Le storture della giustizia (e del circo mediatico-politico che di solito l’accompagna) non lo si evidenzia solo col caso di Garlasco, dove esiste il rischio di ritrovarci tra qualche anno con l’assassino di Chiara Poggi e con l’assassino emerito (Alberto Stasi). Le storture si notano anche leggendo la sentenza della Cassazione sul processo Open Arms, quello che ha tenuto in ballo Matteo Salvini per anni e che gli ha precluso, di fatto, il ritorno al Viminale come ministro dell’Interno.
I fatti li ricorderete. Durante il governo gialloverde, era l’agosto del 2029, il leader della Lega negò alla nave spagnola l’attracco con 147 migranti a bordo (dopo aver fatto sbarcare donne e bambini) in linea con la politica dei “porti chiusi” portata avanti, legittimamente, dal Carroccio. La Open Arms rimase al largo per 19 giorni. Ne nacque un processo per “sequestro di persona” e rifiuto di atti d’ufficio, conclusosi con l’assoluzione del ministro il 20 dicembre del 2024 ad opera del Tribunale di Palermo perché “il fatto non sussiste”. Contro l’assoluzione, la procura siciliana aveva fatto ricorso “per saltum” impugnando il provvedimento direttamente di fronte alla Cassazione. Ricorso inutile. Prima la Procura generale della Suprema corte, con i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano, e poi la Corte stessa hanno confermato l’assoluzione rigettando il ricorso dei pm siciliani. Assoluzione divenuta quindi definitiva lo scorso 17 dicembre.
“La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, come ricostruita dal Tribunale nel lasso di tempo in imputazione, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero impugnante”, hanno scritto i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza. “Risulta, infatti, che ai migranti (giunti nelle acque territoriali nelle prime ore del 15 agosto 2029 a bordo della Open Arms) sia stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco; tuttavia, a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente da Matteo Salvini tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell’Interno, di far rotta in altra direzione”.
Le 77 pagine delle motivazioni, insomma, non solo mettono la parola fine sul teorema del “sequestro di persona” ma confermano ciò che molti andavano dicendo da tempo: ovvero che, anziché tenere in alto mare i migranti, l’Ong avrebbe potuto tranquillamente fare rotto verso un altro porto. Magari quello della propria bandiera. Era infatti “stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all’atto dei salvataggi) un porto per sbarcare (Il 18 agosto 2019), modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di Palma di Maiorca) proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in Ceuta), in adesione alla richiesta del comandante della nave”, scrivono i giudici. Inoltre erano “stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la Open Arms, raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla Open Arms; e ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell’Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine”.
Secondo i supremi giudici, insomma, “quel che non è stato consentito alla nave Open Arms, o meglio a coloro che erano ancora a bordo, è stata una condotta determinata, rappresentata dallo sbarco su suolo italiano, ma non ha avuto luogo, secondo la stessa prospettazione accusatoria, una limitazione della libertà di locomozione”.
Per quanto riguarda invece “la contestazione del delitto di rifiuto di atti di ufficio”, i giudici della Cassazione fanno notare che “il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell’atto” (l’immediato sbarco dei migranti, ndr) “abbia avuto incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, che, rispetto ai poteri e ai doveri delle autorità italiane, non può correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna, rispetto a fatti che abbiano rilevanza solo all’interno della comunità che viaggia sulla stessa”.
Immediato il commento dell’avvocato Giulia Bongiorno: “La sentenza della Cassazione, in piena aderenza agli atti, ha certificato in modo netto e inequivocabile la correttezza dell’operato dell’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini nel caso Open Arms. I migranti, a cui l’Italia ha sempre fornito cure e assistenza, scrive la Cassazione, non sono mai stati privati della libertà personale e la nave avrebbe potuto far rotta in Spagna ove era stato assegnato un posto sicuro di sbarco”.
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Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


