Tra promessa e realtà: cosa c’è dietro il “Blocco navale”

Tra vincoli europei e annunci politici, cosa prevede davvero il nuovo disegno di legge

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Blocco navale

Il Governo ha infine approvato un disegno di legge che mira a introdurre disposizioni in materia di immigrazione, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359 inerente migrazione e asilo – situazioni di crisi e di forza maggiore. In particolare, l’art. 10 del citato DDL specifica trattarsi di: “Interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”, e che “i migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese…”.

E’ lo stesso Governo però poi a definirlo “Blocco Navale”, nel proprio Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161 dell’11 Febbraio 2026.
Alla base del DDL viene richiamato il Reg. UE 1359 del 2024; questo fissa il perimetro in cui potrà muoversi operativamente l’Italia. Le misure dovranno infatti:

  • essere temporanee, necessarie, proporzionate, adeguate e limitate a circostanze eccezionali;
  • rispettare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compreso il diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento;
  • rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e la legislazione dell’Unione in materia di asilo

E’ QUESTO IL BLOCCO NAVALE A CUI SI PENSAVA?

Sinceramente, memore degli annunci passati, chi scrive credeva in un Blocco Navale, non ovviamente contro, ma d’intesa con gli Stati Costieri di partenza dei maggiori flussi migratori, Libia e Tunisia su tutte. Un’operazione di polizia non arretrata sulle nostre acque territoriali ma, al contrario, avanzata, in profondità, al limite delle acque territoriali dei paesi nordafricani, ove cooperare con le loro rinnovate Guardie Costiere che abbiamo sostenuto economicamente e professionalmente nella loro crescita.

Un Blocco Navale che doveva possibilmente riprendere lo spirito dell’Operazione EUNAVFORMED – OPERAZIONE SOPHIA, in cui addirittura si prevedeva, nella terza fase della stessa e col consenso dello Stato costiero interessato, di attuare tutte le attività necessarie per mettere fuori uso le imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico o la tratta di esseri umani, anche nel territorio di tale Stato.

Ovviamente così non avvenne, ma quello che si appresta a varare il Parlamento non potrà essere considerato Blocco Navale, né tantomeno Interdizione, ma al limite potrà essere definito come uno strumento per la gestione dei flussi irregolari via mare, in modo tale da limitare l’operato delle ONG, spesso in contrasto con le disposizioni emanate dall’Italia, alleviando la pressione migratoria sul territorio nazionale, potendo sfruttare l’accordo con l’Albania.

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ANALOGIE CON L’OPERAZIONE “SOVEREIGN BORDERS” AUSTRALIANA

Nel 2013, a seguito di un aumento degli sbarchi di migranti, l’Australia lanciò l’operazione SOVEREIGN BORDERS (CONFINI SOVRANI), meglio conosciuta mediaticamente come operazione “NO WAY”.

Questa era basata su due pilastri fondamentali:

  • accoglienza affidata a paesi terzi, grazie agli accordi stipulati con altri paesi del Pacifico, come ad esempio Papua Nuova Guinea;
  •  pattugliamento rafforzato delle frontiere marittime, dove le imbarcazioni che tentavano di raggiungere l’Australia venivano “dirottate” verso i paesi di partenza, come l’Indonesia, o verso gli hotspot dei paesi terzi.

Si potrebbe intravedere un timido accostamento tra l’operazione del governo australiano e il progetto italiano: almeno sulla carta, entrambi evocano il rafforzamento del pattugliamento navale e il dirottamento dei flussi verso Paesi terzi. Ma le analogie finiscono qui.

L’operazione “No Way” fu attuata in scenari geografici completamente diversi; diversi erano anche i rapporti di forza tra l’Australia e i Paesi insulari del Pacifico, non lontanamente paragonabili all’influenza italiana nel Mediterraneo.

E poi c’è l’elemento più dirompente: l’Australia non considerò mai realmente vincolante il principio di non-refoulement, che vieta il rimpatrio forzato quando sussistono rischi per la vita o la libertà dei migranti.

L’Australia infatti aggirò spesso tale obbligo, scegliendo di privilegiare la sicurezza dei propri confini rispetto agli obblighi di protezione internazionale previsti dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

di Col. (ris.) Sergio De Santis

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