Quando Grillo m’insultò e fu riconosciuto colpevole di diffamazione

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Secondo la Corte di Cassazione: «Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione presa di mira, e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione dell’oggetto interessato. Ciò che determina l’abuso del diritto non è l’asprezza dei toni quanto la “gratuità” delle aggressioni verbali, ravvisabile allorquando non siano pertinenti ai temi apparentemente in discussione».

Continua la Suprema Corte: «I limiti del diritto di critica sono quelli della rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza delle espressioni. Quando però i fatti affermati e attribuiti ad un soggetto siano specifici, determinati, strumentalmente travisati e manipolati al fine di far apparire una realtà diversa e diffamante, allora la scriminante opera nei limiti del rispetto del diritto di cronaca». E cioè: 1) Il limite della verità del fatto, 2) il limite della pertinenza, nel senso che deve esistere l’interesse pubblico alla conoscenza e diffusione della notizia, 3) il limite della continenza, cioè l’esposizione deve essere mantenuta nei limiti della obiettività, serenità ed adeguatezza del linguaggio, senza che si travalichi in offese ingiustificate, personali e gratuite. (Cass. Sez. I^ 29.01.2008, n. 4496; Sez V^ 23.02.2007, n. 7662; Cass. Pen. 05.02.2013, n. 2661 e Cass. Pen. Sez. V^ 26.09.2012, n. 41249).

Quando nel 2011, ai tempi del referendum sul nucleare, ospite di Michele Santoro, andai alla trasmissione AnnoZero, riportavo alcuni dati sugli effetti sanitari dalle fuoriuscite di radiazioni dell’incidente di Chernobyl. Beppe Grillo sulla pubblica piazza di S. Benedetto del Tronto gridò che io, ero un «coglione», che «mentivo» e che ero «consulente delle multinazionali» (cioè mentivo perché pagato). Anche se alla fine si avvalse della prescrizione, Grillo fu riconosciuto colpevole di diffamazione in tutti e tre i gradi di giudizio.

I tre tribunali, infatti, accertarono 1) che io non mentivo, 2) che io non ero consulente di alcuna multinazionale (limite della verità del fatto), 3) che in ogni caso, anche lo fossi stato (e non lo ero), la cosa non aveva alcun interesse sociale nel contesto della critica che mi si muoveva (limite della pertinenza). E veniva travalicato anche il limite della continenza giacché le espressioni che aveva usato Grillo (coglione, ti prendo a calci in culo, ti sbatto in galera, non ti faccio più parlare in televisione) non stavano esprimendo alcun dissenso ragionato su ciò che io avevo detto, ma si presentavano come “gratuite”.

Grande rilevanza pubblica riveste, invece, determinare se un politico diffonde notizie false, e che procurano un ingiustificato allarme, allo scopo di ottenere i vantaggi che derivano dal conseguente aumento di consenso elettorale. Certo, c’è il caso che il politico, vedutosi scoperto nella bugia, si arrabbi ove fosse bollato come bugiardo – o anche peggio, se il fatto per il quale si grida all’allarme, pur causa di dolore per chi quel fatto subisce, non giustifica alcun allarme in quanto addebitabile alla ineluttabile limitatezza della condizione umana. Quel politico, però, dovrebbe essere arrabbiato con sé stesso, non con chi lo ha colto in castagna.

Franco Battaglia, 13 giugno 2019

 

 

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