“A un precedente un dubbio”, recitava un brocardo medievale della scuola giuridica bolognese. La stessa che è oggi alla base di tutto il diritto europeo. Ebbene la Legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n.13) ha instillato questo dubbio. La Legge sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” leggeva nell’art. 2, primo comma: “Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.” E nel secondo comma: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.”
La legislazione sulla materia magistratuale diventa più stringente con la riforma del 2015, che modifica l’art. 9 della Legge Vassalli adeguandola ai dettami giuridici dell’Unione Europea che vedevano l’eliminazione del filtro cosiddetto “endoprocessuale di ammissibilità” della domanda e una più ridotta disciplina dello Stato verso il magistrato. Formalmente il governo Renzi ha allentato le corde disciplinari della magistratura dotandola di maggiore autonomia.
La magistratura italiana discende però inevitabilmente dall’idea giurisdizionale del diritto romano, e non può essere altrimenti per sua natura costitutiva sia ontologica che deontologica: il magistrato ha pieni poteri nell’esercizio delle sue funzioni e li esercita in singolare autonomia formalmente collegiale. Non a caso quello della magistratura è rimasto un collegium, che anticamente era una casta sacerdotale.
Ma la repubblica romana possedeva un altro statuto, che era del tutto diverso, giustamente, da quello nostro odierno.
Rileva a noi però la figura della magistratura come uno dei poteri principali dello Stato che garantisce il giusto funzionamento della Repubblica democratica. Tutti e tre i poteri sanciti dalla Costituzione italiana sono tesi alla giustizia, ma ognuno ne occupa un diverso aspetto amministrativo.
Se un organo dello Stato, pur avendo già operato sotto la sua giovane Costituzione e affrontato la complessità della nostra società, è stato più volte segnalato come carente di buona condotta — non solo dalla parte accusata, ma anche da quella innocente, unendo quindi segnalazioni di difesa e accusa — allora appare evidente che necessita di una manutenzione democratica. In questo caso, però, poiché la radice del potere giudiziario affonda direttamente nella Costituzione stessa, tale manutenzione non può che tradursi in una vera e propria riforma costituzionale.
È bene ricordare che l’approdo alla modifica di qualsiasi comma o articolo della Costituzione, è sancito come extrema ratio per la salus rei publicae dal Testo stesso, ed è per questo degno di estrema attenzione civica del popolo elettore e votante. Una verità è intanto nascosta dietro la gravità della riforma costituzionale: la necessità di cambiare non dal passato, ma proprio per il passato.
Alla luce di questa esigenza si deve comprendere la ragione del referendum del 22 e 23 marzo 2026. Nel quesito referendario saranno supposte le modifiche degli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione, introducendo nella Carta Costituente tre correzioni:
- l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri;
- l’estrazione a sorte dei loro componenti;
- la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.
L’accusa principale mossa agli emendatori della Costituzione è quella di rovesciare attraverso il sorteggio l’equilibrio di imparzialità su cui si basa il sistema democratico della giustizia. La seconda accusa è di politicizzare attraverso l’istituzione dell’Alta Corte le istanze processuali della magistratura. La terza e sostanziale ultima accusa è quella di sottomettere la magistratura italiana al potere esecutivo dello Stato. Per chi incoraggia quindi il “no” al voto del referendum, la riforma costituzionale se approvata metterebbe a repentaglio la trasparenza egualitaria dei processi giudiziari e la stessa incolumità della democrazia al servigio di una casta oligarchica. Inutile dire che è confutabile tutto il contrario se ben si comprende il passaggio da cooptazione ad elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. La cooptazione è una pratica lecita per il nostro ordinamento, ma non più per il nostro comportamento.
Lo sarebbe potuta continuare ad essere se non fossero accadute molte incoerenze interne od omissioni nella professione magistratuale che nel corso degli anni ha visto la sua graduale copertura e dirittura a “casta magistratuale” proprio grazie al Csm. La fiducia dell’integrità intellettuale con cui il giudice o il pubblico ministero esercita il magisterium della giustizia, scaturisce tutto dall’acribia e austerità con cui nel Csm dovrebbero essere scelti i membri soci nominali. Se si inquina la fonte della giustizia, allora tutta l’acqua del diritto non sarà più potabile.
La separazione allora delle carriere tra giudici e PM si situa proprio in questa dialettica istituzionale, per recidere quel “filtro di ambiguità” giudiziale che molto spesso ottunde gli esiti processuali nelle aule di giustizia. Una distinzione professionale che produrrebbe più attenzione e prudenza nell’elaborazione della sentenza. Non solo più autocontrollo ma anche maggiore autonomia delle due classi che corrisponderebbero anche dalla garanzia di due Csm ad hoc, quali per giudici e PM.
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È l’introduzione invece dell’Alta Corte disciplinare che occorre per una esatta lettura del quesito referendario, di una maggiore chiarezza analitica. Un organo che consterebbe di 15 membri detti “giudici”, tra cui 9 magistrati togati (6 giudicanti e 3 requirenti) estratti a sorte, e 6 membri laici, tra cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti dal Parlamento in seduta comune. La parte laica sarebbe sempre composta da professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con oltre 20 anni di esercizio. L’istituzione dell’Alta Corte soppianterebbe l’esclusività detenuta precedentemente dal CSM pur conservandone le sue sostanziali facoltà e proprietà, ma stavolta assicurategli per metà dal Presidente della Repubblica già concessore di Grazia e Giustizia, e da un atto deliberativo parlamentare del tuto estraneo alla parentela magistratuale. Una selezione dunque arbitraria e neutrale della classe magistratuale potrebbe rimediare a sciogliere alcune scorie nel flusso della democrazia della giustizia.
Mauro di Ruvo, 19 marzo 2026
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