio basilare del processo accusatorio, cioè, sulla presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino all’eventuale condanna definitiva.

Al contrario, il sistema inquisitorio prevede la presunzione di colpevolezza dell’imputato e identifica, di fatto, il giudice con l’accusatore. L’attuale codice di Procedura Penale, riformato nel 1988 dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli e dalla commissione ministeriale presieduta dal professore Giandomenico Pisapia, ha inteso sanare questa evidente contraddizione tra quanto previsto dalla Costituzione repubblicana e le regole del processo penale inquisitorio vigenti fino a quel momento. Successivamente, proprio per rafforzare questo principio, con legge costituzionale n. 2 del 1999, si è inteso riformare l’art. 111 della nostra Carta costituzionale secondo cui “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Iudicium est actus trium personarum: iudicis, actoris et rei, dicevano gli antichi giuristi romani.

In verità, negli anni, sono stati numerosi i tentativi volti alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, basti pensare al tentativo di riforma del ministro della Giustizia del primo governo Prodi Giovanni Maria Flick, alla Bicamerale D’Alema del 1997 – che voleva distinguere le carriere con due sezioni distinte, una per i giudici e l’altra per i Pubblici ministeri, all’interno di un unico Consiglio Superiore della Magistratura -, per poi passare al tentativo di Alfano durante il quarto governo Berlusconi, con una proposta di riforma costituzionale simile a quella attuale, fino ad arrivare alla riforma Cartabia del 2022 che, tuttavia, con legge ordinaria e senza modificare la Costituzione, ha previsto che i magistrati possono passare da giudice a pubblico ministero una solta volta nell’intera carriera ed entro 10 anni dalla prima assegnazione di incarico. Ma il punto decisivo che qualifica l’attuale riforma della giustizia, tanto rispetto alle precedenti proposte quanto alla legge Cartabia, risiede nella scelta di configurare il pubblico ministero come parte del processo a tutti gli effetti, e non come “collega” di un giudice che, ai sensi dall’art.111 della Costituzione, deve essere strutturalmente “terzo ed imparziale”.

Questa riforma, infatti, propone la separazione delle carriere accompagnata dall’istituzione di due Consigli Superiori autonomi senza, tuttavia, negare la comune cultura della giurisdizione tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti. D’altra parte, in un modello accusatorio come quello prospettato nel 1988 da Vassalli, nel nostro ordinamento è stata già delineata la figura di un giudice terzo rispetto alle parti, anche rispetto al pubblico ministero che, nel giudizio, è parte a tutti gli effetti, essendo titolare dello ius persequendi iudicio quod sibi societati debetur. Quest’ultimo, infatti, ha proprio il compito di rappresentare l’interesse generale dello Stato all’interno del processo. Ma la necessità di separare le carriere – oltre che le funzioni – di magistrati giudicanti e magistrati inquirenti – non è affatto recente. Già Francesco Mario Pagano, profondamente influenzato dalla cultura illuministica partenopea e, in particolare, dal pensiero di Gaetano Filangieri e dalla sua Scienza della legislazione, nelle Considerazioni sul Processo Criminale del 1787, anticipava alcuni tratti dell’attuale sistema accusatorio con specifico riguardo al pubblico giudizio. In tale prospettiva, egli rivendicava con forza la terzietà del giudice, concepito come soggetto equidistante dalle parti, secondo una formula rimasta celebre: “Il giudice è il mezzo tra i due litiganti. Egli compara l’opposte e contrastanti ragioni, le bilancia e poi giudica”.

Dopo oltre un secolo, Giacomo Matteotti pubblicò, nel 1919, un breve ma incisivo saggio sulla Rivista penale dal titolo Il pubblico ministero è parte, in cui il deputato socialista sosteneva, con nettezza, che il pubblico ministero, nel sistema del processo penale e alla luce dei poteri a questi attribuiti — in particolare dagli artt. 1 e 179 del codice di procedura penale del 1913, noto come codice “Finocchiaro Aprile” — dovesse essere qualificato, nella sua effettiva funzione, come una vera e propria parte del processo. Infatti, “Parte nel processo penale è, secondo me, colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale”, sosteneva Matteotti.
Tale impostazione, quindi, si poneva in consapevole contrasto con l’opinione espressa nella “Relazione al Re” sul nuovo codice del 1913, nella quale al pubblico ministero veniva attribuita una posizione ritenuta “più nobile e imparziale, al di sopra delle parti”. Una definizione che finiva per delineare la figura, intrinsecamente contraddittoria, di una “parte imparziale”: formula che Matteotti smascherava come logicamente insostenibile e che, nondimeno, continua a riaffiorare nel dibattito giuridico ancora oggi.

In questa prospettiva, la riforma della giustizia e il referendum che la accompagna non si prestano a essere letti come un evento di rottura, né come l’espressione di una volontà costituente alternativa o di una rivoluzione. Essi si collocano, piuttosto, all’interno di una lunga traiettoria culturale – o, meglio, come ritengo, di una vera e propria evoluzione culturale – che affonda le proprie radici nell’Illuminismo giuridico napoletano, prosegue attraverso la riflessione di Giacomo Matteotti sulla natura necessariamente “di parte” del pubblico ministero e trova un primo punto di approdo nella Costituzione repubblicana, là dove l’art. 27, secondo comma, sancisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino al passaggio in giudicato della sentenza. Quella affermazione, di straordinaria densità civile prima ancora che giuridica, ha progressivamente imposto una revisione dell’assetto processuale, che ha conosciuto tappe decisive nella riforma del codice di procedura penale del 1988 e nella successiva riforma dell’art. 111 della Costituzione, con l’introduzione esplicita del principio del giusto processo. In entrambi i casi, il legislatore – ordinario nel 1988 e costituzionale nel 1999 – ha operato nella direzione prima dell’affermazione e poi del rafforzamento del modello accusatorio, fondato sul contraddittorio, sulla parità delle parti e sulla terzietà del giudice.

La riforma oggi in discussione si inserisce coerentemente in questo percorso, mirando ad evidenziarne, alle estreme conseguenze, l’impianto liberale. In tale orizzonte, va chiarito che la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice non rappresenta un atto di sfiducia nei confronti della magistratura, ma il compimento logico di una concezione del processo come luogo di garanzia e non di esercizio del potere. Solo attraverso una distinzione netta delle carriere può, infatti, dirsi pienamente realizzata la terzietà del giudice e, con essa, quella cultura della libertà che costituisce il filo rosso — discreto ma tenace — dell’intera tradizione costituzionale italiana.

Giovanni Terrano, 11 febbraio 2026

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