Riprendendo un celebre topos manzoniano, la Historia è una guerra illustre contro il tempo e, più precisamente, un continuo sforzo che intende sottrarre gli eventi alla dispersione dell’attimo, mentre gli anni rappresentano i prigionieri defunti che tornano a vivere nella memoria del grande teatro costituito dalla stessa storia. Per questo motivo, la Historia è anche il luogo in cui si manifestano le difficoltà delle comunità politiche di riconoscere, nel presente, la portata delle scelte che sono portate a compiere.
Da questo punto di vista, l’esito negativo del referendum sulla riforma dell’ordine giudiziario appartiene a una più ampia dinamica di resistenza al mutamento che attraversa ciclicamente la storia costituzionale italiana e che trova proprio nella dimensione temporale, o meglio nel rapporto irrisolto tra passato, presente e futuro, la propria forma più riconoscibile.
L’esito referendario, infatti, va letto in questa particolare tensione tra tempo storico e decisione politica o, meglio, come l’ennesima manifestazione di una difficoltà strutturale del nostro sistema a trasformare in una riforma compiuta quello che appare, in realtà, maturo da tempo.
A tal proposito, appare opportuno evocare la storica vicenda della Repubblica Napoletana del 1799. Infatti, quando le masse sanfediste travolsero quella breve ma altissima esperienza politica e intellettuale, non si limitarono a restaurare un ordine precedente, ma determinarono la soppressione dell’evoluzione dell’ordinamento. Non si tratta, evidentemente, di sovrapporre contesti incomparabili, ma di cogliere una costante: il popolo, in determinati frangenti, può farsi veicolo non del progresso, bensì della sua negazione.
Sotto questo profilo, il voto referendario non appare come il risultato di una scelta ponderata tra modelli alternativi di giustizia, ma come espressione di una diffidenza strutturale verso la trasformazione degli assetti di potere. Una diffidenza che, lungi dal rafforzare la democrazia, finisce per irrigidirla. In ogni caso, è bene chiarire che la mancata approvazione referendaria non esaurisce il problema della riforma.
Al riguardo, va proprio evidenziato come l’elasticità della nostra Costituzione permetta che non ogni mutamento degli equilibri tra poteri richieda, necessariamente, una revisione formale della Carta. Esistono, infatti, margini rilevanti di intervento anche attraverso la legislazione ordinaria.
Innanzitutto, la separazione delle carriere può essere perseguita anche con una più rigorosa distinzione dei percorsi professionali, dei criteri di accesso – per esempio, mediante la previsione di concorsi distinti per pubblici ministeri e giudici – e anche delle modalità di esercizio delle funzioni, incidendo sostanzialmente e definitivamente sull’assetto ordinamentale della magistratura requirente e giudicante.
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In secondo luogo, sebbene l’art. 104 parli di “elezione” dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, è possibile intervenire sui meccanismi di composizione dello stesso, introducendo modelli di selezione meno permeabili alle dinamiche correntizie e più orientati a criteri di equilibrio e di imparzialità.
Infine, il sistema disciplinare può essere rafforzato e reso più incisivo attraverso una ridefinizione puntuale delle procedure e delle responsabilità, anche in assenza di un organo autonomo di rango costituzionale.
È evidente che alcune soluzioni – quali la duplicazione del CSM e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare – restano precluse senza una revisione costituzionale, ma è un errore giuridico e teorico, prima ancora che politico, ritenere che ciò equivalga a una paralisi del processo delle riforme, tenendo presente la già citata significativa elasticità funzionale della Costituzione italiana.
Ma, a prescindere da quanto detto prima, sarebbe opportuno interrogarsi sul rapporto tra sovranità popolare e istituzioni. È palese che non tutte le decisioni sono parimenti accessibili al circuito della democrazia diretta. Vi sono ambiti – e quello della giustizia è tra questi – nei quali la semplificazione binaria tra “sì” e “no” rischia di oscurare la reale portata delle scelte in gioco. Sotto questi aspetti, la responsabilità torna a gravare sulle istituzioni rappresentative e sulla cultura giuridica.
Pertanto, va evidenziato come l’esito di questo referendum imponga una calibratura nuova del processo riformatore, che deve essere ancorata, prima di tutto, alla capacità del legislatore ordinario di intervenire sugli equilibri del sistema.
Perché, in definitiva, una democrazia che riduce la propria rappresentanza senza guadagni effettivi – come avvenuto con il referendum costituzionale del settembre 2020 – e, al contempo, rifiuta di intervenire sui nodi strutturali dell’ordine giudiziario, non rinforza sé stessa, ma rivela una difficoltà più profonda: quella di distinguere tra ciò che appare e ciò che realmente incide sull’ordine costituzionale.
Giovanni Terrano, 6 aprile 2026
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