Dopo l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, si è diffusa la richiesta che egli rinunci al seggio al Parlamento europeo. La richiesta merita di essere valutata con pacatezza e rigore, evitando semplificazioni e slogan. Le elezioni europee prevedono ancora il voto personale, cioè l’elettore non sceglie soltanto una lista, ma indica espressamente una persona. Vannacci era stato candidato espressamente come indipendente, ossia come non iscritto alla Lega, e come tale è stato votato da un numero considerevole di cittadini. Chi ha scritto il suo nome sulla scheda ha compiuto una precisa scelta personale, rivolta a lui, al suo percorso e alle sue posizioni, non al partito che lo ospitava da “esterno” nelle liste.
Questo elemento distingue nettamente le elezioni europee da quelle politiche nazionali, nelle quali vigono liste bloccate: l’elettore vota un partito senza poter selezionare un singolo parlamentare né incidere sull’ordine di elezione dei candidati. Nel sistema europeo delle preferenze, invece, il legame tra eletto ed elettori è diretto, mentre il partito svolge una funzione di veicolo e non di titolare del mandato. Vi è poi un dato politico oggettivo, difficilmente contestabile: i voti raccolti da Vannacci hanno consentito alla Lega di eleggere più europarlamentari di quanti ne avrebbe eletti in sua assenza. È un dato aritmetico, non una valutazione soggettiva. Pretendere oggi la rinuncia al seggio equivale a ignorare questo fatto e a sostenere, implicitamente, che quei voti non hanno avuto una destinazione personale, quando invece l’hanno avuta in modo esplicito.
Sul piano dei principi giuridici, il riferimento è inevitabilmente l’articolo 67 della Costituzione, secondo cui ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione (il maiuscolo è dei padri costituenti) ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. La norma riguarda formalmente i parlamentari nazionali, ma esprime un principio generale della democrazia rappresentativa: il mandato appartiene all’eletto, non al partito, e l’eletto risponde agli elettori, non all’organizzazione politica che lo ha candidato.
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Nelle elezioni politiche nazionali con liste bloccate, questo ragionamento può apparire, almeno sul piano morale, più sfumato, poiché l’elettore non sceglie i parlamentari, ma una lista di partito precompilata. Ciò nonostante, l’articolo 67 della Costituzione (invero, risalente all’epoca dei voti di preferenza) tutela il rapporto — pur mediato — tra eletto ed elettori, i quali votano confidando che l’eletto eserciti il mandato secondo coscienza e responsabilità, non come un delegato revocabile del partito. A maggior ragione, questo principio deve valere per le elezioni europee, fondate sulla scelta personale del parlamentare. Chiedere a Vannacci di rinunciare al seggio significa sostenere che il mandato sia nella disponibilità del partito e non degli elettori, ma, paradossalmente, in questo caso sarebbe proprio la sua eventuale rinuncia a tradire il voto ricevuto, poiché il suo seggio verrebbe attribuito a candidati che gli elettori non hanno indicato.
Spingendo il ragionamento fino alle sue estreme conseguenze, si potrebbe persino sostenere l’opposto: non è Vannacci a dover rinunciare al seggio, ma la Lega a dover rinunciare ai parlamentari eletti grazie ai voti personali da lui portati. È una provocazione, certo, ma serve a chiarire quanto sia fragile la pretesa avanzata.
Giorgio Carta, 4 febbraio 2026
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Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


