
Che l’attuale governo abbia tra i propri obiettivi il miglioramento delle condizioni delle forze dell’ordine non è contestabile. Negli ultimi anni, gli interventi normativi e politici in questa direzione si sono moltiplicati e rispondono a una precisa, economiabile, scelta di campo. Ho i miei dubbi, però, che tali interventi producano sempre gli effetti auspicati.
La recente proposta di decreto legge in materia di attività d’indagine, con l’introduzione dell’annotazione preliminare ex art. 335 c.p.p. e del nuovo art. 335-quinquies, si muove dichiaratamente nella direzione di porre rimedio a quella che nel linguaggio corrente viene definita la gogna dell’“atto dovuto”, cioè l’iscrizione nel registro degli indagati del personale di polizia coinvolto in fatti connessi all’esercizio del servizio.
La critica a tale meccanismo non è patrimonio esclusivo dei sindacati di polizia, ma è condivisa anche da una parte significativa dell’opinione pubblica — spesso sinceramente favorevole alle forze dell’ordine — che percepisce come ingiusto o paradossale vedere operatori iscritti nel registro degli indagati per fatti che, nella narrazione giornalistica, appaiono già giustificati.
Il punto, tuttavia, è che quella percezione si fonda quasi sempre su informazioni parziali, trette dai resoconti di stampa, e non sulla conoscenza degli atti o delle circostanze effettive. Si tratta quindi di valutazioni comprensibili sul piano emotivo, ma difficilmente sostenibili su quello tecnico-giuridico.
Soprattutto, non si considera che l’iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non è una sanzione né un marchio infamante, ma uno strumento di garanzia.
Serve a consentire alla persona sottoposta ad indagini di esercitare diritti difensivi, partecipare agli atti garantiti, conoscere lo sviluppo del procedimento. In altri termini, è la condizione per poter controllare l’indagine e non subirla passivamente.
Un’altra critica frequentemente mossa al cosiddetto “atto dovuto” riguarda la necessità, per l’interessato, di nominare un difensore e sostenere i relativi costi. Anche questo argomento perde consistenza alla luce della riforma: la persona annotata nel nuovo registro preliminare mantiene integralmente i diritti e le garanzie della persona sottoposta alle indagini. Ciò significa che dovrà comunque avvalersi di un avvocato.
Sotto questo profilo, quindi, la modifica normativa non incide minimamente sulla realtà pratica: la necessità di tutela legale resta identica. La riforma interviene invece sul piano simbolico: evitare l’“onta” dell’iscrizione nel registro degli indagati introducendo un modello separato di annotazione preliminare, ma la sostanza non muta. La persona indicata resta comunque oggetto di attività investigativa. Che il suo nome sia collocato nel registro tradizionale o in uno preliminare non cambia la natura dell’accertamento in corso: si tratta di una differenza terminologica, non giuridica — un maquillage lessicale più che una riforma processuale.
Non solo. La norma prevede che tale annotazione avvenga quando appaia evidente la presenza di una causa di giustificazione ed è proprio qui che emerge la contraddizione sistemica.
Se la causa di giustificazione è davvero evidente, già oggi il pubblico ministero dispone degli strumenti per evitare iscrizioni formali o per definire rapidamente la vicenda (per gli addetti ai lavori, parliamo del modello 45). Non si introduce una facoltà nuova, quindi, ma si codifica una prassi già esistente.
Il risultato è quindi paradossale: si interviene per correggere un problema che non risiedeva nella struttura giuridica dell’istituto, bensì nella sua percezione pubblica e lo si fa senza alterare la sostanza.
Sia chiaro: ogni iniziativa volta a migliorare il rapporto tra operatori di polizia e sistema giudiziario merita attenzione. Ma se l’obiettivo è rafforzare davvero la posizione di chi opera sul campo, le questioni decisive restano altre — tutela mediatica, effettiva presunzione di non colpevolezza, sostegno legale integrale dal punto di vista economico, chiarezza normativa sull’uso della forza — non certo la denominazione del registro in cui compare un nome.
A volte il diritto penale richiede interventi chirurgici. Qui si è scelto, invece, un intervento estetico.
Giorgio Carta, 9 febbraio 2026
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).