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La responsabilità della Grazia è di Mattarella. Quello che nessuno dice su Minetti e il Quirinale

Il caso e la prassi: dal 2006, la clemenza è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale. Ma può essere revocato

Mattarella Minetti Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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Il caso di Nicole Minetti delle ultime ore impone una riflessione fondamentale sul provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica, con effetti clamorosi sulla sua irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

Tale istituto, già presente in epoca monarchica all’art. 9 dello Statuto albertino, è ritenuto, oggi, piuttosto ambiguo tanto è vero che la questione, sicuramente delicata, del caso Minetti, rischia di essere piegata all’interno di una narrazione politica e mediatica e non gestita secondo il rigore proprio delle categorie del diritto costituzionale.

La grazia, prevista, come detto, già in epoca liberale come indulgentia principis, doveva essere adottata dal Sovrano di concerto con il Ministro Guardasigilli, che era chiamato a controfirmare il decreto di cui se ne assumeva anche la responsabilità.

Pertanto, la storia costituzionale monarchica e, poi, repubblicana del nostro Paese, ha da sempre previsto la natura duale – o, come dicono alcuni, duumvirale – del decreto di concessione della grazia, ed infatti è stato previsto, dai Padri Costituenti, all’undicesimo comma dell’art. 87 della Costituzione, che il Presidente della Repubblica “può concedere grazia e commutare le pene”.

La dottrina maggioritaria, almeno fino al 2006, faceva rientrare tale istituto tra gli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente complessi, e richiedeva, per la sua concessione, la volontà sia del Capo dello Stato sia del Ministro. Tale linea di pensiero era condivisa, in un primo momento, dall’ordinanza n. 388 del 1987 della Corte costituzionale, la quale riteneva come il provvedimento di grazia era un prodotto della collaborazione tra Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia.

Le cose cambiano nel 2006, con la famosa sentenza n. 200, in cui il Giudice delle leggi, cambiando la propria visione, ha ritenuto la concessione della grazia un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, sottolineando come il Capo dello Stato sia un organo super partes, rappresentante dell’unità nazionale ed estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo politico e governativo. E tutto questo perché la grazia risponde “a finalità essenzialmente umanitarie”, avendo, la stessa, “quella di attuare i valori costituzionali, consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il senso di umanità, cui devono ispirarsi tutte le pene…”. In poche parole, secondo la Corte costituzionale, la grazia, annullando gli effetti penali di un giudicato di condanna, rappresenta il risultato di un potere che si interseca con la giurisdizione e che non può essere rimesso al potere politico ma alla volontà del Presidente della Repubblica, organo di garanzia costituzionale e tradizionalmente imparziale.

La Consulta, quindi, con la storica sentenza del 2006, ha ritenuto il provvedimento di grazia un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, secondo cui solamente il Capo dello Stato decide mentre il Ministro della Giustizia controfirma. Ma chi risponde davvero di quell’atto?

Sappiamo bene che il Presidente della Repubblica è irresponsabile politicamente mentre il Ministro, che controfirma, non decide. La sentenza 200 del 2006 lo sostiene chiaramente: il Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche se il Ministro della Giustizia è contrario. Per cui, di fatto, viene sancita una responsabilità astrattamente politica del Capo dello Stato, una novità davvero dirompente per il nostro ordinamento costituzionale. Per questo motivo, anche se la Costituzione non lo prevede espressamente, il provvedimento può essere revocato nel caso in cui, ex post, si accerti che, al momento della sua concessione, mancavano i presupposti, attraverso un contrarius actus del tutto legittimo secondo la teoria generale del diritto, stante l’elasticità della nostra Costituzione.

Ma la peculiarità della vicenda resta: il caso della Minetti apre il varco ad una forma di responsabilità presidenziale mai verificatasi nella storia costituzionale repubblicana. E ciò accade perché si tratta di un istituto che sopravvive come residuo monarchico all’interno di una repubblica parlamentare senza essere stato, tuttavia, pienamente razionalizzato.

Giovanni Terrano, 29 aprile 2026

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