
Dopo rinvii, limature e qualche telefonata “franca” con il Quirinale, il governo porta a casa il decreto sicurezza. Un pacchetto robusto, ideologicamente coerente con la linea Meloni-Piantedosi-Nordio: più ordine, più deterrenza, più tutela per chi indossa una divisa. Tutto condivisibile, ovviamente. Ma proprio perché non stiamo parlando di un governo giacobino, bensì di una maggioranza che si dice – giustamente – liberale, vale la pena farsi qualche domanda scomoda.
Il premier rivendica che non si tratta di misure spot. Bene. Il ministro dell’Interno spiega che non c’è nulla di liberticida. Meglio ancora. Il guardasigilli ci tiene a precisare che non esiste alcuno “scudo penale”. Ma il punto, come sempre, non è lo slogan. È il dettaglio. E nei dettagli, a volte, il liberalismo rischia di perdersi. Partiamo da ciò che convince. Per quanto non sia la risoluzione di ogni male, la stretta su coltelli e lame non è una crociata moralista ma una risposta che potrebbe risultare concreta a una realtà sotto gli occhi di tutti: ragazzi armati come in un film di Tarantino e genitori che fingono di non sapere. Bene il divieto di vendita ai minori, bene le sanzioni agli esercenti distratti, bene perfino le multe ai genitori quando i figli combinano guai. Lo Stato qui fa quello che deve fare: responsabilizzare, non educare a colpi di sermoni. Stesso discorso per il giro di vite su borseggi e rapine organizzate. Il furto con destrezza che diventa procedibile d’ufficio è una risposta sacrosanta a un reato odioso che mina la fiducia quotidiana dei cittadini. Non è populismo penale, è semplice buon senso: se lo Stato non difende il portafoglio, poi non si lamenti se perde anche il consenso.
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Veniamo però ai due nodi veri del decreto. Il primo si chiama fermo preventivo. La norma dice che non è un arresto, che dura al massimo dodici ore, che serve solo in presenza di “indizi concreti” e casi in cui “la cui pericolosità sociale sia accertata sulla base di elementi di fatto”. Resta comunque il fatto che stiamo parlando di persone che non hanno ancora commesso un reato ma di persone che potrebbero commetterlo. Quindi la cautela, come dicevamo ieri, è d’obbligo. Accompagnare qualcuno in questura per quello che potrebbe fare durante una manifestazione è una scelta forte, che amplia e non poco il potere discrezionale delle forze dell’ordine. E attenzione: qui non è in discussione la buona fede dei poliziotti, ma il principio. Un liberale dovrebbe sempre temere gli strumenti che funzionano bene anche quando finiscono nelle mani sbagliate. Il fatto che il pm possa ordinare il rilascio immediato è una garanzia, e questo è vero. Come è positivo che si sia specificato chiaramente che l’accompagnamento può avvenire solo in “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo” come il possesso di armi o precedenti penali per reati specifici. Servono “elementi concreti”, non solo sospetti: se sei armato di mazze, razzi, martelli e spranghe ha un suo senso impedirti di devastare auto private, negozi, banche o martellare un agente. Ma vigilare sull’uso di questo strumento sarà necessario. Come ha un qualche senso che il giudice, in caso di condanna, imponga una sanzione accessoria di divieto a partecipare alle manifestazioni a chi si macchia di reati come terrorismo, devastazione e lesioni personali contro i poliziotti: il questore potrà disporre l’obbligo di firma durante le manifestazioni (se sgarri, ti prendi da quattro mesi a un anno).
Secondo nodo: lo scudo penale che non si chiama scudo penale. Nordio ha ragione quando dice che non garantirà alcuna impunità. Tecnicamente si tratta di uno “stato di giustificazione”, non un salvacondotto, e soprattutto vale per tutti i cittadini che abbiano agito in presenza di “una causa di giustificazione”, come la legittima difesa, l’uso legittimo di un’arma, l’adempimento di un dovere. Si eviterà “l’onta” di apparire come “indagati” anche se si spara a uno spacciatore armato nel bel mezzo del parchetto della droga. Decisamente positivo, infine, il fatto che lo Stato si faccia carico delle spese legali si dalle indagini preliminari di tutte le forze dell’ordine che debbano essere iscritte nel registro degli indagati per cause di servizio.
Novità importante: sarà possibile “l’arresto in flagranza differita, che consente di procedere entro le 48 ore dal fatto” sia “al danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche” ma anche “alla fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia” e ai reati di “lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che, come già avviene, ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario”. Secondo Repubblica, fuggire all’alt avrà una condanna da sei mesi a cinque anni se lo si fa “con modalità pericolose per la pubblica e privata incolumità”, in aggiunta ci sarà la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
Il decreto, insomma, va nella direzione giusta: più sicurezza, meno tolleranza per chi delinque, più tutela per chi rischia la pelle ogni giorno. Ma proprio perché l’obiettivo è condivisibile, sarebbe un errore non vigilare sugli strumenti. La sicurezza è un bene pubblico fondamentale. La libertà lo è allo stesso modo.
Franco Lodige, 6 febbraio 2026
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Ecco tutte le novità, punto per punto:
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro della difesa Guido Crosetto, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
L’intervento normativo mira, innanzitutto, a contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l’uso di armi proprie o improprie. In ambito di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico, si potenziano i poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e si introducono norme per la sicurezza stradale e ferroviaria.
– Coltelli e altri strumenti atti a offendere
Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Si estende inoltre il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati.
Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione.
Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore autore di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere. La sanzione è applicata dal Prefetto.
– Perquisizione in loco e cosiddetto “fermo preventivo”
Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.
Inoltre, si prevede che, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine е sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto (il possesso di armi od oggetti atti ad offendere o di armi per cui non è ammessa licenza; l’utilizzo di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; il lancio o l’utilizzo illegittimo di fuochi artificiali, petardi o strumenti per l’emissione di fumo o di gas contenenti principi attivi urticanti, o di oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere), о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le 12 ore. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni per le quali è avvenuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.
– Arresto in flagranza differita
L’arresto in flagranza differita, che consente di procedere entro le 48 ore dal fatto sulla base di documentazione video-fotografica certa, viene esteso dal decreto-legge a nuove fattispecie per garantire una risposta penale efficace anche senza intervento immediato sul posto. La misura si applica al danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che, come già avviene, ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario.
– Zone a vigilanza rafforzata
Il Prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. In queste aree è disposto l’allontanamento (Daspo urbano) di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici delitti, se tengono condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici. Tali aree hanno una durata massima di 6 mesi, rinnovabili fino a 18. Il Daspo urbano viene esteso alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il divieto di accesso alle aree sopra citate si applica anche ai minori (sopra i 14 anni) che siano stati denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti all’ordine pubblico e alle armi.
– Manifestazioni pubbliche
Si inaspriscono le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore e si introduce una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
– Divieto giudiziario di partecipazione
In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni). Può essere previsto l’obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni.
– Registro degli indagati e cause di giustificazione
Il decreto-legge introduce una rilevante novità nelle indagini che coinvolgono l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, stato di necessità). Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato. Il soggetto gode comunque dei diritti e delle garanzie dell’indagato. Il p.m. ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione) e l’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio. Inoltre, è garantita la tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’anticipazione delle spese di difesa per i fatti compiuti in presenza di cause di giustificazione.
– Procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza
È introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.
– Croce Rossa Italiana
Si autorizza la Croce Rossa Italiana per attività umanitarie urgenti legate al nuovo Patto europeo sulla migrazione.
– Procedure assunzionali
Per garantire l’operatività delle nuove misure, il decreto semplifica le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria. Si prevede inoltre l’estensione dei programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (o soggetti con invalidità superiore all’80%) e i loro familiari.
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