Politico Quotidiano

Migranti, l’Avvocatura Corte Ue: “I centri in Albania sono legittimi”

Il parere sul protocollo di Meloni e Rama: "Ma gli Stati devono garantire le tutele previste dal diritto comunitario in materia di asilo"

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Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Laila Medina, i Paesi europei possono localizzare senza problemi centri per migranti anche fuori dall’Unione Europea basta che rispettino “le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo”. È quanto scritto nel parere riservato al protocollo Italia-Albania che tanto sta facendo discutere.

Riassunto rapido. La Corte d’appello di Roma aveva chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sul protocollo firmato da Meloni e Edi Rama dopo il caso di due cittadini di Paesi terzi trasferiti nei centri realizzati dal governo italiano oltre Adriatico. I due, inizialmente trattenuti in Italia e poi trasferiti in Albania, hanno presentato domanda di protezione internazionale. In seguito sono stati emessi nuovi provvedimenti di trattenimento, la cui convalida è stata sottoposta ai giudici romani.

Nel suo parere, l’avvocata generale della Corte Ue ritiene che i centri albanesi ricadano comunque nell’ambito di applicazione del diritto europeo, poiché sono sottoposti al controllo esclusivo delle autorità italiane, che vi esercitano tutte le funzioni legali e amministrative. Secondo l’avvocata generale, l’Unione non vieta agli Stati membri di collocare strutture di trattenimento fuori dal proprio territorio nazionale. Per questo motivo, la scelta dell’Italia di realizzare i centri in Albania non invaderebbe competenze riservate all’Ue.

Diverso, però, è il discorso sulle garanzie riconosciute ai richiedenti asilo. Su questo aspetto, il diritto europeo stabilisce regole comuni e vincolanti che gli Stati non possono modificare. Nel parere si evidenzia che il protocollo Italia-Albania e la normativa che lo attua “non sembrano contenere norme chiare e precise che consentano di garantire l’insieme di tali diritti, vale a dire i diritti della difesa, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché il diritto al rilascio immediato alla scadenza del termine di convalida del trattenimento”.

Per questo motivo, l’avvocata generale conclude che il protocollo e le norme italiane di attuazione potrebbero alterare o ridurre le garanzie procedurali minime previste dalla legislazione europea a tutela dei richiedenti protezione internazionale. Il parere non rappresenta la decisione definitiva della Corte, ma costituisce un importante orientamento per la futura sentenza.

Cosa significa? Significa che realizzare Cpr in Paesi Terzi si può, basta che gli Stati – cioè l’Italia – garantiscano tutte le tutele alle persone che vi sono trattenute. Il protocollo attuale secondo Medina manca di alcune norme chiare, che ovviamente potranno essere integrate. Per la precisione, l’avvocata della Corte Ue ritiene che occorra garantire la riservatezza delle comunicazioni tra l’avvocato e il migrante; l’assistenza e la rappresentanza legale gratuita; il rimborso per le spese di viaggio degli avvocati; il diritto di visita e comunicazione con gli avvocati; e il rilascio immediato alla fine del tempo massimo di convalida della detenzione.

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